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Numero d'incarto:
80.2001.145
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00145
Lugano
15 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ ed __________
__________, ____________________
__________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________, domiciliato a __________ ____________________,
lavora alle dipendenze della __________
ad __________.
Nella
dichiarazione fiscale 1999/2000, il contribuente e la moglie Evelise hanno
fatto valere le seguenti spese professionali in media annua:
-
pasti
fuori domicilio fr. 5’000.-
-
appartamento
a __________ fr. 26’500.-
-
altre
spese professionali fr. 2’100.-
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 15 gennaio 2001, l’Ufficio
di tassazione di __________ ammetteva
solo le spese che seguono:
-
pasti
fuori domicilio fr. 4’200.-
-
appartamento
a __________ fr. 9’600.-
-
altre
spese professionali fr. 2’100.-
Nella
motivazione allegata alla tassazione, spiegava che era stata ammessa la deduzione
massima per il doppio alloggio e che la deduzione per i pasti era stata ridotta
in considerazione della possibilità di frequentare una mensa.
- I contribuenti impugnavano la decisione in questione, con reclamo
del 28 gennaio 2001. Quanto alle spese per i pasti, il reclamante argomentava
di essere direttore generale della __________,
con la conseguenza che non si potrebbe ragionevolmente attendersi che frequenti
la mensa; quanto alle spese per l’appartamento, per la stessa ragione non si
potrebbe pretendere che alloggi in una camera.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 17 settembre
2001, aumentando la deduzione per i pasti fuori domicilio a fr. 5'600.- in
media annua. Non ammetteva per contro la deduzione delle spese di alloggio
effettive, poiché il limite della stessa è costituito dal costo di una camera.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi Sala ripropongono la richiesta di poter dedurre l’intero costo
dell’appartamento di __________, con la
stessa motivazione già sottoposta all’autorità di tassazione. Osservano inoltre
che in altri cantoni le deduzioni ammesse sono molto superiori e che il Canton
Ticino dovrebbe tener conto dell’influenza che simili deduzioni possono avere
nella scelta del domicilio fiscale.
-
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le
spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Fra gli
altri costi che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.2.
Sono
considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al
luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi
ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cfr.
art. 5 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone
fisiche per il periodo fiscale 1999-2000, del 27 ottobre 1998).
È ammessa
la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a
titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio
fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto dalla propria
abitazione al luogo di lavoro (cfr. art. 5 cpv. 2 DE).
Analoga
normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente __________ sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale
diretta, del 10 febbraio 1993. L'art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese
supplementari causate dall'alloggio possono essere dedotte le spese per una
camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4.3.
Nella
fattispecie, il ricorrente ha fatto valere spese per l’abitazione al luogo di
lavoro per un ammontare di fr. 26'500.- all’anno, mentre l’Ufficio di
tassazione ha ammesso una detrazione di soli fr. 9'600.-.
Come
visto, il principio è che sono deducibili solo le spese per una camera.
Un’eccezione è ammessa nel caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita
la propria attività lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile
oppure il suo costo sarebbe eccessivo (Knüsel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
200, vol. I, tomo 2a, n. 20 all'art. 26 LIFD, p. 301). Altrimenti, discende già
dalla nozione stessa di spesa professionale la conclusione che non vi possono
rientrare i costi di abitazione in quanto tali ma solo le spese per l’alloggio
che sono direttamente dipendenti dall’esercizio dell’attività lucrativa. A tal
fine è di solito sufficiente una camera. Se non vi fosse tale limitazione, vi sarebbe
la possibilità che un contribuente deduca a titolo di spesa professionale i
costi di un’abitazione più cara al luogo di lavoro e mantenga invece una
semplice camera al luogo di domicilio fiscale, con la conseguenza che il contribuente
potrebbe dedurre veri e propri costi di mantenimento, fra i quali rientrano anche
quelli di abitazione. Dal divieto di dedurre costi di mantenimento dal reddito
imponibile (art. 33 lett. a LT, art. 34 lett. a LIFD) discende
cioè la legittimità della limitazione nella misura delle spese di alloggio
deducibili a quelle di una camera (sentenza del 20 luglio 1987 del Tribunale
amministrativo di Obvaldo, in StE 1987 B 22.3 n. 22, consid. 3).
4.4.
L’Ufficio
ha ammesso una spesa di alloggio sul luogo di lavoro di fr. 9'600.- all’anno,
pari a fr. 800.- al mese. Con un simile importo, è certamente possibile
prendere in locazione un monolocale, con servizi e cucina, in ogni località
della Svizzera, compresa la città di Olten, dove lavora il ricorrente. Tale
ammontare è dunque certamente conforme alle esigenze richieste ad un alloggio
che rientra nella nozione di spesa professionale.
Se si
ammettesse, come richiede il ricorrente, una deduzione di fr. 26'500.-, cioè
oltre 2'200.- al mese, si finirebbe per riconoscere la detrazione di costi di
mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in contrasto con l’espresso
divieto contenuto nelle leggi cantonale e federale.
Si vuole
sottolineare che il ricorrente ha già beneficiato di un trattamento estremamente
favorevole, essendogli stata concessa la deduzione di ben 5'600.- franchi per i
pasti fuori domicilio. Infatti, la prassi è di escludere la detrazione per due
pasti, quando un contribuente dispone sul luogo di lavoro di una camera con
cucina (Locher,
Kommentar zum DGB - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 22, p. 652 e giurisprudenza citata).
4.5.
Quanto
all’argomento del ricorrente, secondo cui non si potrebbe pretendere che un
direttore generale di un’impresa dell’importanza di quella per cui egli lavora
alloggi in una semplice camera, lo stesso non è pertinente. La scelta di
risiedere durante i giorni lavorativi in un appartamento di più locali ed eventualmente
di un livello qualitativo superiore alla media rientra semplicemente nelle
opzioni connesse con il tenore di vita dell’individuo. Tali opzioni sono del
tutto legittime e come tali rientrano appunto nel quadro delle spese di
mantenimento non deducibili dal reddito imponibile.
4.6.
Né
giustificano una diversa conclusione le considerazioni circa la possibilità che
il ricorrente trasferisca il proprio domicilio fiscale a dipendenza del mancato
riconoscimento delle deduzioni richieste.
A tale
proposito, va semplicemente ricordato che il domicilio fiscale non è stabilito
a discrezione del contribuente, ma che si situa nel luogo di residenza
effettiva.
Secondo
la giurisprudenza, il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in
linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio
di tale attività. Se il lavoratore dipendente non occupa una posizione
dirigenziale, il domicilio può trovarsi in un altro luogo che non sia quello di
lavoro, dove rientra regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali
o sociali particolarmente strette.
Se poi il
ragionamento del ricorrente dovesse essere inteso nel senso che egli si aspetta
una sorta di trattamento di favore per mantenere il domicilio nel Canton Ticino
e non trasferirlo nel Cantone dove lavora, deve essergli fatto presente che una
simile concessione entrerebbe in collisione con il principio di uguaglianza e
non può quindi entrare in considerazione. Del resto, in dottrina si è già
rilevato come i pendolari settimanali (Wochenaufenthalter ) siano
gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la
compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento (così testualmente i commentatori argoviesi: Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p.
329; di parere sostanzialmente analogo anche Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, 2a ediz.,
Coira/Zurigo 1991, p. 108).
- Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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