in materia di: IC/IFD 95/96
intermedia; IC/IFD 97/98.
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che il 22
giugno, risp. il 30 giugno 1998 l'Ufficio di tassazione notificava per lettera
raccomandata a __________ __________ __________
a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, a valere dal 1° ottobre
1996, per inizio dell'assoggettamento illimitato, risp. la tassazione ordinaria
1997-98;
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che la
contribuente non ritirava, risp. respingeva entrambe le notifiche;
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che le
stesse le venivano pertanto inviate per posta semplice;
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che con
reclamo del18 luglio 1998, quindi in tempo utile, la contribuente impugnava
entrambe le notifiche di tassazione, asserendo di essere imposta
illimitatamente in __________;
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che
l'Ufficio di tassazione la invitava pertanto a produrre le notifiche di
tassazione germaniche dal 1995 al 1998, malgrado risulti domiciliata a __________ __________
dal 1° ottobre 1996;
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che,
rimasto senza esito il suddetto invito, l'Ufficio di tassazione glielo
rinnovava il 21 marzo 2000, avvertendola nel contempo che se fosse nuovamente
rimasto senza risposta, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
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che con
due distinte decisioni del 15 risp. 22 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione
ammetteva parzialmente il reclamo, stralciando il reddito d'altra fonte e
imponendo unicamente il reddito della sostanza;
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che il 17
marzo 2001 la contribuente si rivolgeva all'Ufficio di tassazione manifestando
l'intenzione di contestare le suddette decisioni su reclamo;
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che,
rispondendo alla richiesta dell'Ufficio di tassazione, la contribuente con
lettera del 14 aprile 2001 confermava che il suo scritto del 17 marzo era da
considerare quale ricorso, illustrandone ulteriormente i motivi;
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che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione è competente a pronunciarsi nel merito dei
ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
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che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
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che
l'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito
interporre ricorso scritto alla camera di diritto tributario nel termine di 30
giorni dall'intimazione della stessa;
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che
l'art. 140 cpv. 1 LIFD stabilisce a sua volta che contro la decisione su
reclamo è consentito interporre ricorso nel termine di 30 giorni dalla
notificazione della stessa;
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che
questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ); una deroga è prevista solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3
LIFD);
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che
comunque la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta
giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase
LIFD);
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che nel
caso in esame, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, le
decisioni su reclamo sono state notificate alla ricorrente per lettera
raccomandata il 15 risp. il 22 maggio 2000;
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che lo
scritto del 17 marzo 2001, considerato quale ricorso dall’Ufficio di tassazione
e trasmesso per competenza a questa Camera, è stato spedito ben dieci mesi dopo
aver ricevuto le decisioni su reclamo, quindi quando il termine di trenta
giorni era ampiamente scaduto;
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che tale
non è per es. un soggiorno prevedibile o preventivato all' estero (per le
molte: CDT n. ..__________
del 3 settembre 1997 in re Ma.), risp. una malattia di lunga durata, dunque non
tale da impedire di prendere i provvedimenti del caso (CDT n. 87 del 19
aprile 1991 in e Be.);
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che la
ricorrente non invoca alcun valido motivo di restituzione del termine secondo
l’art. 192 cpv. 5 LT, risp. l’ art. 133 cpv. 3 LIFD;
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che la
cura del padre gravemente malato e la prolungata assenza all’estero ad essa
connessa non sono idonee a configurare un motivo di restituzione del termine,
mancando a questi eventi il requisito dell’imprevedibilità;
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che
pertanto il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto invitare la
ricorrente a eleggere domicilio in Ticino;
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che
comunque l’Ufficio di tassazione si è limitato a esporre alla ricorrente il
reddito della sostanza immobiliare in Ticino, ad eccezione di qualsiasi altro
reddito;
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che è
certo vero che l’Ufficio di tassazione non ha tenuto o potuto tener conto
proporzionalmente degli interessi passivi in assenza di ogni e qualsiasi
documentazione al riguardo;
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che è
altrettanto vero che l’Ufficio di tassazione non ha potuto esaminare le censure
relative ai valori unitari germanici degli immobili (notoriamente ampiamente al
di sotto dei valori reali), come pure quella relativa al valore locativo
dell’immobile svizzero;
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che
questo giudice non può che ribadire che l’esame di queste censure gli è
tuttavia precluso dal ritardo con cui la ricorrente ha impugnato le decisioni
di reclamo del 15 risp. il 22 maggio 2000.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).