AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.86
Data decisione, Autorità:
11.10.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00086
Lugano
11 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2001
in materia di: IC 99/00
presentato da:
-__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione IC 1999-2000 del 13 dicembre 1999 l’Ufficio di tassazione
esponeva ai coniugi __________ __________ e __________
__________, proprietari di sostanza
immobiliare nel comune di __________, un
reddito della sostanza (valore locativo) di fr. 16'195.- di media annua,
concedendo loro una deduzione dal reddito della sostanza di fr. 1'360.- e una
deduzione per oneri assicurativi di fr. 881.-.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 7 gennaio 2000 __________
chiedeva la deduzione dal reddito della sostanza delle spese effettive, pari a
fr. 9'328,90 di media annua, allegando le fatture relative alle diverse spese
sopportate.
Con
decisione del 14 maggio 2001 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il
reclamo, elevando la deduzione per spese di manutenzione a fr. 1'828.- e
rettificando quella per oneri assicurativi in fr. 857.-, rilevando che dalle
spese di manutenzione devono essere escluse tutte quelle che riguardano la
sistemazione esterna (spese di giardinaggio e di ricostruzione del muro), come
pure le spese di gestione.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________
chiede la deduzione, oltre che delle spese di manutenzione, anche della fattura
pagata alla ditta __________ di __________, rilevando che si tratta del
risanamento di un muro di sostegno della casa.
2.2.
Pendente
causa, il giudice delegato ha incaricato il proprio perito di valutare se la
fattura della ditta __________ riguardi
effettivamente una spesa di manutenzione della casa e non del giardino.
Dell’esito
dell’accertamento, rassegnato nel rapporto del 9 luglio 2001, verrà detto in
seguito.
-
Secondo
l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione
da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso
e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Stein-mann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p.
219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p.
649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p.
66).
-
4.1.
In caso
di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario
stesso, viene, di regola, ammessa unicamente la deduzione delle spese che, in
caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire
accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione,
ma non di quelle di gestione e di amministrazione.
La
ragione risiede nel fatto che il reddito della sostanza del contribuente che
abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in
base a una mera stima: se si consentisse al contribuente che abita la propria
casa di dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non
comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario
che cede in locazione l'immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai
propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT
n. ..__________
dell' 8 ottobre 1997 in re J. S.);
4.2.
Anche la Circolare
della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 1994 distingue,
nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza
privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili
abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso
di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal
proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare
n. 7/1995, cifra 5.4);
4.3.
In linea
di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione,
illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento
e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese
di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1
dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).
4.4.
La
distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione delle
contribuzioni trova la sua ragion d'essere nel fatto che il reddito della
sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario
viene calcolato perlopiù in base a una mera stima.
Non va
poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie sono
accollate all'inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario, nel
caso dell'uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in qualità
di inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurre dal valore
locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente riduzione
del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die
einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im
Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104, Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n. ..__________
dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., con ampi riferimenti a dottrina e
giurisprudenza; ancora recentemente CDT n. ..__________
del 19 settembre 2000 in re K.-D.).
4.5.
Ne viene
che, su questa base, l'Ufficio di tassazione ha correttamente espunto dalla
distinta delle spese chieste in deduzione i costi di gestione e amministrazione.
- 5.1.
Anche le
spese per il giardino non sono in linea di principio deducibili: il valore locativo,
che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente, viene calcolato
sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello
del terreno circostante; se si concedessero in deduzione le spese relative al
giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. p. es. CDT
n. ..__________ del
6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT
n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re
Mo., RTT 1972, p. 59 s.; ancora recentemente CDT n. 80.2000.00158
del 19 settembre 2000 in re K.-D.).
5.2.
Anche la
giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale
amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile
devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera
della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del
giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del
valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33; ancora recentemente CDT
n. .____________________ del 19 settembre 2000 in re
K.-D.).
Lo stesso
Tribunale federale ha recentemente deciso che non è arbitrario dedurre quali
costi di manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il giardino
stesso è effettivamente considerato nel calcolo del valore locativo (StE
2001 B 25.6 n. 44).
5.3.
Nel caso
in esame, il perito della Camera, in occasione di un primo sopralluogo in
assenza della ricorrente, ha potuto accertare che durante un violento temporale
il precedente muro in mattoni di cotto, che sosteneva l’orto, era stato
spazzato via e che è stato sostituito da un muro di cemento armato della
lunghezza di dieci metri e dell’ altezza massima di settanta centimetri, fondazione
compresa, che ha quale sola funzione quella di sostenere la terra dell’orto per
renderlo pianeggiante. Il muro in questione è fuori portata della casa ed è
tutto spostato verso nord.
Il perito
ha inoltre constatato l'esistenza di altri muri, tuttora in buone condizioni,
con funzione di contenimento in prossimità della casa, la cui costruzione è
coeva a quella della casa stessa.
A seguito
delle osservazioni 26 luglio 2001 della ricorrente, il perito ha esperito un
secondo sopralluogo, che gli ha permesso di chiarire come la fattura di fr.
10'958.55 della ditta __________ riguardi
effettivamente, come indicato sulla fattura stessa, la sistemazione del
giardino e non abbia alcuna relazione con asserite opere di rinforzo delle
fondazioni. Essa concerne infatti prefabbricati a incastri che fungono da
contenitori di terra vegetale per la crescita di fiorni o erba. La loro posa
non necessita né di fondamenta né di strutture in cemento (beton). A
salvaguardia di un eventuale cedimento delle fondazioni della casa sarebbe
stata necessaria, secondo il perito, l'edificazione di un vero e proprio muro
di sostegno in cemento armato con beton CP 300 e relativo ferro.
È quindi
fuori di dubbio che l'opera in questioni riguardi il giardino e non abbia attinenza
alcuna con pretese opere strutturali di manutenzione della casa.
5.4.
Il 14
settembre 2001 il giudice inviava per lettera raccomandata il complemento di
perizia alla ricorrente, assegnandole un termine fino al 5 ottobre per
prendere posizione. La raccomandata ritornava tuttavia al mittente non
ritirata. Essa si ha nondimeno, secondo costante giurisprudenza, per
validamente notificata (DTF 127 I 31; StE 2001 B 96.21 n. 8).
Questo
giudice non può quindi far altro che respingere integralmente il ricorso.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 350.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 430.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster