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Numero d'incarto:
80.2002.1
Data decisione, Autorità:
01.02.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00001
Lugano
1 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, lic. iur. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________, allora domiciliato a __________ __________, è divenuto
illimitatamente imponibile nel Canton Ticino il 19 giugno 1998, quando ha
acquistato sostanza immobiliare a __________;
-
che il
contribuente è poi divenuto illimitatamente imponibile il 1° maggio 2001,
quando ha trasferito il proprio domicilio da __________ __________ a
__________;
-
che, non
avendo egli inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione
di Locarno gli notificava, con decisione del 15 giugno 2001, una diffida ad adempiere
gli obblighi procedurali, avvertendolo nel contempo che, in caso di inosservanza,
gli sarebbe stata inflitta una multa disciplinare;
-
che, non
essendo stato dato seguito alla diffida in questione, con decisione del 12
luglio 2001, l'Ufficio di tassazione infliggeva al contribuente una multa di
fr. 250, attribuendogli un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la
dichiarazione;
-
che il
contribuente impugnava la multa con reclamo del 13 agosto 2001, argomentando
sostanzialmente di avere preso domicilio nel Cantone solo nel maggio dello
stesso anno e di non avere pertanto ricevuto il formulario per la
dichiarazione;
-
che
l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 30 novembre 2001;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il lic. iur. __________
__________ contesta nuovamente la multa, sulla base delle considerazioni già sottoposte
all'Ufficio di tassazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia
commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato
all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15
giugno 2001;
-
che non è
pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui non avrebbe ricevuto
il formulario per la dichiarazione fiscale, avendo trasferito il proprio domicilio
nel Canton Ticino solo il 1° maggio 2001, cioè dopo la scadenza del termine per
l'inoltro della dichiarazione;
-
che,
infatti, come ha pertinentemente rilevato l'autorità di tassazione nella
decisione impugnata, egli era comunque già tenuto all'obbligo di
collaborazione, quale contribuente limitatamente imponibile, a partire dal
1998, quando aveva acquistato sostanza immobiliare nel Cantone;
-
che,
pertanto, se anche fosse vero che non aveva ricevuto il formulario per la dichiarazione
fiscale, egli era nondimeno tenuto a presentare la dichiarazione nel termine
stabilito, per il fatto che la legge stabilisce che i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a
chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che,
d'altronde, egli avrebbe comunque potuto reagire prima della multa, al momento
di ricevere il richiamo o tutt'al più la diffida;
-
che la sanzione
appare pertanto del tutto legittima;
-
che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. __________ del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in
particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro
della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa
che tenga conto della capacità contributiva;
-
che,
pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato;
-
che sia
la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere
l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
-
che, per
i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni
prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si
tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
-
che la
misura della multa inflitta al ricorrente (fr. 250) si spiega con la recidiva,
essendogli già stata inflitta una sanzione per l'omessa dichiarazione del
periodo precedente;
-
che
appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata,
anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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