Insufficient reasoning on rental value leads to annulment

80.2001.162Altro tribunale21 nov 2001Annulled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The taxpayers appealed a Ticino tax objection decision for IC 2001/02, arguing in particular that the rental value of their Locarno apartment had been set incorrectly. The Cantonal Tax Chamber held that neither the assessment notice nor the objection decision disclosed how the rental value was calculated, and the tax office did not provide any explanation to the court. Because the duty to state reasons was violated, the court did not examine the merits. It annulled the objection decision and remanded the file to the tax office for a new, reasoned decision. No court fees or procedural costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 208 LT; art. 135 LIFD; duty to state reasons of tax decisions on objection; where the assessment or objection decision does not disclose the factual and legal basis of the rental-value calculation, appellate review is impossible and the decision must be annulled without examination of the merits. The duty to reason is a formal guarantee: it is sufficient that the authority briefly indicates the considerations decisive for the outcome and enables the taxpayer to understand the scope of the ruling and to challenge it effectively (consid. on formal nature of the right to be heard). Failure to reason generally entails annulment and remittal for a new decision.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2001.162

Data decisione, Autorità: 21.11.2001, CDT

Incarto n. 80.2001.00162

Lugano 21 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2001

in materia di: IC 2001/02

presentato da:

__________ , __________ __________ -,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che i coniugi __________ e __________ , domiciliati a __________ (), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare nel Comune di __________ __________ __________;

  • che, notificando loro la tassazione IC 2001/02, con decisione dell’11 giugno 2001, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito della sostanza in fr. 14'400, le deduzioni dal reddito in fr. 8'577 e gli oneri assicurativi in fr. 464, con la conseguenza che il reddito imponibile ammontava a fr. 5'359 in media annua;

  • che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 12 luglio 2001, contestando la commisurazione del reddito e chiedendo in particolare la deduzione proporzionale degli interessi ipotecari dal reddito della sostanza;

  • che l’autorità di tassazione, con decisione del 29 ottobre 2001, accoglieva in parte il reclamo, elevando la deduzione per interessi passivi a fr. 7'195 e riducendo quella per oneri assicurativi a fr. 263;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il valore locativo attribuito al suo appartamento di Locarno;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che, secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo;

  • che il Tribunale federale ha confermato che il valore locativo deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98);

  • che, sempre secondo il Tribunale federale, non è essenziale che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel fondo (DTF 66 I 80) e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.);

  • che, per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando, nel periodo di tassazione 2001/2002, al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 2001/2002 per la compilazione della dichiarazione d'imposta);

  • che, nei comuni con revisioni generali delle stime entrate in vigore a partire dal 1.1.1991, si applica il 6,25% al valore di stima ridotto conformemente alle norme transitorie della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;

  • che tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);

  • che, nella fattispecie, né dalla decisione impugnata né da altre informazioni che si possono ricavare dagli atti fiscali risultano le modalità di calcolo del valore locativo;

  • che neppure è possibile ricostruire quest’ultimo valore, a partire dai valori di stima ufficiali;

  • che, infatti, il ricorrente e la moglie risultano essere proprietari di due appartamenti in un unico condominio di __________: il foglio PPP n. __________ di 68‰, di cui è proprietario il solo __________ __________, e il foglio PPP n. __________ di 105‰, di cui sono comproprietari __________ e __________ __________;

  • che il valore di stima delle abitazioni in questione ammonta a complessivi fr. 147'050 (fr. 57'800 la PPP n. __________ e fr. 89'250 la PPP n. __________);

  • che, in tal modo, neppure applicando il più elevato fra i tassi precedentemente indicati (7,25%), si arriva all’importo di fr. 14'400;

  • che è allora possibile che l’Ufficio abbia proceduto ad una stima individualizzata del valore locativo;

  • che tuttavia dagli atti fiscali non risulta alcun elemento utile al fine di ricostruire tale ipotetico calcolo né l’autorità di tassazione ha fornito a questa Camera una spiegazione del proprio operato, essendosi limitata a trasmettere il fascicolo contenente gli atti fiscali stessi;

  • che, adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

  • che, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

  • che la Costituzione federale impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti, nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

  • che una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);

  • che per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);

  • che la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249);

  • che, nella fattispecie, come detto, né dalla notifica della tassazione né dalla decisione su reclamo è possibile stabilire le modalità di calcolo del valore locativo, con la conseguenza che a questa Camera è preclusa la verifica di tale calcolo e l’esame del merito del ricorso;

  • che la la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché spieghi come è stato stabilito tale importo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 29 ottobre 2001 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché emetta una nuova decisione, spiegando le modalità di calcolo del valore locativo.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

tax assessmentrental valuemotivation dutyremandappealproperty income

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tax assessment on rental value was sufficiently reasoned for review on appeal

Decisione estratta

No. The authority did not disclose how it calculated the rental value, so the decision could not be reviewed and had to be annulled.

Motivazione estratta

The decision on objection must be motivated. Here neither the assessment nor the objection decision allowed reconstruction of the rental-value calculation, and the tax office gave no explanation to the court. A violation of the duty to state reasons is a formal defect requiring annulment without examining the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the matter should be sent back to the tax office

Decisione estratta

Yes. The file had to be returned so the authority could issue a new, reasoned decision explaining the calculation of the rental value.

Motivazione estratta

Because the appellate court could not verify the calculation on the existing record, remittal was necessary.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.