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RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2001.30
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00030
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
A
__________ __________, nato nel 1942, coniugato, alle dipendenze della
__________ __________ __________, l'Ufficio di tassazione esponeva nella notifica
di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 26 giugno 2000 un reddito del lavoro di fr.
12'000.- e un reddito della sostanza di fr. 397'277.- di media annua, dai quali
operava le deduzioni chieste dal contribuente ad eccezione di una deduzione di
fr. 36'000.- di media annua indicata nella dichiarazione d'imposta sotto la
voce alimenti.
1.2.
Patrocinato
dall'avv. __________. __________, il contribuente presentava reclamo in tempo
utile, postulando la concessione della deduzione di fr. 36'000.- a titolo di
doppia economia domestica.
Con
decisione del 29 gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando:
Dall'esame della documentazione risulta che il contribuente è alle
dipendenze della __________ __________ __________ di __________ per uno
stipendio di fr. 12'000.-- di media annua. Sulla base delle disposizioni
previste dal decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 1999-2000 del 27 ottobre 1998, le spese richieste
in deduzione non possono essere ammesse.
Eventuali
spese riferenti ad un reddito conseguito e tassato all'estero sarebbero dovute
essere defalcate in quell'occasione.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso, __________ __________, sempre assistito dall'avv.
__________. __________, chiede nuovamente che gli sia concessa la deduzione di
un importo di fr. 36'000.- di media annua a titolo di spese di doppia economia
domestica. Rileva di essersi trasferito da __________ (D) a __________ il 1°
marzo 1995, dove ha trasferito la propria attività di produzione
cinematografica e ha costituito la ditta __________ __________ __________,
continuando tuttavia a svolgere in Germania la professione di __________
__________ per la ditta __________ __________ __________ __________ fino allo
scioglimento della stessa. Ciò ha comportato, secondo il ricorrente, continui
spostamenti e costante presenza in Germania sia sua personale sia della moglie.
Non è quindi possibile negargli la deduzione, conclude, argomentando che non
vive separato dalla moglie.
2.2.
L’Ufficio
di tassazione propone, dal canto suo, di respingere il ricorso, negando in
pratica che il motivo del rifiuto della deduzione sia quello indicato dal
ricorrente.
2.3.
All’udienza
del 21 marzo 2001 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente.
- Deduzione
per doppia economia domestica
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro
a turni;
c)
le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d)
le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.1
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.1.1. Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche).
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.
2'800.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr. 5'600.--se il
contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la
fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).
3.1.2. Per
l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione
quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria,
poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza
o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del
10 febbraio 1993). Per il periodo 1999-2000 la deduzione massima è di fr.
2’800.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.2.
Nel caso
in esame, da quando è domiciliato in Svizzera, il contribuente lavora per la
__________ __________ __________, di cui è socio maggioritario e la moglie
__________ socia minoritaria. Il recapito della ditta è a __________, al
domicilio del ricorrente.
Non si
vede quindi, in simili condizioni, quali possano essere le spese di doppia economia
domestica che il ricorrente nella sua veste di dipendente della propria società
deve assumersi a titolo di pasti fuori casa e nemmeno a titolo di spese di trasferta.
Tanto più che le spese che dovesse sopportare per conto del datore di lavoro
(trasferte dal luogo di lavoro in altre località, pasti, pernottamenti, ecc.)
devono essere rifuse per legge dal datore di lavoro, vale a dire della
3.3.
Non va
infatti dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che
il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese
necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO; cfr. inoltre Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Il diritto
privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in
questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con
l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni
d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo
gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di
lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per
prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397 e pp. 401-405; inoltre CDT n.122 del 23
giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4; CDT n. 80.96.00039 del 10 maggio
1996 in re C. C.).
3.4.
Va infine
rilevato, a titolo del tutto abbondanziale, che eventuali spese sopportate in
relazione alla liquidazione della società tedesca non riguardano l'attività
dipendente svolta in Ticino, per la quale il ricorrente è imposto in ragione di
fr. 12'000.- all'anno, ma di tutta evidenza l'attività svolta in Germania é
colà imposta in relazione alla liquidazione della società tedesca.
- Deduzione
per alimenti
Per
scrupolo, ci si può chiedere se l'importo di fr. 36'000.- di media annua, che
il ricorrente chiede in deduzione, non possa essere assimilato ad alimenti
versati alla moglie, la quale fino alla fine di novembre del 2000 conservava un
domicilio separato da quello del marito in Germania.
4.1.
Secondo
gli artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. lett c LIFD, sono dedotti dai proventi
gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto
nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di
mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
Condizione
necessaria per concedere la deduzione è l'esistenza quanto meno di una
separazione di fatto, che viene ammessa quando vi è assenza di un'abitazione
coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC, secondo
cui un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica fintanto che
la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica
o il bene della famiglia) e esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC)
(cfr. Circolare n. 14 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
del 29 luglio 1994, p. 3).
La
separazione di fatto può inoltre essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione
non sono più riuniti, vale a dire quando non esiste più alcuna unione dei mezzi
per l'abitazione e il mantenimento (cfr. Circolare cit., loc. cit.).
La
separazione di fatto può inoltre emergere dallo stato civile che risulta dal
comportamento della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede (cfr. Circolare
cit., loc. cit.).
4.2.
Nel caso
in esame è del tutto evidente che non sono dati gli estremi di una separazione
di fatto, né i coniugi __________ lo pretendono, tanto più che a liquidazione
avvenuta della società tedesca la moglie ha preso domicilio a __________ nell'abitazione
del marito.
Dalle
affermazioni fatte in sede di ricorso e di reclamo, emerge piuttosto che il contribuente
chiede di poter dedurre dal proprio reddito le spese o parte delle stesse
sostenute in Germania (vitto alloggio ecc., suo e della moglie) per la
liquidazione della società tedesca. Dalle stesse risulta semmai che i coniugi
__________ hanno sempre continuato la convivenza, pur nella necessità di avere
due diversi domicili per ragioni professionali, al punto che le asserite
maggiori spese per la liquidazione della società tedesca sono state finanziate
con mezzi finanziari comuni.
Anche
sotto questo profilo, quindi, il ricorso si rivela manifestamente infondato.
La
questione sottoposta al giudizio di questa Camera concerne, come correttamente
rilevato dall'Ufficio di tassazione, le spese professionali relative alla
liquidazione della società germanica e sono quindi di pertinenza del fisco
tedesco.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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