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Numero d'incarto:
80.2001.122
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00122
Lugano
14 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 agosto 2001
in materia di: tassa di diffida e
multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 12
luglio 2001 l'Ufficio di tassazione di __________
ha inflitto al contribuente una multa disciplinare di fr. 125.- per mancata
presentazione della dichiarazione d'imposta IC 2001-2002, confermata con
decisione su reclamo del 23 luglio successivo;
-
che il 16
agosto successivo il contribuente si è rivolto all'Ufficio di tassazione con
uno scritto in lingua tedesca, che è stato trasmesso a questa Camera perché lo
consideri come ricorso contro la decisione su reclamo in materia di multa
disciplinare;
-
che il
giudice delegato ha attribuito al contribuente un congruo termine per tradurre
in italiano il presunto ricorso;
-
che nello
scritto pervenuto a questo giudice il 12 settembre 2001 si legge tra l'altro
testualmente:
"4. Mi chiedo perché il Tribunale di
appello deve ora mettersi dietro (…)
Non ho mai scritto un ricorso ma ho cercato di spiegare che non ho una
dichiarazione di tasse";
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto
la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione entro trenta giorni dalla
notificazione;
-
che,
secondo l'art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti
dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le
conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell'irricevibilità;
-
che nel
caso in esame risulta chiaro dallo scritto del contribuente del 9 settembre
2001 che egli non ha minimamente inteso investire la CDT del tribunale
d'appello con un ricorso;
-
che
mancando quindi la volontà di ricorrere lo scritto trasmesso dall'Ufficio di
tassazione a questa Camera non può essere considerato ricorso e la causa va
pertanto stralciata dai ruoli;
-
che a
titolo abbondanziale si rileva che l'Ufficio di tassazione di __________ con lettera raccomandata del 17
agosto 2001 ha spedito al contribuente il formulario per la dichiarazione
d'imposta IC 2001-2002, ma che la l'invio è rimasto giacente presso __________ __________
di __________ fino al 27 agosto 2001 e
non è stato ritirato!
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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