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Numero d'incarto:
80.2001.134
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00134
Lugano
15 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2001
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che __________ __________
ha iniziato dal 1° settembre 1997 un’attività indipendente quale parrucchiera;
-
che
l’Ufficio di tassazione di __________
per il periodo fiscale IC/IFD 1997-98 le ha pertanto notificato il 31 gennaio
2001 la tassazione intermedia (per inizio dell’attività indipendente) dal 1°
settembre 1997, esponendole un reddito aziendale netto di fr. 40'000.- di media
annua;
-
che
sempre il medesimo giorno l’Ufficio di tassazione le ha pure notificato la
tassazione ordinaria 1999-2000, in cui le esponeva il medesimo reddito
aziendale;
-
che a
seguito del reclamo presentato dalla contribuente, l’Ufficio di tassazione
riduceva il reddito aziendale a fr. 32'000.- di media annua sia per la
tassazione intermedia (cfr. decisione su reclamo IC/IFD 1997-98, a valere dal
1° settembre 1997, del 13 agosto 2001) sia per la tassazione ordinaria IC/IFD
1999-2000 (cfr. decisione si reclamo IC/IFD 1999-2000 del 13 agosto 2001);
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente, assistita da __________ __________
__________, contesta la rivalutazione
del reddito aziendale effettuata dall’Ufficio di tassazione rispetto a quello
dichiarato di ca. fr. 21'000.- di media annua, producendo ulteriore
documentazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in
occasione dell’udienza del 6 novembre 2001, dopo ulteriore discussione, si è
convenuto su proposta del giudice di stabilire il reddito aziendale in fr.
26'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 13 agosto 2001 è riformata nel senso
che il reddito aziendale viene determinato in fr. 26'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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