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Numero d'incarto:
80.2001.17
Data decisione, Autorità:
11.10.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00017
Lugano
11 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Stefano Bernasconi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2001
in materia di: revisione IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ ha beneficiato dal 10 ottobre 1994 al 15 luglio 1999 della
cosiddetta piccola indennità giornaliera dell'AI.
Il 15
novembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° gennaio al 31 agosto 1999), in cui
gli esponeva un reddito d'altra fonte di fr. 21'517.- di media annua, dal quale
deduceva spese professionali per fr. 2'1000.- e oneri assicurativi per fr.
806.-.
-
Nel
corso del 1999 __________ __________ cessava l'attività per riprendere in
seguito gli studi a __________. Pertanto, sempre il 15 novembre 1999, l'Ufficio
di tassazione notificava al contribuente la tassazione intermedia IC/IFD
1999-2000 (a valere dal 1° settembre 1999 al 31 dicembre 2000) per cessazione
dell'attività, in cui gli esponeva unicamente l'importo della rendita semplice
per figli di un beneficiario di rendita, che non veniva più versato al padre
unitamente alla rendita di cui è titolare, ma gli veniva corrisposto
direttamente.
-
Il
2 dicembre 1999 __________ __________ presentava reclamo contro la tassazione
ordinaria IC/IFD 1999-2000, contestando la qualifica del reddito espostogli che
non sarebbe d'altra fonte ma in parte salario d'apprendista e in parte prestazione
AI nell'ambito dei provvedimenti professionali, come pure la mancata deduzione
dei contributi di legge sul salario d'apprendista e delle spese di trasporto.
Con
decisione del 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il
reclamo, ammettendo una deduzione di fr. 1'086 a titolo di contributi di legge
e rilevando che per il resto la distinzione tra reddito del lavoro e indennità
giornaliera AI è ininfluente, essendo la stessa imponibile, come da
informazioni rilasciate dall'Istituto assicurazioni sociali di Bellinzona.
- Un
ricorso, con cui __________ __________ chiedeva che fosse imposta solo la quota
di indennità giornaliera dell'AI corrispondente al salario d'apprendista,
veniva respinto dalla Camera di diritto tributario con sentenza del 7 novembre
Il 7
dicembre 2000, il contribuente interponeva ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Con lettera del 29 dicembre 2000, dichiarava di ritirare il
gravame. Di conseguenza, il Tribunale federale stralciava dai ruoli la causa,
per desistenza, con decreto del 5 gennaio 2001.
- Con
istanza del 2 febbraio 2001, __________ __________ chiede la revisione della
sentenza della Camera di diritto tributario. L'istante ripropone
sostanzialmente la richiesta di esentare le indennità giornaliere AI a lui
erogate dall'AI, nella misura che eccede il salario medio dell'apprendista.
Allega un estratto di una sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
in cui si afferma che egli è al beneficio di una "prima formazione" e
non di una "riformazione professionale". Ciò escluderebbe, a suo avviso,
che possa essere imposto per indennità sostitutive del reddito del lavoro, non
avendo mai lavorato.
All'udienza
del 3 maggio 2001, regolarmente convocato, l'istante non è comparso. Il padre,
__________ __________, si è presentato più tardi presso la cancelleria della
Camera di diritto tributario, affermando di essersi sbagliato circa l'orario di
convocazione e chiedendo una nuova udienza alla presenza dell'intera Camera.
- 6.1.
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
6.2.
Per
quanto attiene alla richiesta dell'istante di essere nuovamente convocato ad un'udienza
dinanzi alla Camera di diritto tributario, la stessa può essere respinta senza
che ne derivi una violazione né della legge tributaria né del diritto
superiore.
Infatti,
se anche si volesse interpretare l'art. 228 cpv. 3 prima frase LT ("il
ricorrente ha il diritto di essere sentito") nel senso che esso garantisce
il diritto ad un'udienza e non semplicemente il diritto ad un contraddittorio
anche per iscritto (sui dubbi posti dall'interpretazione dell'art. 228 cpv. 3
LT, cfr. CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in
re B. e E. L.-E., consid. 7.3.), all'istante è stata offerta tale possibilità,
essendo egli stato convocato ed avvertito che "in caso di vostra assenza
ingiustificata il ricorso sarà evaso senza ulteriori citazioni". Non
essendosi egli presentato alla data ed all'ora stabilite, la Camera ha
rinunciato ad un'ulteriore udienza, non essendovi del resto esigenze istruttorie
che giustificassero una nuova convocazione.
La
rinuncia ad una seconda citazione è poi senz'altro conforme alle esigenze poste
dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.. Il
diritto di essere sentito comprende infatti varie pretese, tra cui quella di
fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro
assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (Tribunale
federale, 26 febbraio 1996 in re F.-T. e V.-T., consid. 4 b bb).
- 7.1.
Sia in
materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
7.2.
Come già
l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame
escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib
89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6;
RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung,
Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42,
p. 1087).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Il
Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per
iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione,
delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p.
391 = RDAF 55/1999 p. 440).
- 8.1.
L'istante,
come detto in narrativa, aveva impugnato la tassazione 1999/2000 con ricorso a
questa Camera, chiedendo già che fosse imposta solo la quota dell'indennità
giornaliera dell'AI corrispondente al salario d'apprendista.
La Camera
di diritto tributario, con sentenza del 7 novembre 2000, ha respinto il ricorso,
argomentando che le indennità giornaliere erogate in applicazione dell'art. 22
cpv. 1 LAI hanno natura di reddito sostitutivo.
Ora,
senza invocare alcuno dei motivi di revisione codificati dalle leggi federale e
cantonale, __________ __________ chiede nuovamente sia esentata dall'imposta la
parte delle indennità giornaliere dell'AI che eccede il salario d'apprendista.
8.2.
All'accoglimento
dell'istanza di revisione si oppone anzitutto il già ricordato principio per
cui l'istituto straordinario della revisione non ha la funzione di surrogato
del reclamo e del ricorso. In altri termini, non si può rimediare alla mancata
impugnazione di una tassazione con un reclamo mediante l'istanza di revisione.
L'istante
ha impugnato la sentenza di questa Camera al Tribunale federale ed ha poi
ritirato il ricorso in data 29 dicembre 2000.
Ebbene,
quando un contribuente non ha usato la diligenza che si poteva da lui pretendere,
contestando i pretesi errori della tassazione mediante reclamo o ricorso, la
giurisprudenza esclude la revisione anche se l'autorità fiscale avrebbe dovuto
meglio chiarire la fattispecie prima della tassazione (Tribunale amministrativo
del Canton Argovia, 23 giugno 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 15).
Nello
stesso senso, questa Camera ha recentemente negato che abbiano diritto alla
revisione contribuenti che, dopo che il loro ricorso alla Camera di diritto
tributario è stato respinto, hanno inoltrato ricorso al Tribunale federale ma
ne hanno provocato l'irricevibilità omettendo di versare la garanzia delle
spese processuali. Non basta, in un caso simile, per invocare il rimedio
straordinario, sostenere l'inesattezza del calcolo degli utili da commercio
professionale di immobili, limitandosi peraltro a contestare l'utilizzazione,
da parte dell'autorità fiscale, di conteggi dei costi di carattere provvisorio
(CDT n. ____________________. del 13 dicembre 2000
in re B. e E. L.-E.).
8.3.
L'istanza
di revisione deve comunque essere respinta per il semplice fatto che si limita
a riproporre la richiesta di esenzione (parziale) delle indennità giornaliere,
che è già stata respinta con una motivazione esaustiva da questa stessa Camera,
con decisione che lo stesso istante ha lasciato che passasse in giudicato.
Nell'istanza
in esame, infatti, si contesta semplicemente l'imposizione integrale delle
indennità in questione, invocando a sostegno della propria tesi una sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni del 9 novembre 2000, della quale è
peraltro allegato solo uno stralcio. Comunque, per quanto se ne conosce, la
sentenza in discussione non è suscettibile di avere alcun riflesso
sull'imposizione del reddito proveniente dall'assicurazione invalidità. Lo
stralcio fotocopiato conferma invece che l'istante è al beneficio di indennità
giornaliere, anche se precisa che si tratta non di riformazione professionale
bensì di "prima formazione professionale", in quanto __________
__________ non ha mai esercitato un'attività "di una certa importanza"
secondo l'art. 17 LAI.
- L'istanza
di revisione è pertanto respinta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
L'istanza
di revisione è respinta.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il Giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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