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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.90
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00090
Lugano
6 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2001
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
_ _, _ _ _ _,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 la contribuente, nata nel 1909, ha
chiesto la deduzione per l’imposta cantonale di un importo di fr. 6'000.- quale
quota esente per i beneficiari di rendite AVS/AI e di fr. 9’250.- per l’imposta
federale diretta;
-
che
l’Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 23 aprile 2001 ha
integralmente ammesso in materia di imposta federale diretta la deduzione
chiesta;
-
che per
contro l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione per l’imposta cantonale;
-
che con
tempestivo reclamo del 27 aprile 2001 la contribuente ha nuovamente postulato
le suddette deduzioni;
-
che con
decisione dell’11 giugno 2001 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo,
argomentando che per l’imposta cantonale la contribuente supera la soglia al di
sopra della quale la quota esente per i beneficiari di rendite AVS/AI è
esclusa;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente rinnova la propria richiesta;
-
che
occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, per quanto concerne l’IFD, è
privo d’oggetto: la deduzione prevista dalla LIFD è infatti stata concessa in
ragione di fr. 9'251.- di media annua, come richiesto nella dichiarazione
fiscale;
-
che per
quanto concerne l’IC il ricorso è invece chiaramente infondato;
-
che,
infatti, la LT, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2001, non contiene
una disposizione finale simile all’art. 204 LIFD, in virtù del quale le rendite
e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale,
decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili
prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente
il 31 dicembre 1986 sono imponibili per i tre quinti, se le prestazioni (come
conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono
state fornite esclusivamente dal contribuente (art. 204 cpv. 1 lett. a); per i
quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente
sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20
per cento (art. 204 cpv. 1 lett. b) e interamente, negli altri casi (art. 204
cpv. 1 lett. c);
-
che l’art.
304 LT, che in deroga all’ articolo 21 capoverso 1 LT, prevedeva l’imponibilità
dei proventi da istituzioni di previdenza professionale nella misura del 90 per
cento con un massimo di deduzione di 2’000.-, ha cessato di essere in vigore il
31 dicembre 2000;
-
che le
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2001-2002 alla
cifra 20b non menzionano più, a differenza di quelle dei periodi precedenti,
l’esistenza di una deduzione per l’IC, ma si limitano a ricordare in termini
aderenti alla legge quella tuttora in vigore per l’IFD;
-
che,
secondo l’art. 34 cpv. 2 LT, dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al
capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità
fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono
inoltre deducibili:
a) per
i contribuenti assoggettati con l’ aliquota dell’ articolo 35 capoverso 1 (persone
sole): fr. 8’000.- fino ad un reddito di 21’000.- franchi; oltre tale reddito
la deduzione si riduce di 1’000.- franchi per ogni 3’000.- franchi di reddito
supplementare;
b) per
i contribuenti assoggettati con l’ aliquota dell’ articolo 35 capoverso 2 (coniugati):
fr. 8’000.- fino ad un reddito di 27’000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione
si riduce di 1’000.- franchi per ogni 3’000.- franchi di reddito supplementare.
-
che le
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2001-2002 riportano
correttamente alla cifra 29 tale normativa e riproducono le relative tabelle
delle deduzioni scalari per persone sole e per coniugati;
-
che
dall’esame delle medesime si evince con tutta chiarezza che il limite superiore
della deduzione scalare decrescente si situa a fr. 42'000.- per le persone sole
e a fr. 48'000.- per i coniugati;
-
che il
ricorso si avvera pertanto chiaramente privo di fondamento;
-
che la
ricorrente non può essere seguita laddove crede di ravvisare una disparità di
trattamento nel fatto che la tabella della quota esente per coniugati
stabilirebbe il limite superiore per l’esenzione a fr. 48'000;
-
che in
effetti, proprio perché, secondo l’art. 8 cpv. 1 LT, i redditi dei coniugi sono
cumulati, con conseguente aggravio dell’aliquota, come pure per tener conto
delle innegabili diversità tra persone sole e persone coniugate, la legge
prevede due distinte scale delle aliquote e coerentemente, di riflesso, anche
due distinte tabelle per la quota esente per i beneficiari di rendite AVS/AI;
-
che in
simili condizioni il ricorso deve essere respinto, con carico di tasse e spese
alla soccombente;
-
che -
sia rilevato del tutto abbondanzialmente - né dalla dichiarazione d'imposta
del periodo in esame, né da quelle dei precedenti periodi è stata fatta valere
la deduzione per persone bisognose a carico e nemmeno è stato provato che ne
siano dati gli estremi (invero restrittivi) posti dalla legge, segnatamente
dagli articoli 34 cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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