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Numero d'incarto:
80.2001.27
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00027
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Durante
gli anni 1997-1998 __________ __________, redattrice presso la __________,
versava alla Cassa pensioni __________ __________ una somma di riscatto di fr.
84'542.-, interessi compresi, per acquisire ulteriori anni di assicurazione.
Il 31
dicembre 1997 __________ __________ cessava l'attività per malattia e veniva
pensionata anticipatamente.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ e __________
__________ chiedevano la deduzione dei contributi versati nel corso del 1997
alla Cassa pensione della Confederazione per riscattare anni d'assicurazione,
per un ammontare di fr. 42'769.- di media annua.
Nella
notifica di tassazione del 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione di __________
-__________ negava ai coniugi __________ la suddetta deduzione, poiché sarebbe
decaduta a seguito dell'emissione della tassazione intermedia per cessazione
definitiva dell'attività della moglie.
1.3.
Il
reclamo presentato da __________ __________ il 2 agosto 2000 veniva respinto
dall'Ufficio di tassazione con decisione del 12 febbraio 2001, ribadendo i
motivi già esposti nella motivazione della tassazione.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di
deduzione dell'ammontare versato una tantum dalla moglie alla Cassa pensioni
__________ __________ per riscattare anni d'assicurazione. Rileva che la mancata
deduzione di tale importo comporterebbe il pagamento vita natural durante da
parte della moglie di imposte su di una pensione rivalutata dall'acquisizione
di anni di contribuzione mediante il versamento di una somma che non ha mai
potuto essere dedotta dal reddito.
2.2.
Con
osservazioni del 3 aprile 2001 l’Amministrazione federale delle contribuzioni
propone di respingere il ricorso, per motivi di cui verrà detto in seguito, per
quanto necessario.
- 3.1.
Secondo
l’art. 55 lett. b LT si procede a una tassazione intermedia del reddito e della
sostanza in caso di inizio o cessazione duraturi dell’ attività lucrativa.
Analogamente,
conformemente all’art. 45 lett. b LIFD, si procede a una tassazione
intermedia in caso di mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività
lucrativa, in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di
professione.
Il pensionamento
costituisce quindi pacificamente motivo di tassazione intermedia a condizione
che l’attività lucrativa del contribuente cessi (CDT n.
..__________ del 3 settembre 1997 in re E. D.).
3.2.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
·
per l'imposta federale diretta, in base al
reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo
fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
·
per l'imposta cantonale, in base al reddito
conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato
su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per
il periodo fiscale successivo:
in
base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno,
calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
3.3.
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
Nella tassazione ordinaria
successiva, gli elementi di reddito esclusi dalla tassazione intermedia non
vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le
regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 46 cpv. 4 LIFD; art.
56 cpv. 4 LT).
3.4.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA
38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di
ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il
reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue
Bun-desrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und
Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
3.5.
In altre
parole, la tassazione intermedia provoca una lacuna nel periodo di computo, dal
momento che i redditi ottenuti dall’inizio del periodo di tassazione al momento
in cui si verificano le condizioni della tassazione intermedia non possono più
essere presi in considerazione (cfr. X. Oberson, Droit fiscal suisse,
Basilea 1998, p. 136).
Unico
rimedio a tale situazione è la possibilità di imporre con una tassazione speciale
gli utili di liquidazione in caso di tassazione intermedia o a fine assoggettamento
(cfr. art. 58 cpv. 2 LT; art. 47 cpv. 1 LIFD). Eventuali perdite non possono invece
essere compensate (RF 2000 p. 799).
- 4.1.
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione, prima della tassazione IC/IFD 1999-2000, che
forma oggetto del presente ricorso, aveva già notificato ai coniugi __________
il 14 aprile 1998 una tassazione intermedia per cessazione dell'attività
lucrativa a partire dal 1° gennaio 1998, in coincidenza con il pensionamento
anticipato della moglie per malattia. Come accade usualmente in una simile
ipotesi, il reddito del lavoro veniva stralciato e sostituito dalla pensione
(2° Pilastro) e dalla rendita AI percepite dalla contribuente a partire
dall’epoca del suo pensionamento. Di riflesso venivano stralciate le deduzioni
connesse con il conseguimento del reddito del lavoro, quindi anche le deduzioni
per contributi al II Pilastro, che erano invece state concesse nella tassazione
ordinaria IC/IFD 1997-98, che era stata notificata l’11 agosto 1997 ed era
passata incontestata in giudicato.
Il
reclamo, che era stato interposto contro la notifica della tassazione
intermedia era poi stato respinto dall’Ufficio di tassazione con decisione del
18 maggio 1998, che era passata incontestata in giudicato.
4.2.
Non
diversamente ne va nel caso della tassazione IC/IFD 1999-2000. Per effetto della
tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa della moglie,
anche nella tassazione ordinaria in discussione l’Ufficio di tassazione non
poteva far altro che confermare, conformemente agli artt. 44 cpv. 1 lett. b
LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT, applicabili in virtù del rimando operato dagli
artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT, lo stralcio del reddito del lavoro e delle
deduzioni connesse e l’ esposizione dei redditi pensionistici.
4.3.
4.3.1. Certo,
il ricorrente lamenta che la mancata deduzione dell’ ammontare pagato alla fine
del 1997 per riscattare anni di contribuzione comporterebbe una sorta di doppia
imposizione. È l’ inevitabile conseguenza della tassazione intermedia, in casi
come il presente, in cui il riscatto degli anni di contribuzioni è avvenuto in
concomitanza o poco prima che si realizzasse il motivo di intermedia. Se la
moglie del ricorrente avesse provveduto a riscattare con maggior tempestività
gli anni di contribuzione mancanti (oppure avesse continuato a lavorare anche
dopo la fine del 1997 fino alla fine del periodo ordinario di tassazione successivo),
l’inconveniente lamentato in questa sede non si sarebbe manifestato.
In simili
condizioni, questa Camera, pur con tutta la comprensione del caso, non può far
altro che respingere il ricorso.
4.3.2. Non
vanno comunque dimenticati, nel caso concreto, i vantaggi legati
all’allestimento della tassazione intermedia per cessazione dell’attività della
moglie, dovuti, come evidenziato nelle osservazioni del 3 aprile 2001
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (p. 6, p.to 2), alla caduta
nel vuoto di tassazione dei redditi del lavoro conseguiti dall’inizio del
periodo di tassazione al momento in cui si sono realizzate le condizioni della
tassazione intermedia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 350.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 430.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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