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Numero d'incarto:
80.2002.10
Data decisione, Autorità:
01.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00010
Lugano
1 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
- __________ __________, __________ - __________,
- __________ __________, __________ __________,
1.,2. __________ __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 27
ottobre 1997 veniva sentita nell'ambito della definizione della tassazione
IC/IFD 1995-96 la rappresentante dei contribuenti, signora __________, che
faceva tra l'altro rilevare che __________ __________ aveva ereditato a
__________ dei capitali, con cui aveva rimborsato il 26 giugno 1996 il debito
di fr. 200'000.-, di cui veniva chiesta la deduzione per quel periodo.
Il 6
aprile 1998 i coniugi __________ segnalavano inoltre che il marito aveva
cessato l'attività dipendente alla fine del 1996 e la moglie aveva ridotto la
propria attività passando dal tempo pieno a un tempo parziale con __________
__________ dal 1° gennaio al 31 marzo 1997. Dal 1° giugno successivo ha poi
assunto la funzione di direttrice di __________ __________.
Il 18
dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ad __________ __________
personalmente la tassazione IC/IFD 1997-98, esponendogli, oltre al reddito del
lavoro suo e della moglie, un reddito d'altra fonte di fr. 300'000.-.
1.2.
L'8
giugno 2001 la __________ __________ inviava all'Ufficio di tassazione la
dichiarazione fiscale IC/IFD 1999/2000, ribadendo la cessazione dell'attività
da parte di __________ __________ e il mutamento di professione da parte di
__________ __________ e chiedendo di rivedere il reddito d'altra fonte di fr.
300'000.-.
Il 20
agosto 2001 la __________ __________ __________, rispondendo alla richiesta di
documentaizone dell'Ufficio di tassazione del 3 luglio 2001, chiedeva, in via
principale, di considerare tempestivo il reclamo contro la tassazione IC/IFD
1997-98, presentato l'8 giugno 2001 dalla __________ __________, postulando lo
stralcio del reddito d'altra fonte.
L'Ufficio
di tassazione con decisione del 17 dicembre 2001 intestata a entrambi i coniugi
respingeva il reclamo dichiarandolo irricevibile.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla
__________ __________ __________, chiedono nuovamente, in via principale, l'annullamento
della tassazione del 18 dicembre 2000 con conseguente rinvio degli atti
all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.
-
In
occasione dell'udienza del 15 febbraio 2002 il Giudice ha invitato l'Ufficio di
tassazione a considerare il verbale del 27 ottobre 1997, in cui la
rappresentante della signora __________ dichiarava che la sua cliente nel corso
del 1996 aveva ricevuto a __________ un'eredità, imposta in quel Cantone, come
domanda di tassazione intermedia per devoluzione per causa di morte.
L'Ufficio
di tassazione ha aderito all'invito impegnandosi a emettere la relativa
tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 e a modificare di conseguenza la
tassazione 1997-98, stralciando il reddito d'altra fonte.
Il
rappresentante dei ricorrenti ha, a sua volta, aderito a questa soluzione e ha
inoltre chiesto all'Ufficio di tassazione l'allestimento di una ulteriore
tassazione intermedia per partenza per l'estero dal 30 giugno 1997. Per potersi
pronunciare sulla richiesta l'Ufficio di tassazione ha, dal canto suo, invitato
il rappresentante dei ricorrenti a provare questa circostanza producendo documenti
relativi al domicilio austriaco.
Preso
atto di questo accordo, le parti hanno autorizzato il giudice a stralciare il
ricorso dai ruoli e a retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione perchè
proceda nei propri incombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
Gli atti
del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché proceda nei
propri incombenti e, meglio, conformemente al consid. 3.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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