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che il 14
agosto 2000 l'Ufficio di tassazione di Lugano - Campagna notificava a __________ __________
la tassazione IC 1997-98, a valere dal 1° luglio 1997, per inizio
dell'assoggettamento;
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che il
medesimo giorno l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente anche la
tassazione intermedia, a valere dal 1° ottobre 1997, per inizio dell'attività
indipendente, esponendole un reddito aziendale di fr. 12'000.- di media annua e
un reddito d'altra fonte di fr. 16'000;
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che in
precedenza e, meglio, il 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione aveva
notificato alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000,
confermando l'esposizione di un reddito aziendale di fr. 12'000.- di media
annua e di un reddito d'altra fonte di fr. 16'000.-;
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che, a
seguito del reclamo interposto dalla contribuente e del verbale sottoscritto dalle
parti il 17 agosto 2000, con decisione dell'11 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione
riduceva sia per la tassazione intermedia 1997-98, a valere dal 1° ottobre
1997, sia per la tassazione ordinaria 1999-2000 il reddito aziendale a fr.
6'000.- di media annua e quello d'altra fonte a fr. 12'000.-;
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che con
tre diversi ricorsi datati 17 ottobre, ma tutti spediti il 24 ottobre, __________ __________
impugnava sia la decisione su reclamo dell'11 settembre 2000 dell'Ufficio di
tassazione in materia di IC/IFD 1999-2000 sia i conteggi dell'imposta comunale
per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, che le sono stati notificati il 30 settembre
2000;
-
che, con
sentenza del 13 dicembre 2000, la Camera di diritto tributario dichiarava
irricevibile il ricorso, in quanto tardivo;
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che il 26
aprile 2001 __________ __________ ha inoltrato alla Camera di diritto
tributario un'istanza di revisione della sentenza del 13 dicembre 2000,
affermando che la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione le è stata
notificata solo il 6 ottobre 2000, con la conseguenza che il ricorso era
tempestivo;
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che, a
comprova di tale asserzione, ha allegato una dichiarazione de __________ __________,
che conferma che il recapito dell'invio proveniente dall'Ufficio di tassazione
è avvenuto solo il 6 ottobre 2000;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la domanda di revisione deve essere presentata
entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (30 giorni per il motivo
previsto dalla lettera d dell'art. 232 LT), ma al più tardi entro 10 anni dalla
notifica della decisione o della sentenza (art. 233 LT);
-
che
tali termini sono termini di perenzione, che non possono essere né sospesi né
interrotti;
-
che, di
conseguenza, come già spiegato all'istante nello scritto del 30 aprile 2001, la
sua istanza si rivela intempestiva, per il fatto che, se anche si volesse
considerare un errore l'accertamento contenuto nella sentenza del 13 dicembre
2000 di questa Camera, il termine di novanta giorni per chiedere la revisione
avrebbe cominciato a decorrere al momento dell'intimazione della sentenza
stessa;
-
che
l'istante era infatti a conoscenza della data in cui __________ __________
le aveva recapitato la raccomandata dell'Ufficio di tassazione ed era pertanto
in condizione di segnalare subito alla Camera di diritto tributario l'errore
commesso dall'ufficio postale, che non aveva rinviato la raccomandata al mittente
dopo la scadenza del termine di giacenza;
-
che le
giustificazioni contenute nella lettera del 22 maggio 2001 dell'istante non conducono
ad una conclusione diversa: il fatto che abbia faticato ad ottenere da __________ __________
una conferma dell'errore non le avrebbe comunque impedito di inoltrare già
prima un'istanza di revisione, chiedendo che fosse la stessa Camera di diritto
tributario ad ordinare una ricerca postale;
-
che
neppure l'argomento secondo cui, nel mese di febbraio, ella avrebbe telefonato
alla cancelleria della Camera di diritto tributario e non le sarebbe stato
detto che il termine per chiedere la revisione ammonta a 90 giorni giustifica
una restituzione del termine, per il fatto che l'ignoranza del diritto non
costituisce un motivo sufficiente per ottenere la restituzione di un termine (DTF
103 IV 133 consid. 2; 99 II 349);
-
che,
comunque, se anche l'istanza di revisione fosse tempestiva, dovrebbe essere
esclusa una revisione della decisione;
-
che,
infatti, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione
o sentenza cresciuta in giudicato:
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT);
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che la
legge tributaria esclude poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza
che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere
già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art.
232 cpv. 2 LT): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti
che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
-
che,
anzitutto, l'istante avrebbe potuto impugnare la sentenza della Camera di
diritto tributario con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale,
censurando il rifiuto di questa Camera di entrare nel merito del suo ricorso;
-
che,
tuttavia, anche ignorando tale aspetto, l'istanza non sarebbe destinata ad un
esito più favorevole, in considerazione del fatto che l'istante non dimostra
che il reddito accertato nella tassazione sia errato;
-
che,
infatti, la commisurazione del reddito, su cui si fonda la decisione
dell'autorità fiscale, è frutto di una discussione, intervenuta nel corso di
un'audizione tenutasi presso l'Ufficio di tassazione, ove l'istante era rappresentata
dalla signora __________;
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che si
deve quindi ritenere che quest'ultima rappresentante abbia agito nell'interesse
della sua mandante;
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che, del
resto, il reddito stabilito dall'autorità fiscale è addirittura inferiore al
minimo vitale secondo la normativa vigente in materia di esecuzione e
fallimenti ed è pertanto evidente che l'Ufficio ha tenuto conto quanto ha
potuto della situazione difficile lamentata dall'istante;
-
che,
stando così le cose, poco importa che l'istante abbia beneficiato, come da lei
stessa spiegato, di contributi alle spese da parte del suo amico;
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che
l'istanza è conseguentemente irricevibile, ma si rinuncia nondimeno a porre a
carico dell'istante la tassa di giustizia e le spese processuali, in
considerazione della sua situazione economica.
visto per le spese l'art. 231 LT