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Numero d'incarto:
80.2001.57
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00057
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2001
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 25
maggio 2000 i coniugi __________ e __________ __________
vendevano a __________ __________ -__________
le quote di PPP __________ e __________ del fondo base n. __________ di __________
__________.
Nella
dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari gli alienanti deducevano
dal valore dell'alienazione (fr. 268'500.-) il valore di acquisto (fr.
213'000.-), costi di miglioria per fr. 47'979,30 e costi di acquisto per fr.
6'537,20.
Nella
notifica di tassazione del 26 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione riduceva i
costi di acquisto deducibili a fr. 4'661.- e stralciava completamente i costi
di miglioria.
1.2.
I coniugi
__________, avvalendosi dell'assistenza
dell'avv. __________ __________, presentavano reclamo rinnovando la
richiesta di dedurre costi di miglioria per fr. 47'979.-.
L'Ufficio
di tassazione nella decisione su reclamo del 26 febbraio 2001, pronunciata dopo
aver sentito gli interessati, negava praticamente la deduzione dei costi di miglioria,
ad eccezione di un importo di fr. 532.-.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________,
sempre assistiti __________ __________, rinnovano la richiesta di poter
dedurre integralmente i costi di miglioria in ragione di fr. 22'533,70.
I
ricorrenti, dopo aver precisato di rinunciare a chiedere la deduzione dei costi
già dedotti nella tassazione ordinaria 1999-2000, ritengono infatti deducibili
i costi dell'impresa di pittura (fr. 14'873.-), delle opere da lattoniere (fr.
2'100.-), delle opere da carpentiere (fr. 3'058.-), della sostituzione dei
rolladen (fr. 1'945,80) e dell'isolazione del solaio (fr. 556,90).
Si
tratterebbe di lavori, precisano i ricorrenti, effettuati nel 1999 ad opera di
tutti i comproprietari. L'isolamento termico delle facciate avrebbe comportato
pure l'adattamento del tetto, con conseguente esecuzione di opere da lattoniere
e da carpentiere, come pure la sostituzione dei rolladen.
2.2.
L'Ufficio
di tassazione propone invece di respingere il ricorso, limitandosi a ribadire
che le opere in questione sarebbero chiaramente di manutenzione e quindi deducibili
nella partita fiscale ordinaria 2001-2002.
- 3.1.
Lo Stato
preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT 1994).
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento.
Il valore
d'investimento si compone del valore di acquisto e dei costi di investimento
(art. 128 cpv. 1 LT). Secondo l'art. 134 cpv. 1 LT, sono considerati costi di
investimento, fra gli altri, i costi che hanno aumentato il valore del fondo
alienato, quali i costi di costruzione e di miglioria.
Sono
invece considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la
redditività.
3.2.
Nel caso
della proprietà per piani (PPP), i costi per la manutenzione dell'immobile sono
sopportati da persone diverse a seconda che si tratti di parti dello stabile
che sono riservate all'uso esclusivo di singoli condòmini oppure di parti
comuni.
Le spese
per riparazioni e per la manutenzione delle parti di uso esclusivo gravano
direttamente sul singolo comproprietario (articoli 712a e 712b CC); quelle che
invece riguardano parti ed impianti comuni (p. es. rinnovo della facciata o del
tetto, lavori all'impianto di riscaldamento, ecc.) sono di solito finanziate mediante
versamenti annuali al c.d. fondo di rinnovazione (art. 712m cpv. 1 cifra 5 CC; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 378).
I
versamenti al fondo di rinnovamento rientrano , di regola, nel novero dei costi
di manutenzione deducibili dal reddito (valore locativo, affitto), purché siano
irrevocabilmente sottratti ai condòmini e possano essere impiegati solo per
futuri costi di manutenzione, vale a dire di riparazione e di rinnovo (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.
32 LIFD, p. 121; CDT n. 80.97.00086 dell' 8 ottobre 1997 in re J. S.,
consid. 5.6.2.; inoltre Circolare n. 07/95 della Divisione delle contribuzioni
concernente le deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata, del
1° dicembre 1994, cifra 2.1).
3.3.
Va
inoltre rilevato che le spese volte al risparmio energetico, anche se
configurabili quali interventi di miglioria, sono assimilate, parzialmente o
totalmente a seconda del tipo, alle spese di manutenzione.
Nel 1978,
infatti, vigente il Decreto sull'imposta federale diretta (DIFD), l'AFC ha
emanato una circolare concernente le misure fiscali che permettono di
promuovere i risparmi di energia (Circolare del 17 agosto 1978). Lo
scopo era di favorire un'interpretazione estensiva della nozione di spese di
manutenzione, fino a farvi rientrare costi che a rigore sarebbero qualificabili
spese di miglioria.
Con
l'entrata in vigore della nuova legge, la LIFD, le suddette agevolazioni si
fondano ora su di un'apposita base legale: "il Dipartimento federale delle
finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di
energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di
manutenzione" (art. 32 cpv. 2 seconda frase LIFD; cfr. anche l'art. 32
cpv. 2 seconda frase LT, che rinvia espressamente alla disciplina prevista
dalla legge federale; si vedano inoltre: CDT n. ..__________ e ..__________
del 5 dicembre 1997 in re Pu.; STF del 24 febbraio 1999 in re Pu.).
Nell'
allegato alla citata Circolare n. 7/95 della Divisione delle contribuzioni
sulle deduzioni dei proventi della sostanza immobiliare privata (anche in Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 436), il rifacimento dei
tetti, anche con maggiori isolazioni è assimilato integralmente a un costo di
manutenzione. Lo stesso vale per il risanamento di tetti piani, isolazioni
comprese, come pure nel caso di isolazioni per limitare la perdita di energia.
3.4.
Questa
Camera, dal canto suo, ha avuto modo di precisare, per es., che il risanamento
del tetto costituisce sempre una spesa di manutenzione quand'anche comprendesse
delle migliorie di carattere energetico (cfr. CDT n. ..__________ del 19 settembre 2000 in re K. F.).
Non diversamente ne va nel caso delle risanamento delle facciate, quando
comprendessero interventi intesi al risparmio energetico.
Infine,
anche interventi di modernizzazione, interventi cioè mirati a sostituire
oggetti, e non soltanto le spese di manutenzione in senso stretto
("Instandhaltungskosten") o le spese di riparazione
("Instanstellungskosten"), sono infatti considerati costi di manutenzione
(CDT n. ..__________
del 27 gennaio 1997 in re Be.).
- Venendo
ora al caso concreto, va innanzi tutto rilevato che le spese di cui viene
chiesta la deduzione non sono state pagate come di regola con il fondo di
rinnovamento del condominio, ma personalmente dai singoli condomini in
proporzione alla loro quota.
Ciò non
toglie che tutti gli interventi, di cui viene chiesta la deduzione a titolo di
costi di miglioria, effettuati nel condominio __________
ex __________ __________, siano pacificamente volti al risparmio energetico.
Si è infatti trattato di isolare termicamente le facciate, il che ha comportato
altri interventi strettamente connessi ad opera del carpentiere o del
lattoniere, oltre alla sostituzione dei rolladen e all'isolazione del tetto.
Nella
misura in cui, per denegata ipotesi, tali opere non avessero alcuna connessione
con misure di risparmio energetico, come potrebbe verificarsi nel solo caso
della sostituzione dei rolladen, si tratterebbe pur sempre pacificamente di
opere di manutenzione.
Tutte
queste opere, anche nella misura in cui sono chiaramente destinate al risparmio
energetico o vi sono connesse, rientrano quindi nella categoria delle spese di
manutenzione deducibili non nell'ambito dell'imposta sugli utili immobiliari,
ma in quello dell'imposta ordinaria (cfr. Circolare 7/95 cit.,
allegato).
Ciò è
d'altronde ammesso anche dall'Ufficio di tassazione, il quale, nelle sue succinte
osservazioni al ricorso, annota che le spese "non ancora ammesse in
deduzione ed effettuate negli anni 1999-2000 saranno considerate ai fini della
tassazione ordinaria 2001-02".
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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