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Numero d'incarto:
80.2001.70
Data decisione, Autorità:
26.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00070
Lugano
26 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2001
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
,
rappr,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 __________
e __________ __________ dichiaravano un reddito del lavoro del marito, di
professione carpentiere, di fr. 93'274.- nel 1993 e di fr. 16'250.- nel 1994 e
un reddito accessorio della moglie di fr. 4'000.- risp. 6'000.-.
L’Ufficio
di tassazione, a conoscenza del fatto che __________
__________ aveva operato nel periodo di
computo come agente dell’ __________ __________ __________
(____________________ chiedeva ai
contribuenti di chiarire da un lato la proprietà delle azioni della __________ & __________
__________ e dall’altro di documentare
l’ammontare della sostanza al 1° gennaio 1993, risp. al 1° gennaio 1995, come
pure il reddito accessorio della moglie.
Il 20
novembre 2000 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in
cui esponeva loro un reddito aziendale di complessivi fr. 200'000.-, così
composto: fr. 50'000.- per il reddito dell'attività di carpentiere, fr.
130'000.- per provvigioni e altri redditi derivanti dall’attività di agente __________ e fr. 20'000.- per l’attività della
moglie nel campo della ginnastica aerobica.
- Il
4 dicembre 2000 i contribuenti, assistiti dal __________
__________ __________,
presentavano reclamo. Rilevavano innanzi tutto che __________ __________
aveva iniziato l’attività in proprio di carpentiere solo dal 1° ottobre 1994,
essendo in precedenza stato alle dipendenze della __________
& __________ __________, che allora si trovava in moratoria concordataria.
Chiedevano pertanto che il marito fosse posto al beneficio della tassazione
intermedia per passaggio da un’attività dipendente a un’attività indipendente.
Ripercorrevano poi le vicissitudini dell’ attività di agente __________, concludendo che l’utile conseguito
nel biennio di computo era complessivamente di soli fr. 59'200.-. Contestavano
pertanto sia il reddito aziendale, sia il capitale e gli interessi sul capitale
esposti loro dall’Ufficio di tassazione per questa attività.
Dopo
audizione, il 9 aprile 2001 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando
che i redditi conseguiti da __________ __________ nell’ attività a favore __________ risultavano dai dati forniti all’
Amministrazione federale delle contribuzioni dal Ministero pubblico della
Confederazione.
- Con
il presente tempestivo ricorso i coniugi __________,
sempre assistiti dal fiduciario __________,
contestano nuovamente i diversi elementi di reddito esposti loro dall’Ufficio
di tassazione. Chiedono che il reddito quale carpentiere venga fissato in fr.
20'000.- di media annua, che il reddito per l’attività a favore __________ sia stralciato poiché inesistente e
che di conseguenza siano anche stralciati la sostanza di fr. 150'000.- e il relativo
reddito.
L’Amministrazione
federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’Autorità
fiscale cantonale non si è per contro determinata.
Degli
argomenti ricorsuali come pure di quelli di controparte sarà detto in seguito
per quanto necessario.
- In
occasione dell'udienza del 6 settembre 200, dopo aver sentito i rappresentanti
dei ricorrenti, che hanno avuto modo di illustrare l'attività svolta da __________ __________
per __________ e le modalità
retributive, il giudice delegato ha proposto la seguente transazione:
·
reddito aziendale di __________ __________
quale carpentiere: fr. 30'000.- di media annua per il biennio in discussione e
per il successivo;
·
reddito netto di __________
__________ quale agente __________ fr. 90'000.- di media annua;
·
reddito aziendale di __________ __________ fr.
20'000.- di media annua.
La
proposta è stata accettata seduta stante dall'Ufficio di tassazione. Con
lettera 14 settembre 2001 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha
dato la propria piena adesione all'accordo. A sua volta, il rappresentante dei
ricorrenti, con lettera del 19 settembre 2001, ha comunicato l'adesione
all'accordo dei propri clienti.
La causa
deve pertanto essere evasa su queste basi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 9 aprile 2001 è riformata conformemente
all'accordo intervenuto all'udienza (consid. 4) e gli atti del procedimento
sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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