-
che l' 8
maggio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava per lettera raccomandata a
__________ __________ a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000,
in cui le esponeva il valore della sostanza immobiliare posseduta in Svizzera e
il reddito locativo;
-
che la
contribuente presentava reclamo il 17 marzo 2001;
-
che
pertanto l'Ufficio di tassazione con due diversi scritti del 27 marzo la
invitava sia a giustificare l'esistenza di un motivo di restituzione del
termine sia a motivare il reclamo;
-
che il 14
aprile la contribuente presentava le proprie giustificazioni e la motivazione
del reclamo, allegando la relativa documentazione;
-
che il 24
settembre 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, non ravvisando
nella cura del padre e nell'assenza all'estero sufficiente motivo di
restituzione del termine;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente chiede l'annullamento della
suddetta decisione, ribadendo che nel periodo in cui le è stata intimata la
tassazione era impossibilitata a venire in Ticino;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione è competente a pronunciarsi nel merito dei
ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
-
che
l'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito
interporre ricorso scritto alla Camera di diritto tributario nel termine di 30
giorni dall'intimazione della stessa;
-
che
l'art. 140 cpv. 1 LIFD stabilisce a sua volta che contro la decisione su
reclamo è consentito interporre ricorso nel termine di 30 giorni dalla
notificazione della stessa;
-
che
questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ); una deroga è prevista solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3
LIFD);
-
che
comunque la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta
giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase
LIFD);
-
che nel
caso in esame, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, la tassazione
è stata notificata alla contribuente l' 8 maggio 2000;
-
che lo
scritto del 17 marzo 2001, considerato dall’Ufficio di tassazione quale reclamo
contro la notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000, è stato spedito ben dieci
mesi dopo aver ricevuto la notifica della tassazione, quindi quando il termine
di trenta giorni era ampiamente scaduto;
-
che non è
motivo di restituzione del termine per es. un soggiorno prevedibile o preventivato
all' estero (per le molte: CDT n. ..__________ del 3
settembre 1997 in re Ma.), risp. una malattia di lunga durata, che non impedisce
di prendere i provvedimenti del caso (CDT n. 87 del 19 aprile 1991 in e
Be.);
-
che la
malattia del padre (e non della ricorrente medesima) non costituisce valido
motivo di restituzione del termine secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, risp. l’ art.
133 cpv. 3 LIFD, perché non impediva all'interessata di prendere le misure del
caso, tanto più che la malattia non si è manifestata repentinamente nel maggio
del 2000, ma aveva già richiesto precedenti ricoveri;
-
che
questo giudice, con precedente sentenza del 5 giugno 2001 ha già avuto modo di
pronunciarsi sulla fattispecie e di affermare che alla cura del padre
gravemente malato e alla conseguente prolungata assenza all’estero mancano
quelle caratteristiche di imprevedibilità che consentirebbero, in linea di
principio, la restituzione del termine;
-
che
comunque, anche se si volesse ravvisare nei motivi di cura del padre motivo di
restituzione del termine, la richiesta sarebbe tardiva, poiché andava
presentata entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento, che, da
quanto esposto nella lettera del 14 aprile 2001 all'Ufficio di tassazione, non
risulta essersi protratto oltre la metà di giugno del 2000;
-
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto invitare la
ricorrente a eleggere domicilio in Ticino;
-
che
comunque l’Ufficio di tassazione si è limitato a esporre alla ricorrente il
reddito della sostanza immobiliare in Ticino, ad eccezione di qualsiasi altro
reddito;
-
che è
certo vero che l’Ufficio di tassazione non ha tenuto o potuto tener conto proporzionalmente
degli interessi passivi in assenza di ogni e qualsiasi documentazione al
riguardo;
-
che è
altrettanto vero che l’Ufficio di tassazione non ha potuto esaminare le censure
relative ai valori unitari germanici degli immobili (notoriamente ampiamente al
di sotto dei valori reali), come pure quella relativa al valore locativo
dell’immobile svizzero;
-
che
questo giudice non può che ribadire che l’esame di queste censure gli è tuttavia
precluso dal ritardo con cui la ricorrente ha impugnato la notifica di
tassazione 1999-2000 dell' 8 maggio 2000.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).