AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.165
Data decisione, Autorità:
17.12.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00165
Lugano
17 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 novembre 2001
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, nel
corso di un esperimento di conciliazione tenutosi davanti al pretore di Lugano,
il 29 gennaio 1999, i coniugi __________ __________ e __________ __________
dichiaravano di accingersi a vivere separati di fatto, a partire dal 1°
febbraio 1999;
-
che, su
tale base, con decisione del 9 ottobre 2000, l’Ufficio di tassazione di Lugano
Campagna notificava a __________ __________ una tassazione intermedia per
separazione di fatto, con effetto a partire dal 1° febbraio 1999, ammettendo in
deduzione dal reddito interessi passivi per fr. 30'433, alimenti per fr. 18'873
e spese professionali per fr. 5'120;
-
che,
nella successiva tassazione d’ufficio IC/IFD 2001/2002, notificata al contribuente
con decisione del 24 settembre 2001, l’Ufficio di tassazione stralciava sia la
sostanza immobiliare sia il reddito della stessa e le deduzioni ad esso
relative e commisurava il reddito imponibile in fr. 74'659 (fr. 100'000 reddito
del lavoro meno fr. 25'341 alimenti);
-
che il
contribuente impugnava la decisione, con reclamo del 26 settembre 2001, cui
allegava la dichiarazione fiscale precedentemente non inoltrata, con relativi
allegati;
-
che, con
decisione del 29 ottobre 2001, l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo
del contribuente, ammettendo le deduzioni per interessi passivi di fr. 328, per
contributi di legge di fr. 9'985, per spese professionali di fr. 6'792 e per
oneri assicurativi di fr. 4'500;
-
che,
nell’allegata motivazione, l’autorità di tassazione spiegava in particolare che
la deduzione per figli a carico ed i redditi ed oneri passivi relativi alla
sostanza immobiliare erano stati considerati nella partita fiscale della ex
moglie, in base alla convenzione;
-
che con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario __________ __________
contesta quest’ultima decisione, per le seguenti ragioni:
Ø non sono
stati dedotti gli interessi passivi relativi all’ipoteca esistente sulla casa
di __________;
Ø non sono
stati dedotti i premi della cassa malati per i figli;
Ø non sono
state ammesse le deduzioni sociali per figli a carico, sebbene entrambi abitino
presso il padre;
- che,
nelle sue osservazioni del 15 novembre 2001, l’Ufficio di tassazione ha fatto
notare che:
Ø il
ricorrente è già stato avvantaggiato dal fatto che nella tassazione intermedia
per separazione non sono subito stati stralciati la sostanza ed il relativo
reddito, per il fatto che la sentenza che ha attribuito la casa alla ex moglie
è intervenuta successivamente;
Ø le
deduzioni per figli sono state concesse alla madre, perché i figli minorenni sono
stati affidati a lei, la quale ha pure chiesto la detrazione per il figlio
maggiorenne;
Ø al
ricorrente sono comunque stati ammessi in deduzione dal reddito gli alimenti
pagati alla ex moglie per sé e per i figli;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in
sede di audizione, sentite le spiegazioni del ricorrente relative alla vendita
della casa e del trasferimento dei figli maggiorenni presso di lui, si è
convenuto di concedergli la deduzione di fr. 8'000.- per l'IC e di fr. 5'100.-
per l'IFD per il figlio apprendista, con conseguente modifica della scala delle
aliquote.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster