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Numero d'incarto:
80.2001.44
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00044
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 12
febbraio 2001 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1997-98;
-
che con
lettera raccomandata del 21 febbraio successivo la contribuente presentava
tempestivo reclamo all'Ufficio di tassazione contro la notifica di tassazione
IC/IFD 1997-98;
-
che il 19
marzo 2001 la contribuente si rivolgeva alla Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello contestando, per quanto è dato arguire dal memoriale, la
decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1997-98;
-
che il 21
marzo la cancelleria della CDT assegnava un termine di dieci giorni all'Ufficio
di tassazione per produrre l'incarto fiscale e per presentare eventuali
osservazioni al ricorso;
-
che
l'Ufficio di tassazione trasmetteva come richiestogli, l'incarto, precisando
nel contempo che il reclamo non era ancora stato evaso e che la procedura era
quindi ancora pendente;
-
che, in
simili condizioni, questa Camera non può che stralciare dai ruoli il
"ricorso" del 19 marzo 2001 della contribuente, in quanto prematuro e
(ancora) privo d'oggetto;
-
che la
contribuente potrà, se del caso, presentare (nuovamente) ricorso, qualora
l'Ufficio di tassazione non dovesse darle soddisfazione nella decisione su
reclamo;
-
che il
presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
-
che il
giudice fa astrazione dal porre a spese e tassa di giustizia a carico della
ricorrente, che ha sostanzialmente provocato inutilmente la presente procedura,
quando ancora non era stato evaso il reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli perché privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per __________ è ammesso il ricorso entro 30
giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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