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Numero d'incarto:
80.2001.84
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00084
Lugano
14 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2001
in materia di: imposta di bollo
presentato da:
-__________ __________
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Con
rogito n. __________ del notaio __________ del 2 marzo 2000 la __________ __________
-__________ __________, di __________
(in seguito: __________) acquistava le
part. n. __________ e __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 35'000'000.-.
L'Archivio
notarile del Distretto di Locarno, competente a prelevare l'imposta di bollo
sul rogito del notaio __________ con studio
notarile in __________, stabiliva l'imposta
di bollo in fr. 106'500.-, pari al 3 per mille del valore dell'alienazione
indicato nel rogito.
1.2.
A seguito
dell'iscrizione a Registro fondiario l'Ufficio dei registri di __________ notificava all'acquirente la
tassazione della tariffa per l'iscrizione a registro fondiario del trapasso in
questione. Il valore imponibile era stabilito in fr. 75'335'345.- (valore di
stima ufficiale). Con lettera del 30 marzo 2001 l'Archivista notarile del
Distretto __________ comunicava al
collega del Distretto di __________, che
il valore dell'iscrizione, avvenuta il 21 marzo 2001, era stato determinato in
fr. 75'335'345.-.
Quest'ultimo
richiedeva pertanto al notaio, in data 3 aprile 2001, il versamento di un'imposta
di bollo aggiuntiva di fr. 119'506.-, pari alla differenza fra l'imposta dovuta
di fr. 226'006.- (pari al 3 per mille di fr. 75'335'345.-) e quella già soluta
di fr. 106'500.-.
1.3.
Con
decisione del 12 aprile 2001 l'Archivista notarile del Distretto di __________ respingeva il reclamo presentato
dal notaio il 6 aprile 2001, argomentando che per legge il valore tassabile non
può mai essere inferiore al valore ufficiale di stima e indicando quale norma
applicabile l'art. 5 cpv. 2 DLTRF.
- 2.1.
In data
24 aprile 2001 la __________ interponeva
ricorso contro tale decisione dell'Archivista notarile del Distretto di __________ al Dipartimento delle istituzioni,
richiamando anch'essa l'art. 5 cpv. 2 __________
e sostenendo che il valore ufficiale di stima sarebbe manifestamente
sproporzionato data la natura del tutto particolare degli immobili, che devono
essere considerati di fatto fuori mercato.
L'Archivista
notarile del Distretto di __________
proponeva la reiezione del ricorso, invocando nuovamente l'art. 5 cpv. 2 DLTRF.
2.2.
Il
Dipartimento, con lettera del 1° giugno 2001, trasmetteva l'incarto per competenza
a questa Camera.
- 3.1.
Per
l’art. 19 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
del 20 ottobre 1986 (__________), è
soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli
istromenti di valore determinato o determinabile.
L’art. 21
cpv. 1 LB precisa che l’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati
all’Archivio notarile è di fr. 3.- per mille o frazione di mille del valore
determinato o determinabile.
Quanto
alla determinazione del valore degli istromenti, essa viene fatta dall’ Archivista
notarile (art. 22 cpv. 1 LB).
Per la determinazione del valore, nel caso di contratti a titolo
oneroso relativi a proprietà immobiliare, fa stato il valore contrattuale, al
minimo tuttavia quello di stima ufficiale (art. 22 cpv. 2 lett. a LB).
3.2.
L’imposta
sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce
la confezione dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto
giuridico sostanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto
giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale,
svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il
documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne
scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto
pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio
del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo
del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare
111.6).
- 4.1.
La
ricorrente sostiene che, nel caso concreto, la tassa debba essere prelevata non
sul valore ufficiale di stima, bensì sul valore, di gran lunga inferiore, della
contrattazione, che corrisponderebbe per altro al valore venale degli immobili
alienati.
4.2.
Tale
argomento non può essere seguito, poiché disattende la chiara volontà del legislatore,
che, come visto, è quella di considerare determinante il valore contrattuale,
al minimo tuttavia quello di stima ufficiale (art. 22 cpv. 2 lett. a
LB). In altri termini, proprio per il caso in cui il valore contrattuale è
inferiore a quello di stima ufficiale, la legge richiede che si applichi
quest’ultimo, senza che l’archivista debba indagare sulle ragioni per cui si verifica
tale circostanza.
- Certo
è che nel caso in esame vi è una enorme discrepanza tra il valore
dell’alienazione e il valore ufficiale di stima, che, secondo la ricorrente,
sarebbe da addebitare all’assenza di un vero e proprio mercato in
considerazione della natura del tutto particolare dell’oggetto.
5.1.
Il valore
venale è il prezzo presunto che l'immobile può raggiungere in caso di un trasferimento
ordinario, cioè il suo valore oggettivo indipendente da circostanze particolari
suscettibili di influenzare il prezzo, come la situazione di costrizione del
venditore o prezzi speculativi o di favore (Rüegg-Peduzzi, Die Handänderungssteuer
in der Schweiz, Zurigo 1989, p. 143 ss.; Thomas, Les droits de mutation,
Zurigo 1991, p. 221).
È però
altrettanto vero che, proprio nel caso di immobili particolari, difficilmente
commerciabili, il valore dell’alienazione può essere influenzato da fattori e
considerazioni di diversa natura, che possono soltanto essere ipotizzati, per
cui, proprio in questi casi, analogamente ad esempio a casi di aggiudicazione (CDT
____________________. del 10 agosto 2000 in re __________ __________
__________ il riferimento a un valore quale è il valore ufficiale di
stima può addirittura acquistare connotazioni di obiettività accresciuta, al
punto da potersi concludere che il calcolo della tassa di iscrizione in base al
valore di stima sia del tutto conforme allo scopo della disposizione, perché
meglio riflette il "valore della contrattazione" che funge da
fondamento della tassazione.
5.2.
Comunque,
anche o proprio per tener conto della particolarità di talune fattispecie, sia
il __________ sia la LSt sia la LB prevedono
dei correttivi.
Basti
leggere in parallelo il testo dell'art. 44 cpv. 2 2a frase LB con il
testo dell’art. 5 cpv. 3 DLTRF e dell’art. 42 LSt.
L’art. 5
cpv. 3 DLTRF prevede espressamente che, quando, al momento della domanda d’
iscrizione è pendente un’istanza di revisione del valore ufficiale di stima,
farà stato il valore che sarà fissato nella decisione su detta istanza
(ritenuto che l’istante sarà tenuto a versare quanto richiesto dall’ufficio,
riservata la rifusione dell’eventuale differenza risultante dal giudizio
definitivo sulla stima). A sua volta, l’art. 42 cpv. 1 LSt garantisce la
possibilità di rettificare, anche su
istanza di parte da rivolgere al Consiglio
di Stato, stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili,
ritenuto che, secondo l’art. 42 cpv. 2 LSt la nuova stima esplica i suoi effetti
a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della
decisione nel caso di rettifica d'ufficio.
Infine,
l'art. 44 cpv. 5 2a frase LB dispone testualmente:
5In caso di aumento del bollo
notarile dipendente da una rivalutazione del prezzo ai fini dell’ imposta sugli
utili immobiliari, l’ esito di un eventuale ricorso contro l’ imposta sugli
utili immobiliari avrà automaticamente effetto sul bollo d’ archivio notarile.
Analoga disciplina vale in caso di rivalutazione ai fini della tassa di
registro, indipendente da una maggiorazione dell’ imponibile dell’ utile
immobiliare.
5.3.
Vero è
che, secondo il Messaggio del 15 gennaio 1986 concernente la revisione totale
della legge sul bollo, tale norma appare pensata in funzione dei casi di rivaliuazione
del prezzo di vendita secondo l'art. 7 cpv. 2 dell'abrogata LIMVI, tant'è che
si fa riferimento per es. ai trapassi tra genitori e figli a un prezzo di
favore, i quali, per essere più precisi, erano esenti in virtù dell'art. 3 cpv.
1 lett. e LIMVI. Il Massaggio nulla spiega invece in relazione alla 2a
frase del cpv. 5 dell'art. 44 LB, segnatamente alla rivalutazione della tassa
di registro. Non si vede comunque per quale ragione non potrebbe e sopprattutto
non dovrebbe trovare applicazione nei casi di rivalutazione secondo l'art. 5
cpv. 3 DLTRF (istanza di revisione della stima pendente al momento della domanda
di iscrizione). Ciò significa che, in caso di aumento del bollo notarile a
seguito di rivalutazione della tassa di registro, l'esito di un eventuale ricorso,
avrà automaticamente effetto sul bollo d'archivio notarile.
5.4.
I
combinati disposti appena evocati disciplinano dunque l’istituto giuridico che
consente agli interessati, in particolare all’ acquirente, di cautelarsi nel
caso in cui ritenesse il valore ufficiale di stima manifestamente
sproporzionato.
Verificandosi
una simile evenienza, l’interessato non ha altro che da presentare, prima di
chiedere l'iscrizione a registro fondiario del trapasso immobiliare, un’istanza
al Consiglio di Stato chiedendo la revisione della stima ufficiale. Il nuovo
valore che dovesse venire accertato al termine dell’iter procedurale, compresa
la garanzia dei rimedi giuridici, varrà non solo per la tassa d’iscrizione a
Registro fondiario, ma anche per l'imposta di bollo.
5.5.
Nel caso
concreto la ricorrente non ha fatto uso della possibilità di revisione del valore
ufficiale di stima garantitagli dalla legge. Le sarebbe stato sufficiente
presentare un’istanza prima di presentare la domanda d'iscrizione dell'atto
pubblico di compravendita. Non può quindi invocare in questa sede quanto
avrebbe potuto nella competente sede, pretendendo con ciò di fatto di surrogare
questa Camera nelle competenze che la legge riserva al Consiglio di Stato e
all’autorità giudiziaria competente in materia di estimo.
- Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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