AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.31
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00031
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2001
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ e __________ -__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
e __________ -__________ __________ sono proprietari di sostanza immobiliare
nel Canton Ticino, segnatamente a __________ e a __________.
Nella
notifica della tassazione IC 1999-2000 del 20 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione
esponeva tra l'altro ai coniugi __________ una sostanza immobiliare di fr.
742'100.- per l'immobile di __________ e un valore locativo dello stesso di fr.
17'000.- di media annua.
-
A
seguito del reclamo presentato dai contribuenti, che lamentavano
l'inabitabilità della casa per alcune settimane nel corso del 1999 e chiedevano
la defalcazione dalla sostanza della quota esente di fr. 50'000.- come pure la
rettifica della percentuale dei debiti privati deducibili, l'Ufficio di
tassazione con decisione del 12 febbraio 2001 ammetteva parzialmente il reclamo
ed elevava la quota proporzionale dei debiti deducibili, confermando invece il
valore locativo e rettificando il valore della sostanza immobiliare di
__________ in fr. 752'529.-.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la decisione su
reclamo dell'Ufficio di tassazione, chiedendo la riduzione del valore della
sostanza immobiliare di __________ a fr. 742'100.-, la riduzione del valore
locativo a fr. 8'400.- di media annua, la deduzione integrale delle spese di manutenzione,
la deduzione proporzionale degli interessi passivi dal reddito della sostanza,
la deduzione proporzionale per premi assicurativi e la deduzione proporzionale
per figli agli studi.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L'Ufficio
di tassazione di __________ rileva che la decisone su reclamo è stata emessa
sulla scorta del riparto intercantonale effettuato dal canton Basilea, che il valore
locativo è stato determinato in modo prudenziale e che le spese di manutenzione
sono state concesse nella misura massima del 25% in mancanza di qualsiasi
documentazione.
- Sostanza
immobiliare
4.1.
I
ricorrenti chiedono che nel calcolo della sostanza imbonibile il valore di
stima dell'immobile di __________ venga stabilito in fr. 742'100.- e non in fr.
752'529.-.
Vero è
che l'Ufficio di tassazione sia nella notifica di tassazione del periodo
fiscale in discussione sia in quella del precedente aveva indicato il valore di
stima della sostanza immobiliare di __________ in fr. 742'100.-.
Tale
importo non trova tuttavia riscontro negli atti ed è frutto di un errore. Il
valore di stima della sostanza immobiliare di __________ è di fr. 752'529.- ed
è così composto: giardino fr. 431'100.-, fabbricato abitato fr. 270'000.-,
fabbricato fr. 50'000, riale e bosco fr. 1'429,32.
A giusta
ragione quindi l'Ufficio di tassazione, avvedutosi dell'errore, lo ha
rettificato nella decisione su reclamo del 12 febbraio 2001. Non v'è quindi
motivo di decidere diversamente su questo punto.
4.2.
Il
ricorrente già in data 30 aprile 1997 aveva inviato una lettera in lingua
tedesca all’Ufficio di tassazione, con cui chiedeva una riduzione del valore
ufficiale di stima di almeno il 20% e, meglio, a fr. 600'000.-. Poco più di un
anno dopo e, meglio, il 14 agosto 1998, aveva sollecitato all’Ufficio di
tassazione l’evasione della sua domanda di riduzione della stima. Soltanto
diversi mesi dopo la sollecitatoria, il 16 marzo 1999 l’Ufficio di tassazione
trasmetteva erroneamente per competenza lo scritto al Comune di __________,
dandone nel contempo notizia ai contribuenti.
Da quanto
ha poi potuto accertare il giudice delegato, tale scritto è rimasto in giacenza
presso l’Autorità comunale, che ne ha preso conoscenza, senza però trasmetterlo
all’Autorità effettivamente competente, vale a dire all’Ufficio cantonale di
stima.
Questa
Camera vi provvederà d’ufficio al termine della presente procedura, garantendo
ai ricorrenti che, in caso di accoglimento della loro istanza, che per una
serie di sviste non ha ancora trovato a quattro anni dalla sua presentazione la
giusta destinazione, le decisioni cresciute in giudicato saranno rivedute in
base al nuovo valore sia per quanto attiene all’imposta cantonale sulla
sostanza e alla tassa immobiliare comunale, sia per quanto attiene al reddito
della sostanza immobiliare (valore locativo).
- Sostanza
imponibile
5.1.
I
ricorrenti chiedono inoltre di poter beneficiare della deduzione sociale dalla
sostanza imponibile netta, prevista dall'art. 48 LT.
Secondo
questa norma, sono dedotti dalla sostanza netta per i coniugi conviventi in
comunione domestica 30'000.- franchi (lett. a) e per ogni figlio minorenne al
cui sostentamento il contribuente provvede 20'000.- franchi (lett. b).
La
deduzione prevista dall'art. 48 è una cosiddetta deduzione sociale e come tale
va concessa proporzionalmente alla sostanza netta in caso di riparto d'imposta
intercantonale delle persone fisiche (cfr. Circolare n. 14 della Divisione
delle contribuzioni, del 16 maggio 1997, p. 18).
5.2.
È appena
il caso di notare che l'art. 48 LT (1994) è sostanzialmente diverso dalla
precedente normativa che, in luogo di una deduzione sociale dalla sostanza
imponibile, prevedeva delle quote esenti su determinati tipi di sostanza, segnatamente
sull'abitazione primaria (art. 52 cpv. 2 vecchia LT - 1976), rispettivamente
sui libretti di risparmio o di deposito e sui titoli svizzeri (art. 55 cpv. 5
vecchia LT - 1976 -), le quali erano di esclusiva pertinenza del Cantone di
domicilio (CDT n. 67/94 in re G. P.; CDT n. 46 del 29 aprile 1989
in re M. S.; StE 1995 A 24.41.3 n. 2).
5.3.
Nel caso
in esame, i ricorrenti, fossero illimitatamente imponibili in Ticino e non avessero
altri fattori di sostanza fuori Cantone, beneficerebbero di una deduzione di
fr. 30'000.- per coniugi conviventi (lett. a), ma non di una ulteriore
deduzione per figli al cui sostentamento provvedono (lett. b), poiché la figlia
__________, nata nel 1977, era pacificamente maggiorenne all'inizio del periodo
fiscale 1999-2000.
Essendo i
ricorrenti solo limitatamente imponibili nel nostro cantone, la deduzione va
concessa proporzionalmente alla sostanza netta ovunque posta e, meglio, in
ragione del 5.54%.
L'importo
della deduzione ammonta pertanto a fr. 1'662.-, esattamente così come deciso
dall'Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo.
Anche su
questo punto il ricorso si avvera quindi privo di fondamento.
- Valore
locativo
6.1.
Secondo
l'art. 20 lett. b LT l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del
suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della
sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di regola il
valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore
locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni
di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad
un terzo.
6.2
La legge
non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il
vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Secondo la giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione
che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente.
Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere alla mercede che,
secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando
lo stesso immobile ad un terzo. In altre parole, il valore locativo deve
corrispondere, in linea di principio, al valore oggettivo di mercato.
6.3
Il
Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve
corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue
installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di
condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA
15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così
stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale
investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è
tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura
così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF
69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).
6.4.
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra,
applicando, nel periodo di tassazione 1999/2000, al valore di stima ufficiale dell'immobile
il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del
6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1°
gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a
tale data (Istruzioni 1999-2000 per la compilazione della dichiarazione
d'imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al
principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre
1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.).
6.5.
I “nuovi”
valori di stima ufficiali del comune di __________ sono entrati in vigore il 1°
gennaio 1989.
Ne viene
che, applicando i parametri usuali, il valore locativo dell’abitazione, stimata
fr. 270'000.-, deve essere stabilito in fr. 17'550.-. Esponendo un valore di
fr. 17'000.- di media annua l’Ufficio di tassazione si è quindi attenuto
sostanzialmente alla prassi, dimostrando anzi un po’ di prudenza.
Questa
Camera ritiene quindi di poter confermare su questo punto la decisione
dell’Ufficio di tassazione, riservata, come già si è detto, la facoltà del
contribuente di ottenere la revisione della tassazione in discussione, qualora
l’Ufficio cantonale di stima dovesse accogliere la domanda di riduzione
presentata dal contribuente il 30 aprile 1997 all’Ufficio di tassazione di
__________, non competente in materia.
Né si
giustifica una riduzione parziale a seguito delle asserite difficoltà di
accesso e forse anche di approvvigionamento dell’immobile, che si sarebbero
verificate nel 1999, poiché il periodo di computo della tassazione IC 1999-2000
è costituito dagli anni di computo 1997-98. Di tali difficoltà si potrà, se del
caso, tener conto, nella prossima tassazione IC 2001-02.
- Deduzione
delle spese di manutenzione
Nel loro
ricorso i contribuenti contestano tra l’altro la deduzione per spese di manutenzione.
7.1.
Secondo
l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le altre spese d'amministrazione
da parte di terzi.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività
(cfr. Agner/Jung/
Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in
re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
7.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale sia dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, ci si può avvalere di una deduzione complessiva stabilita dal
Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT).
La
deduzione complessiva ammonta:
-
al
15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore
locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10
anni prima;
-
al
25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore
locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
7.3.
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione ha concesso al contribuente la deduzione
forfetaria massima del 25% del valore locativo, in mancanza di prove concrete
delle spese effettivamente sopportate dal contribuente.
Tale
soluzione può essere condivisa, per le considerazioni di cui si dirà in
seguito.
In
effetti l’Ufficio di tassazione, prima di concedere la deduzione forfetaria,
avrebbe dovuto chiedere ai ricorrenti di documentare le spese effettive, tanto
più che avevano allegato alla dichiarazione d’imposta una distinta dettagliata
delle diverse spese; oppure avrebbe quanto meno dovuto precisare che la maggior
parte della spese, di cui veniva chiesta la deduzione, non potevano essere
considerate spese di manutenzione. Dall’esame della distinta emerge infatti
chiaramente che la maggior parte delle spese elencate non sono spese di
manutenzione degli immobili, bensì costi di mantenimento del contribuente e
della sua famiglia non deducibili in virtù dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LT.
7.4.
Va quindi
ricordato, a questo proposito, che in caso di imposizione del valore locativo,
vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di
regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono
a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a
dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di
gestione e di amministrazione.
La
ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita
personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a
una mera stima: se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di
dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non
comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al
proprietario che cede in locazione l'immobile che gli appartiene e che di
solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione
della casa (CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997
in re J. S.);
7.5.
Anche la
Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 1994
distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della
sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo)
e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore
locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili
utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la
deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del
proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle
spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di
amministrazione (cfr. Circolare n. 7/1995, cifra 5.4).
In linea
di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione,
illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento
e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese
di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1
dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).
La
distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione delle
contribuzioni trova la sua ragion d'essere nel fatto che il reddito della
sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario
viene calcolato perlopiù in base a una mera stima. Non va poi dimenticato che,
mentre nel caso della locazione le spese accessorie sono accollate
all'inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario, nel caso
dell'uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in qualità di
inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurre dal valore locativo
solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente riduzione
del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die einkommenssteuerrechtliche
Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im Recht der direkten Bundessteuer],
Basilea 1986, p. 104, Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach
schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT
n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., con
ampissimi riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
7.6.
Va
inoltre precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio
deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile
del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa,
senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in
deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato
aberrante (cfr. p. es. CDT n. ..__________ del 6
giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT
n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re
Mo., RTT 1972, p. 59 s.).
Anche la
giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale
amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile
devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera
della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del
giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del
valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33).
7.7.
Per
quanto esposto sopra, non possono quindi in concreto essere dedotti i costi del
riscaldamento, le varie spese per l’elettricità, le spese per l’acqua potabile,
la tassa per i rifiuti, come pure le diverse spese di viaggio, comprese quelle
asserite in relazione a trasferte determinate da lavori alle canalizzazioni,
vale a dire tutte le spese che cadono sotto la voce di spese di amministrazione
e gestione.
Per
quanto si è detto sopra, non rientrano poi tra le spese di manutenzione nemmeno
quelle relative al giardino.
Le spese
elencate dai contribuenti che rientrano strettamente tra le spese di manutenzione
deducibili non raggiungono di gran lunga l’importo forfetario concesso in
deduzione dall’Ufficio di tassazione. Su questo punto il ricorso è quindi
manifestamente privo di fondamento. L’Ufficio di tassazione ha concretamente
adottato, senza tuttavia fornire spiegazioni dettagliate, la soluzione
nettamente più favorevole ai ricorrenti.
- Deduzione
interessi passivi
Nella
decisione su reclamo del 12 febbraio 2001 l’Ufficio di tassazione ha elevato la
deduzione per interessi ipotecari a fr. 9'144.- e non soltanto fr. 8'067.- come
ritengono i ricorrenti, che verosimilmente non hanno letto l’annesso riparto
intercantonale.
Essa è
stata determinata in base al valore proporzionale della sostanza immobiliare
sita in Ticino rispetto a quella sita in altri Cantoni, prendendo come base il
valore di stima ufficiale vigente nel Canton Ticino e quelli vigenti negli
altri Cantoni toccati dal riparto, conformemente al riparto intercantonale del
Canton Basilea-Città, dopo adeguamento degli stessi in applicazione dei coefficienti
stabiliti dalla Confederazione, segnatamente il 150% per Basilea, il 120% per
il Ticino e il 100% per Lucerna.
Questa
Camera non vede in quale punto questo riparto proporzionale sia criticabile, né
i ricorrenti, che d’altronde hanno ricevuto anche il riparto ticinese, lo
indicano.
Anche su
questo punto il ricorso è chiaramente privo di fondamento.
- Altre
deduzioni
9.1.
I
ricorrenti criticano la deduzione per premi assicurativi, concessa dall’Ufficio
di tassazione in ragione di soli fr. 35.- di media annua. Ritengono che la
stessa debba essere portata, se ben si comprende, a fr. 4'650.-, senza tuttavia
spiegarne la ragione.
Dal
riparto intercantonale allegato alla decisione su reclamo si evince chiaramente
la chiave di ripartizione proporzionale dei redditi tra i diversi cantoni
interessati. I redditi imponibili in Ticino sono soltanto lo 0.47% del totale.
Ne consegue che tale proporzione deve essere applicata alla deduzione massima
prevista dalla legge cantonale per premi assicurativi, con la conseguenza che
l’importo deducibile si cifra a fr. 34.78 (fr. 35.– arrotondati), come
stabilito dall’Ufficio di tassazione.
Anche su
questo punto il ricorso è manifestamente privo d’ogni fondamento.
9.2.
I
ricorrenti postulano inoltre la deduzione per figli agli studi. In effetti
l’Ufficio di tassazione non ha concesso alcuna deduzione a tale titolo,
malgrado che nella dichiarazione d’imposta venisse indicato che la figlia
__________, nata nel 1977, al 1° gennaio 1999 era studentessa all’Università di
__________.
Vero è
che i contribuenti nella dichiarazione d’imposta hanno inserito un punto interrogativo
alle cifre 24 e 26 della dichiarazione. Non vi sono tuttavia motivi per negare
tale deduzione, sempre però nella proporzione dei redditi di competenza del canton
Ticino, vale a dire dello 0.47%. Le due deduzioni ammonterebbero, se concesse integralmente,
a complessivi fr. 11'800.-. Per il che l’Ufficio di tassazione avrebbe in
concreto dovuto accordare una deduzione proporzionale di fr. 55.46 (arrotondati
per difetto a fr. 55.-) , in aggiunta a quella di fr. 35.- per premi assicurativi.
9.3.
L’accoglimento
parziale del ricorso su questo unico punto comporta una diminuzione del reddito
imponibile in Ticino da fr. 3'571.- a fr. 3'516.-, per un’imposta annua dovuta,
secondo i calcoli di questa Camera, di fr. 547.90 (fr. 3'516.- x 15.583%).
Questo
importo risulta comunque superiore a quello di fr. 545,40 indicato nella notifica
di tassazione, che è frutto di un errore di calcolo. L'ammontare esatto sarebbe
infatti di fr. 556.47 (fr. 3'571.- x 15.583%).
Per
economia di giudizio questa Camera rinuncia a rettificare in pejus l'importo.
- Spese
e tassa di giustizia seguono la soccombenza (cfr. art. 231 cpv. 2 LT). Questa
Camera ritiene comunque di porle a carico dei ricorrenti solo per due terzi in
considerazione del fatto che possono essere in parte stati indotti a ricorrere
per la motivazione invero assai contenuta della decisione su reclamo, che non
consentiva loro, se non facendo capo a un professionista nel campo della
consulenza fiscale, di comprendere esattamente tutti i termini della decisione
su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un
totale di fr. 690.–
sono a
carico dei ricorrenti in ragione di due terzi.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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