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Numero d'incarto:
80.2001.89
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00089
Lugano
6 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2001
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 19
febbraio 2001 __________ __________, domiciliato a __________, che aveva ricevuto dal suo datore
di lavoro, __________ __________, l'attestato-ricevuta delle
ritenute alla fonte dell'anno 2000, si rivolgeva all'Ufficio imposta alla
fonte, chiedendo la concessione delle deduzioni per i premi versati alla
previdenza vincolata (Pilastro IIIA) e degli interessi ipotecari, con
conseguente rettifica delle aliquote e rimborso del maggior importo trattenuto.
Il 12
marzo successivo, in risposta a una richiesta dell'UIF, il contribuente chiedeva
anche la deduzione dei premi straordinari versati a titolo di cassa pensione
integrativa "quadri".
Con
decisione del 10 aprile 2001 l'UIF accoglieva parzialmente la domanda, ammettendo
la deduzione dei premi versati alla previdenza vincolata (III Pilastro A) e
stabilendo l'eccedenza d'imposta da restituire in fr. 504.85.
1.2.
Con
lettera del 25 aprile 2001 il contribuente si rivolgeva nuovamente all'UIF, rilevando
che nel determinare il reddito netto imponibile non erano ancora state considerate
le deduzioni per i premi assicurativi pagati a titolo di cassa pensione integrativa
"quadri", ammontanti a fr. 5'642.75. Faceva osservare che non si
trattava di premi ordinari già considerati nella determinazione dell'aliquota
d'imposta, ma di contributi straordinari non considerati nella determinazione
dell'aliquota.
L'UIF
considerava lo scritto in questione quale tempestivo reclamo contro la decisione
del 10 aprile 2001 e lo respingeva con decisione del 22 maggio 2001, rilevando
che le quote per la previdenza professionale del II Pilastro sono già contemplate
nelle singole tabelle d'imposta e che quindi una deduzione supplementare non
può essere concessa.
1.3.
Nel
frattempo e, meglio, il 9 maggio 2001, l'UIF inviava alla __________ __________
__________ di __________ la
rettifica del conteggio della trattenuta alla fonte sulla retribuzione di __________ __________,
precisando che l'aliquota dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 passava dall'
11,9% al 15,8% per inizio dell'attività lucrativa della moglie.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta la decisione su reclamo
del 22 maggio 2001 invocando nuovamente la deduzione delle quote per la previdenza
professionale del II Pilastro versate a titolo di pensione integrativa "quadri".
Lamenta la disparità di trattamento in cui verrebbe a trovarsi un quadro
dirigente rispetto a un altro salariato, poiché sarebbero tassati a parità di
reddito, quando invece quello del quadro dirigente sarebbe inferiore a causa
del contributo straordinario versato al II Pilastro. Invoca infine la
possibilità di chiedere la rettifica individuale dell'aliquota, conformemente a
quanto previsto dalla guida sull'imposizione alla fonte.
2.2.
L'UIF
propone invece di respingere il ricorso, rilevando che i contributi al II
Pilastro sono già considerati forfetariamente nella determinazione delle
aliquote e non possono quindi dar luogo a un'ulteriore deduzione
individualizzata.
- Il
ricorrente sostiene, come si è visto, che la mancata considerazione (a
posteriori) nella tariffa delle quote per la previdenza professionale del II
Pilastro versate a titolo di pensione integrativa "quadri" sarebbe
contraria al diritto federale e violerebbe il principio della parità di trattamento.
3.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD).
L'imposta
è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto
per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi,
rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per
il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o
succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività
dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura
ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
3.2.
Sebbene
il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio
dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio
dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso
dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente
alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di
considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto
limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di
tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra,
fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra
chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra
contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di
tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non
potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai
avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento
che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata
inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura
di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; Zigerlig/Rufener,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 4 agli articoli 32-38
LAID, p. 425; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).
3.3.
3.3.1. Secondo
l'art. 33 LAID:
per i coniugi che vivono in comunione
domestica e che esercitano entrambi un’attività lucrativa, la ritenuta
d’imposta è fissata tenendo conto del reddito complessivo (cpv. 2);
- le
spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari
e quella in caso di attività lucrativa dei due coniugi sono prese in considerazione
forfetariamente (cpv. 3).
3.3.2. La
LIFD, a sua volta, prevede all'art. 85 cpv. 1, in sintonia con la normativa
della LAID, che la tariffa tenga conto di importi forfetari per le spese
professionali (art. 26 LIFD) e i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d,
f e g LIFD) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36 LIFD).
3.3.3. Analogamente,
la LT dispone all'art. 107 cpv. 1 che le aliquote d’ imposta alla fonte tengano conto, in forma forfetaria delle
spese professionali (art. 25 LT) e per premi di assicurazione (art. 32 cpv. 1
lett. d, f e g LT), nonché della deduzione per figli (art. 34 lett. a LT).
3.3.4. L'allestimento
delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del
Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
3.4.
Da quanto
precede si evince, in altre parole, che la tariffa è strutturata in modo da
prendere in considerazione le condizioni del contribuente suscettibili di
influire sulla sua imposizione, tenendo conto di importi forfetari per le spese
professionali e per i premi assicurativi, delle deduzioni per oneri familiari,
nonché del cumulo dei redditi per i coniugi entrambi esercitanti un'attività lucrativa
(Sentenza del Tribunale federale n. 2P.145/1999 e 2A.216/1999 del 31
gennaio 2000 in re I. Q. = RF 2000 p. 438).
Le
istruzioni per l'allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi fiscali,
evidenziano, a loro volta, il problema della parità di trattamento. La
procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli
forfetari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo
garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si
applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque
inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati
nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig,
Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über
die direkten Steuern, Berna 1993, p. 386).
3.5.
Le
deduzioni che devono essere considerate in maniera forfetaria nel fissare la
tariffa sono soltanto quelle previste dall'art. 33 cpv. 3 LAID.
La legge
non menziona altre deduzioni. Ponendosi tuttavia nell'ottica della parità di
trattamento, ci si può chiedere se e in quale misura e secondo quale procedura
possano essere prese in considerazione deduzioni supplementari, quali ad esempio
gli interessi passivi, gli oneri permanenti, gli alimenti al coniuge separato o
divorziato, i premi alla previdenza professionale vincolata (pilastro 3.a)
(cfr. Conferenza dei funzionari fiscali di stato/Commissione per
l'armonizzazione fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière
d'impôts à la source, Berna 1994, p. 136 s.).
Né la
lettera né lo scopo della norma - così come d'altronde nemmeno l'art. 86 cpv.
1 LIFD, di tenore sostanzialmente analogo - sembrano escludere che si possa
tenere conto anche di altre deduzioni, così che si può interpretare l'art. 33
LAID come una disposizione che non descrive in maniera esauriente le possibili
deduzioni, ma una disposizione che prescrive in modo vincolante unicamente le
deduzioni che devono essere obbligatoriamente considerate in maniera forfetaria
nella tariffa (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura
di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 388 ss.; Conferenza
dei funzionari fiscali di stato/Commissione per l'armonizzazione fiscale,
loc. cit.; StE B 37.1. Nr. 14, RF 1993 p.
31).
A sostegno di questa tesi, la dottrina cita il fatto che le deduzioni
di cui l'autorità fiscale deve obbligatoriamente tener conto nell'allestire le
tariffe sono deduzioni che si prestano a una valutazione forfetaria e non
costi, come per es. gli interessi passivi, gli alimenti, ecc., che sono per
così dire individuali e quindi completamente diversi da persona a persona (Zigerlig/Rufener,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 7 ad articolo 33
LAID, p. 442; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/ Francoforte 1997, vol. I/2b, n. 5 ad
articolo 85 LIFD, p. 27).
3.6.
Da quanto
precede, discende una duplice conseguenza. Da un lato vi sono delle deduzione
che devono essere obbligatoriamente considerate in maniera forfetaria nelle
tariffe, che non possono più essere prese in considerazione individualmente (RF
1999 p. 769 = StE 2000 B 94 n. 1 = RDAF 56 / 2000 p. 480),
dall'altro delle deduzioni con forti se non esclusive connotazioni individuali
che invece possono essere considerate ulteriormente a posteriori nelle tariffe.
3.6.1. Tra
le prime, di carattere obbligatorio, rientrano le spese professionali
tipiche del salariato, anche se nella prassi si incontrano sovente casi di
specie in cui questi costi (spese di viaggio, di perfezionamento, ecc.)
superano ampiamente la media, le deduzioni per le famiglie, di carattere
sociale, che non pongono particolari problemi e i premi assicurativi.
Rientrano in questa ampia categoria i premi e contributi per l’assicurazione
sulla vita, l’assicurazione malattia e l’assicurazione infortuni privata (cfr.
art. 33 lett. g LIFD; art. 32 lett. g LT); vi rientrano inoltre i contributi
alle assicurazioni sociali, al primo e al secondo pilastro, vale a dire AVS,
AI, IPG, AD, cassa pensione e assicurazione infortuni obbligatoria (art. 33
lett. d e lett. f LIFD; art. 32 lett. d e lett. f LT). Esulano per contro da
una forfetizzazione i contributi straordinari versati al II Pilastro (per
esempio, i premi per il riscatto di annualità) e i contributi al III Pilastro A
(previdenza personale vincolata), questi ultimi per il semplice fatto che
l’art. 33 LAID non li annovera tra i premi da considerare forfetariamente nella
determinazione della tariffa (art. 33 lett. e LIFD; art. 32 lett. e LT) (Zigerlig/Rufener,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 7 ad articolo 33
LAID, p. 442; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I/2b,
n. 5 ad articolo 85 LIFD, p. 26), ma forse anche o proprio, secondo questa Camera,
perché il III Pilastro A non è obbligatorio.
3.6.2. Tra
le seconde, che possono dar luogo a una correzione a posteriori delle tariffe,
rientrano, come già si è visto, gli interessi passivi e ipotecari, gli oneri permanenti,
gli alimenti al coniuge separato o divorziato ed anche, come si è appena visto,
i premi alla previdenza professionale vincolata (III Pilastro A).
- 4.1.
Orbene,
venendo al caso di specie, risulta chiaro che i contributi al II Pilastro
versati a titolo di pensione integrativa "quadri" rientrano nella
prima categoria di deduzione, di cui l’Autorità fiscale è tenuta per legge a
tenere conto forfetariamente nella tariffa.
La
situazione non è sostanzialmente diversa da quella di chi non può dedurre i contributi
versati per riscattare anni d’assicurazione e, da un certo punto di vista, può
dar luogo a disparità di trattamento, come denunciato dal ricorrente nel suo ricorso.
Si tratta
tuttavia di disparità insite nel sistema dell’imposta alla fonte, che debbono
necessariamente essere messe in conto da una procedura fortemente schematizzata
di ritenuta dell’imposta, non diversamente da quanto accade per esempio per le
spese professionali, considerate in egual misura per tutti nella tariffa indipendentemente
dalle diversità dei singoli casi (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
1997, vol. I/2b, n. 5 ad articolo 85 LIFD, p. 26). Diversamente si finirebbe
per rendere inapplicabile il sistema semplificato della ritenuta d’imposta alla
fonte, scivolando vieppiù verso quello dell’imposizione ordinaria.
Né si
deve dimenticare, infine, che nell’ambito del secondo pilastro, indipendentemente
dall’asserita specificità del presente caso che consisterebbe nel versamento di
un premio integrativo per la pensione dei quadri, i contributi non sono per
tutte le istituzioni del II Pilastro i medesimi, ma variano da istituzione a
istituzione, da cassa a cassa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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