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80.2001.2 ΓÇó Late tax objection; appeal dismissed
80.2001.2Altro tribunale30 gen 2001Dismissed
The taxpayers did not file their IC/IFD 1999-2000 tax return, so the tax office assessed them ex officio. Their later objection was declared inadmissible because it was filed outside the 30-day statutory deadline and they failed to show any ground for restoration of time. On appeal, they repeated that their accounting records were unavailable because they were deposited with the Pretura in a dispute with their accountant. The Tax Chamber held that this did not excuse the late filing and dismissed the appeal, ordering court costs of CHF 330 against the taxpayers.
Art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 1 e 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD: the complaint against a tax assessment must be filed within 30 days and the deadline is peremptory. Late filing is admissible only if a request for restoration of time is substantiated and proved by a statutory impediment, such as military service, illness, absence from the canton or another serious reason affecting the taxpayer or representative. Mere inability to prepare the return or the existence of parallel civil proceedings does not dispense from timely objection; at most, the taxpayer may request a stay pending the civil judgment.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.2
Data decisione, Autorità: 30.01.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00002
Lugano 30 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ e __________ __________, nonostante un richiamo, la diffida per lettera raccomandata del 13 gennaio 2000 e la proroga loro concessa fino al 31 marzo, non presentavano la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000;
che pertanto il 12 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ esponeva loro in via valutativa un reddito del lavoro di fr. 100'000.- e un reddito della sostanza di fr. 30'000.-;
che il 4 agosto 2000 i contribuenti presentavano reclamo, ribadendo di non essere in grado di allestire la dichiarazione d'imposta , in quanto tutta la documentazione contabile degli anni 1997 e 1998 si trovava depositata presso la Pretura di __________ nell'ambito della vertenza con il loro contabile;
che l'11 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando che i contribuenti, ancorché invitati a farlo, non avevano motivato il ritardo nel presentare il reclamo;
con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti ribadiscono quanto già esposto nel reclamo e, meglio, l'indisponibilità della contabilità in quanto depositata presso la Pretura;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
che gli artt. 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
che, nel caso in esame, i contribuenti non hanno minimamente giustificato il ritardo invocando e comprovando uno dei motivi previsti dalle succitate norme;
che essi non hanno così sostanziato la domanda di restituzione del termine e che nemmeno in questa sede lo hanno fatto;
che in simili condizioni l'Ufficio di tassazione non poteva far altro che dichiarare tardivo il reclamo, in quanto presentato dopo la scadenza del termine di trenta giorni;
che con lo scritto del 9 gennaio 2001 questa Camera ha attirato l'attenzione dei ricorrenti su questa situazione di fatto, avvertendoli che era data loro la possibilità di ritirare il ricorso;
che il termine assegnato loro dal giudice per recedere dal ricorso è scaduto infruttuoso;
che pertanto questa camera non può che respingere il gravame con seguito di tassa e spese giudiziarie;
che - sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale - nulla esimeva i contribuenti dal presentare reclamo nel termine previsto dalla legge e di invocare, chiedendo di tenere in sospeso l'esame in attesa del giudizio civile e, in caso di decisione su reclamo negativa, di ricorrere a questa Camera per gli stessi motivi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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