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Numero d'incarto:
80.2001.37
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00037
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Weiss__________ domiciliato a __________ (TI), è coniugato da diversi anni con
__________ __________. L’attuale moglie risulta essere domiciliata a __________
nel __________ . I coniugi __________ -, pur avendo
domicili separati, come consentito dal diritto di famiglia, non risultano
essere separati legalmente né di fatto. Lo stesso contribuente indica come suo
recapito per la corrispondenza agli istituti bancari e ad altri enti il
__________ __________, dove risiede la moglie.
In prime
nozze __________ __________ aveva sposato __________. __________. __________,
domiciliata a __________ nella __________. __________. A seguito del divorzio,
avvenuto in data non nota a questa Camera, ma comunque priva di rilevanza
pratica per il presente giudizio, __________ __________ ha versato alla ex
moglie negli anni di computo 1995-96 un importo di fr. 9'348.- di media annua a
titolo di alimenti.
-
Nella
decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1997-98 del 19 febbraio 2001 l'Ufficio
di tassazione ha concesso la deduzione degli alimenti proporzionalmente ai fattori
di reddito imponibili in Ticino, rilevando che la rimanente porzione va dedotta
nel Canton Berna (cfr. ripartizione degli elementi imponibili delle persone
fisiche, allegata alla decisione su reclamo.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente postula la deduzione integrale
degli alimenti dalla partita fiscale ticinese.
-
4.1.
L’art. 25
cpv. 1 CC nella sua formulazione originaria stabiliva che il domicilio della
moglie seguiva quello del marito. Nel frattempo il diritto civile è stato
modificato e l’art. 25 cpv. 1 CC nella sua nuova versione, in vigore per altro
dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del
marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da
quello del marito (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht,
Berna 1999, p. 59 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung,
in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, commento all’art. 3
LAID, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, I/1,
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basel – Frankfurt am Main, 1997, p. 47).
4.2.
Il
Tribunale federale ha comunque confermato, in una recente sentenza, che due coniugi
che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni,
hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione
come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo
dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF
50 / 1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593). In altre
parole, fintanto che i coniugi non sono separati di fatto, continua pertanto a
vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Einführung cit.,
p. 59).
4.3.
Resta da
stabilire, in questi casi, come debbano essere ripartiti tra i coniugi i
fattori imponibili, se, come finora, debbano essere suddivisi per metà oppure
secondo altri criteri.
Qualunque
sia la risposta a questo quesito, sta comunque il fatto che entrambi i coniugi
fintanto che non vi è separazione di fatto, devono dichiarare ai rispettivi
domicili (fiscali principali) la globalità dei fattori imponibili della
famiglia, allo scopo di consentire la determinazione dell’aliquota
corrispondente ai redditi cumulati (Locher, Einführung cit., p. 61).
- L'autorità fiscale federale ha definito i
seguenti criteri, che permettono di stabilire quando vi è separazione di fatto
che giustifica una tassazione indipendente dei coniugi:
-
Assenza
di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica
(art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).
-
Utilizzazione
dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa
quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire
quando - come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali
-
non esiste più "alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il
mantenimento". Se invece i mezzi - oltre i consueti regali occasionali -
vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non
entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o
convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente
malgrado l'esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio
domicilio di diritto civile (cfr. Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung,
ASA 56, p. 2 segg., in part. p. 19).
-
Lo
stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica
della buona fede.
-
La
durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno)
(Circolare
n. 14 del 29 luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 c, p. 3).
-
Nel
caso di contribuenti soggetti a sovranità fiscali diverse, le deduzioni sociali
vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite
fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e segg. confermata in DTF
107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni
sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità
fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla
proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF dell' 8
novembre 1985 in re B., consid. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; cfr. inoltre
StE 1994 B 11.3 n. 7 e n. 9).
-
7.1.
Dagli
atti dell’incarto non emerge che i coniugi __________ e __________ __________
-__________ siano separati di fatto e, meglio, che in qualche modo sia venuta
meno, indipendentemente dalla costituzione di un domicilio separato, l' unità
di tetto e di sostentamento (cfr. CDT n.
..__________ del 4 giugno 1997 in re C. M.). Il ricorrente
non pretende d’altronde che il cantone del suo precedente domicilio, vale a
dire il canton , abbia intrapreso, quanto meno in materia di imposta
federale diretta, una tassazione intermedia per separazione di fatto dei coniugi
__________ -.
D’altra
parte, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2000-01 il contribuente indica sotto
la voce stato civile quello di coniugato.
In
effetti, in occasione di un'audizione davanti all'Ufficio di tassazione di
__________ il contribuente medesimo aveva confermato di essere coniugato a
tutti gli effetti, dando atto che l'indicazione dello stato civile di separato
sulle dichiarazioni d'imposta 1995-96 e 1997-98 era da ascrivere a una sua
errata interpretazione in merito al domicilio (separato) dei coniugi.
7.2.
Ne viene
quindi, in linea di principio, che la deduzione per alimenti in quanto deduzione
sociale deve essere ripartita, come d’altronde tutte le altre deduzioni
sociali, proporzionalmente ai fattori di reddito imponibili nei diversi
cantoni.
7.3.
Certo,
non sfugge che gli alimenti versati dal ricorrente sono destinati alla prima
moglie, ma ciò non è di rilievo, poiché, fintanto che non vi è separazione di
fatto, malgrado il domicilio separato del ricorrente e della seconda moglie, il
debito alimentare riguarda la tassazione dei coniugi che sottostà al riparto
intercantonale per effetto della separazione dei domicili di marito e moglie.
La
decisione dell’Ufficio di tassazione appare pertanto corretta e meritevole di
conferma.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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