AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.75
Data decisione, Autorità:
26.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00075
Lugano
26 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________
__________ dichiarava quale sua unica
entrata un guadagno accessorio di fr. 6'250.- di media annua. Nella notifica
di tassazione del 22 novembre 1999 l’Ufficio di tassazione le esponeva, in
aggiunta al reddito del lavoro dichiarato, un reddito d’altra fonte
di fr. 18'000.- di media annua.
1.2.
La
contribuente presentava reclamo in tempo utile, contestando l’esposizione di un
reddito d’altra fonte.
In sede
di audizione davanti all’Ufficio di tassazione la contribuente si è opposta per
principio all’esposizione di un reddito d’altra fonte che le deriva dalla
convivenza con S.G., senza neppure accettare una discussione sull’ammontare.
L’Ufficio
di tassazione con decisone del 17 aprile 2001 ha pertanto respinto il reclamo.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente l’esposizione
di un reddito d’altra fonte, chiedendone in via principale lo stralcio e in
subordine la riduzione.
2.2.
Nelle
proprie osservazioni di data 19 luglio 2001 la Divisione delle contribuzioni
propone l’accoglimento parziale del ricorso, nel senso di ridurre il reddito
d’altra fonte a fr. 13'000.- L’Amministrazione federale delle contribuzioni
propone per contro di accogliere integralmente il ricorso.
- Il
ricorso verte in linea di principio sul principio dell’imponibilità di un
reddito d’altra fonte alla convivente non coniugata. Solo qualora la risposta
fosse affermativa, occorrerà valutarne l’entità concreta.
3.1.
Sottostà
all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. Sono pure
considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il
vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente
nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al
valore di mercato (art. 15 cpvv. 1 e 2 LT; art. 16
cpvv. 1 e 2 LIFD).
Sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso
di divorzio o separazione legale o di fatto (art. 23 lett. e LT; art. 24 lett.
e LIFD).
3.2.
Vigenti
il DIFD e la vecchia LT del 1976 (cfr. art. 21 cpv. 2 DIFD e art. 16 cpv. 2
v.LT), la giurisprudenza cantonale, come d’altronde quella di diversi altri
cantoni, considerava il reddito in natura ricevuto dalla convivente in cambio
della cura dell’ eco -nomia domestica alla stregua di un reddito d’altra fonte
imponibile (cfr. p. es. CDT n. 140 del 21 maggio 1990 in re A. F.-R.; CDT
n. 164 dell’ 8 luglio 1992 in re Y. H.), poiché esula dall’ambito delle
prestazioni basate sul diritto di famiglia (cfr. art. 23 lett. b v.LT ; art. 21
cpv. 3 DIFD).
- 4.1.
Sulla
questione si sono espressi recentemente alcune Autorità giudiziarie cantonali e
il Tribunale federale delle assicurazioni, quest’ultimo con riferimento alla __________.
Il
Tribunale amministrativo del Canton __________,
con una sentenza di principio del 28 maggio 1996, ha negato che il vitto e
l'alloggio dati alla convivente per la cura e la conduzione dell’economia
domestica costituiscano una controprestazione per il lavoro svolto, stabilendo
che la concubina non può essere considerata alla stregua di un’impiegata e il
suo partner come suo datore di lavoro (cfr. RF 2000 p. 342). Per i
giudici glaronesi, il nuovo diritto matrimoniale non si fonda più, diversamente
dal precedente, su una ripartizione predefinita dei compiti dei coniugi.
Infatti, secondo l’art. 163, cpv. 1 CCS, i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
Essi si intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le
prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o
l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CCS),
tenendo conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione
personale (art. 163 cpv. 3 CCS). Inoltre, con la celebrazione del matrimonio i
coniugi si impegnano anche a cooperare alla prosperità dell’unione (cfr. art.
159 cpv. 2 CCS). La suddivisione dei compiti durante il matrimonio e gli
obblighi che ne derivano si basano sul consenso reciproco dei coniugi.
Secondo
la Corte fiscale glaronese, non sussistono quindi più differenze sostanziali
tra gli obblighi derivanti dal matrimonio e gli obblighi contrattuali in seno
ad una comunione di due persone conviventi, di una coppia di concubini, che si
fonda sul consenso reciproco. In altre parole, a seguito della revisione del
diritto di famiglia, la differenza tra matrimonio e concubinato ha ampiamente
perso di significato (RF 2000 p. 342 = RDAF
56 / 2000 p. 453).
4.2.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha così avuto modo di confermare che la
donna che vive con un uomo in una comunione simile al matrimonio e che,
dedicandosi esclusivamente alla conduzione dell'economia domestica comune,
riceve in compenso dal compagno prestazioni in natura (vitto e alloggio),
nonché, se del caso, uno spillatico, deve essere considerata, dal profilo
contributivo, quale persona senza attività lucrativa. Dal profilo dell’AVS, le
prestazioni in natura, così come l'eventuale spillatico, non possono quindi più
essere considerate salario determinante a norma dell'articolo 5, cpv. 2 LAVS (DTF
125 V 205 ss), a differenza di quanto veniva ammesso in precedenza (DTF
110 V 1, 116 V 177).
4.3.
Sul tema si è pure
espresso il Tribunale amministrativo del Canton __________, in una sentenza dell' 8 ottobre
1999, esaminando i motivi che potevano giustificare un cambiamento di prassi,
ha sottolineato che esso è fondato dal profilo della sicurezza del diritto solo
se la nuova soluzione corrisponde a una migliore conoscenza della ratio
legis, a mutate circostanze esteriori o all'evoluzione dell'ordinamento
giuridico (RF 2000 p. 339 ss. = RDAF 56 / 2000 p. 453; DTF
124 V 124, cons. 6, 124 V 387 cons. 4c).
Anche i giudici friburghesi hanno confermato che la differenza tra
persone coniugate e concubini ha perso molto del suo significato dal 1° gennaio
1988, ovvero dall’ entrata in vigore della revisione del diritto matrimoniale,
che fonda sull'accordo reciproco la divisione dei compiti durante il matrimonio
e degli obblighi che ne derivano.
Per
completezza, è bene rilevare anche che i giudici friburghesi hanno
pertinentemente negato l'esistenza di un contratto di lavoro tra concubini,
salvo in certe particolari circostanze, difettando il rapporto di
subordinazione, che è elemento essenziale del contratto di lavoro. D’altra
parte, lo scopo comune dei concubini non risiede nella volontà di lucro.
Ammettere, secondo i giudici friburghesi, che il concubino eserciti un'attività
lucrativa, misconoscerebbe ampiamente la natura della relazione di concubinato
e la suddivisione dei compiti tra i partner conviventi, che si fonda innanzi
tutto sul reciproco consenso.
Per
queste ragioni, il Tribunale amministrativo friburghese ha stabilito che le
prestazioni in natura ricevute dal concubino che si occupa della casa non sono
più considerate reddito imponibile ai fini del diritto cantonale e federale (RF
2000 p. 339 = RDAF 2000 p. 453).
- Di
medesimo avviso è la dottrina più recente.
Fa infatti eco __________,
anch’egli con riferimento alla giurisprudenza appena citata e a ulteriori
sentenze cantonali: "(...) ist es in der Regel nicht sachgerecht, in der
Besorgung des Haushaltes bei einem Konkubinatsverhältnis ein Arbeitsverhältnis
zu unterstellen und für Unterkunft und Verpflegung ein Naturaleinkommen
aufzurechnen. Das anerkennt nun auch die neuere kantonale Praxis"
(cfr. anche sentenza della Commissione di ricorso del Canton __________ del 24 aprile 1997; sentenza del
Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel NE del 1° novembre 1996; inoltre,
Locher, Kommentar zum DBG, I, artt. 1-48 LIFD, AIIgemeine
Bestimmungen, Besteuerung der natürlichen Personen, 1a ed.,
Therwil/Basilea 2001, n. 39 ad art. 16 cpv. 2 LIFD).
Per __________, inoltre, "Ebenso ist es
problematisch, diese geldwerten Leistungen ohne Annahme eines
Arbeitsverhältnisses gestützt auf die Einkommensgeneralklausel zu
erfassen".
Per questo motivo - come rileva l’Amministrazione federale delle
contribuzioni nelle proprie osservazioni - la Commissione d'esperti incaricata
di esaminare il sistema svizzero d'imposizione della famiglia (Kommission
Familienbesteuerung), presieduta dallo stesso prof. Locher, ha proposto nel
suo Rapporto pubblicato il 26 febbraio 1999, alfine di rispettare il principio
dell'uguaglianza di trattamento tra coppie sposate e concubini in ambito
fiscale, d'esonerare i contributi per il mantenimento provenienti dal
concubinato (Appendice al Rapporto, 2° fascicolo, suddivisione 6 e 3° fascicolo,
suddivisione 8, art. 24 lett. d in fine del progetto di modificazione
della LIFD; inoltre, Locher, op. cit., n. 43 ad art. 16, cpv. 2 LlFD).
- 6.1.
A queste
già esaurienti considerazioni se ne possono aggiungere altre.
È
senz’altro con fondate ragioni che l’Amministrazione federale delle
contribuzioni nelle proprie osservazioni sottolinea come anche la precedente
prassi dell'imposizione delle prestazioni in natura tra concubini fosse
lacunosa, poiché le autorità fiscali non erano sempre in grado di conoscere le
circostanze relative alla vita privata dei contribuenti.
Queste
lacune sul piano dell’accertamento finivano per rivelarsi assai problematiche
dal profilo dell'uguaglianza di trattamento, se non addirittura lesive del
principio.
Un’ulteriore
disparità, come ancora rileva l’ Amministrazione federale delle contribuzioni,
potrebbe poi risiedere nel fatto che non sono noti casi giurisprudenziali di
conviventi, in cui la persona senza attività lucrativa era l’uomo, per cui
l’esposizione del reddito d’altra fonte nel caso di conviventi sembrerebbe conoscere
un flusso unilaterale.
6.2.
L’esposizione
di un reddito d’altra fonte alla convivente appare infine problematica, sempre
dal profilo della parità di trattamento, non appena si consideri che la vigente
legislazione tributaria federale e cantonale conosce la doppia scala delle
aliquote.
Se è
vero, in linea di principio, che tendenzialmente i redditi cumulati dei coniugi
imposti con l’aliquota più favorevole (aliquota A) devono corrispondere ai
redditi di due concubini imposti separatamente con l’aliquota più gravosa
(aliquota B), è altrettanto vero che l’applicazione dell’aliquota A ai
coniugati fa completamente astrazione dal fatto che all’interno della famiglia
via sia un solo apportatore di reddito o entrambi i coniugi lo siano. Il che
induce a considerare che la situazione di due concubini, dei quali uno solo è
apportatore di reddito (imposto con l’aliquota B), non differisce da quella
delle famiglie con un solo apportatore di reddito (imposto con l’aliquota A).
Addizionare un reddito d’altra fonte puramente fittizio finirebbe per aggravare
ulteriormente la posizione di questa specifica categoria di concubini rispetto
a quella delle famiglie con un unico apportatore di reddito.
Anche da
questa angolazione, quindi, la vecchia prassi di esporre un reddito d’altra
fonte al convivente che non lavora appare discriminatoria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 aprile 2001 è riformata nel senso
che viene stralciato il reddito d’altra fonte. Gli atti del procedimento sono
pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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