-__________, __________
__________,
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
-
che __________ ,
domiciliato a __________ (), è limitatamente imponibile nel
Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;
-
che, con
decisioni del 13 novembre 2000, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava
la tassazione intermedia IC 1997/98, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 31
dicembre 1998, e la tassazione ordinaria IC 1999/2000;
-
che, in
data 28 dicembre 2000, il contribuente impugnava le decisioni in questione, con
reclamo all'Ufficio di tassazione, nel quale contestava tanto la tassazione
intermedia come tale quanto il calcolo del reddito e della sostanza imponibili;
-
che, con
decisioni del 19 febbraio 2001, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibili
i reclami, in quanto tardivi, e, a titolo abbondanziale, negava la circostanza
addotta dal reclamante, di avergli cioè concesso una proroga telefonica del
termine di reclamo;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ chiede di accogliere il reclamo del
28 dicembre 2000, argomentando di avere effettivamente conferito
telefonicamente con l'autorità fiscale e di avere, in tale occasione, ottenuto
una proroga del termine per impugnare le decisioni;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione, nel
termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che
tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
-
che,
nella fattispecie, le decisioni contestate sono state intimate in data 13 novembre
2000 ed il ricorrente non nega di averle ricevute, sicché il termine di reclamo
era indiscutibilmente scaduto il 28 dicembre 2000, quando il gravame è stato
inoltrato;
-
che,
tuttavia, il ricorrente argomenta di avere chiesto una proroga telefonica, mancandogli
la documentazione relativa alla ripartizione intercantonale degli elementi
imponibili, proroga che gli sarebbe stata concessa fino al 31 dicembre 2000;
-
che già
si è ricordato come l'art. 192 LT consideri il termine di reclamo, in quanto
stabilito dalla legge, perentorio, con la conseguenza che deve essere esclusa
l'eventualità che l'autorità fiscale abbia concesso una proroga dello stesso,
per di più telefonicamente;
-
che,
tuttavia, per rendere verosimile la propria asserzione, di avere discusso telefonicamente
con l'autorità fiscale, il ricorrente allega copia dei riparti intercantonali inviatigli
dall'Ufficio di tassazione di __________,
i quali recano le date 5 e 20 dicembre 2000;
-
che, in
effetti, anche dagli atti trasmessi alla Camera di diritto tributario
direttamente dall'Ufficio di tassazione risulta che quest'ultimo non aveva
allegato alle decisioni fiscali notificate il 13 novembre 2000 i riparti
intercantonali, i quali sono invece stati intimati in data successiva;
-
che, data
la complessità del calcolo degli elementi imponibili nel caso di una tassazione
che, come quella del ricorrente, è condizionata da fattori extracantonali, è senz'altro
necessario che alla notifica della tassazione sia allegata la ripartizione dei
fattori imponibili, perché possa comprendere le modalità di calcolo delle
aliquote e con quale criterio sono state divise, fra i cantoni interessati, le
deduzioni;
-
che è ben
vero che il ricorrente, assistito già al momento del reclamo da un professionista,
avrebbe comunque potuto interporre reclamo, al limite anche limitandosi a
contestare la mancata spiegazione delle modalità di calcolo dell'imposta, ma
non è meno vero che l'autorità fiscale, appreso dalle telefonate del rappresentante
del contribuente che quest'ultimo non era in grado di comprendere il calcolo e
presa la decisione di inviargli, per questa ragione, la ripartizione
intercantonale, avrebbe coerentemente dovuto fare decorrere il termine di
reclamo da tale momento e non da quello della notifica della tassazione;
-
che di
conseguenza non può essere condivisa la decisione dell'Ufficio di tassazione,
di dichiarare irricevibile il reclamo, spedito il 28 dicembre 2000, quando le
ripartizioni intercantonali erano state notificate, rispettivamente, il 5
dicembre 2000, per il periodo 1999/2000, ed il 20 dicembre 2000, per il periodo
1997/98;
-
che non
si può infatti pretendere di ridurre il termine di reclamo che spetta al contribuente,
inviandogli solo successivamente le spiegazioni che gli permettono di comprendere
il calcolo intrapreso dall'autorità;
-
che, per
questa ragione, le decisioni su reclamo sono annullate e gli atti sono rinviati
all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 28 dicembre
visto per le spese l'art. 231 LT