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Numero d'incarto:
80.2001.18
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00018
Lugano
26 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2001
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il
27 luglio 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________ la tassazione IC 1997-98, esponendole un reddito della sostanza immobiliare
di fr. 5'850.- di media annua, dal quale deduceva spese di manutenzione
forfetaria nella misura del 25%. La tassazione veniva emessa d'ufficio, poiché
la contribuente, malgrado un richiamo, una diffida per lettera raccomandata e
una multa disciplinare, non aveva presentato la dichiarazione d'imposta.
-
Il
20 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ riceveva la copia di uno
scritto in lingua tedesca che la contribuente aveva inviato il 16 ottobre al
Municipio di __________. In questo scritto si affermava d'aver inviato una
copia del riparto fiscale del Canton Svitto.
Con
decisione dell'11 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo in quanto tardivo.
-
Il
5 febbraio 2001 i coniugi __________ e __________ __________ -__________
presentano ricorso a questa Camera, rilevando innanzi tutto che la decisone su
reclamo dell'11 dicembre 2000 è stata ritirata dalla casella postale presso la
posta di Goldau soltanto il 5 gennaio 2001. Contestano inoltre il rifiuto
dell'Ufficio di tassazione di __________ di rivedere la notifica di tassazione
e lamentano una crassa lesione del principio di proporzionalità e della parità
di trattamento.
-
Il
presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio
e non sono di rilevante importanza.
-
5.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione è competente a pronunciarsi nel merito dei
ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata.
5.2.
L'art.
227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito interporre
ricorso scritto alla camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa.
Secondo
l'art 192 LT i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Una deroga è prevista
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
5.3.
L'art.
140 cpv. 1 LIFD stabilisce a sua volta che contro la decisione su reclamo è
consentito interporre ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione
della stessa. L’art. 133 cpv. 3 LIFD, applicabile in virtù del rimando di cui
all'art. 140 cpv. 4 LIFD, permette di entrare nel merito di contestazioni
tardive soltanto se il contribuente prova che è stato impedito di presentarle
per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri
motivi rilevanti.
5.4.
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p.
349; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea
1992, p. 157; CDT n. 80.99.00157 del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in
re K.B.).
La
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del
destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
5.5.
Quando
un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite
la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata applicando
in via analogica la normativa postale (DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84
del 4.4.84 in re E.B; STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b,
inedita).
5.6.
Quando un
invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca
lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento
del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il
destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene
entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato
come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT
n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re
S.M.).
- 6.1.
Nel caso
in esame, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, la decisione
su reclamo è stata spedita al ricorrente per lettera raccomandata il 12
dicembre 2000 ed è ritornata al mittente con la menzione "non
ritirata".
La
decisione su reclamo deve pertanto essere considerata come notificata l'ultimo
giorno di giacenza, vale dire nell'ipotesi più favorevole ai contribuenti il 21
dicembre 2000.
Il
termine di ricorso è pertanto scaduto al più tardi lunedì 22 gennaio 2001. Il
ricorso, spedito soltanto il 5 febbraio 2001, è quindi irrimediabilmente
tardivo e deve pertanto essere dichiarato irricevibile per questo motivo, senza
che metta conto ordinare ulteriori accertamenti.
6.2.
Certo,
l'Ufficio di tassazione ha nuovamente notificato ai contribuenti la decisione
su reclamo il 22 dicembre 2000, subito dopo aver ricevuto di ritorno la
raccomandata non ritirata dall'Ufficio postale di Goldau e la stessa
sembrerebbe essere stata tolta dalla casella postale soltanto il 5 gennaio
2001.
Non va
però dimenticato che la rispedizione della decisione su reclamo era accompagnata
da uno scritto dell'Ufficio di tassazione in cui si spiegava chiaramente che la
lettera raccomandata spedita il 12 dicembre non era stata ritirata e che la
reintimazione della decisone su reclamo per lettera semplice non faceva
decorrere un nuovo termine. Nello scritto accompagnatorio si indicava
chiaramente che l'atto, vale a dire la decisione su reclamo, era da ritenersi
notificato l'ultimo giorno di giacenza e che la procedura sarebbe continuata
come se l'intimazione fosse avvenuta, con tanto di riferimenti alla
giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte cantonale.
Questa
Camera non ravvisa nell'agire dell'Autorità fiscale alcunché di lesivo del principio
della buona fede. Anzi, l'agire appare del tutto corretto e persino scrupoloso.
Le informazioni date sono del tutto precise, non equivocabili e quindi non atte
a trarre in inganno chi le riceveva.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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