-
che, non
avendo i coniugi __________ e __________ __________
__________ inoltrato la dichiarazione
fiscale 2001-02, nonostante richiamo e la diffida raccomandata del 15 giugno
2001, con decisione del 12 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva loro una multa
disciplinare di fr. 100.-;
-
che il
reclamo presentato dai coniugi __________
__________ all'Ufficio di tassazione il
18 luglio 2001 veniva respinto con decisione del 30 luglio 2001, per il fatto
che non avrebbero dato seguito né al richiamo né alla diffida per lettera
raccomandata contenente l'invito a presentare la dichiarazione, pena la multa disciplinare;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ __________
chiedono nuovamente l’annullamento della multa disciplinare loro inflitta,
argomentando d'aver conferito incarico al __________
__________ di presentare per tempo la
dichiarazione d'imposta IC 2001-02;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il
Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di
obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9);
-
che
questa Camera ha, per esempio, già avuto modo di stabilire che un contribuente
cui è stata inflitta una multa disciplinare per non avere inoltrato la
dichiarazione fiscale non può contestare la sanzione adducendo di avere
inoltrato un’istanza di proroga, senza avere ricevuto alcuna risposta dall'
autorità fiscale, poiché la domanda in sé non produce alcun effetto sulla
decorrenza di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha
l’obbligo di prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei
contribuenti (cfr. CDT n. ..__________
del 23 luglio 1997 in re St.);
-
che,
pendente causa, il giudice delegato ha interpellato il __________ __________,
per sapere se esisteva un rapporto di mandato tra i ricorrenti e la fiduciaria
relativo alla presentazione della dichiarazione d'imposta IC 2001-02 e, in caso
affermativo, avesse effettivamente chiesto all'Ufficio di tassazione di __________ una proroga per l'inoltro della
dichiarazione d'imposta;
-
che
l'Ufficio fiduciario confermava che esiste un rapporto di mandato e che ha chiesto
sia al Canton __________ sia al Canton __________ il 10 aprile 2001 una proroga fino
alla fine di settembre, producendo fotocopia della richiesta;
-
che
l'Autorità fiscale __________ -
contrariamente al Canton __________, che
ha concesso, come ineccepibilmente documentato, la proroga fino al 30 novembre
-
non avrebbe reagito;
-
che con
lettera del 14 settembre 2001 ai ricorrenti il giudice delegato attirava la
loro attenzione sul fatto che, anche facendo astrazione dalla prova
dell'effettivo invio della domanda di proroga all'Autorità fiscale ticinese,
non è possibile, in assenza di un riscontro, presumere puramente e
semplicemente che la proroga sia stata concessa, invitandoli nel contempo a
comunicare se intendevano ciò malgrado mantenere il ricorso;
-
che nel
termine assegnato loro i ricorrenti neppure si sono degnati di rispondere a
questa Camera;
-
che dopo
la scadenza del termine __________ __________ __________,
con uno scritto del tutto inaccettabile nel tono, dichiara d'aver pagato la
multa d'ordine per "terminare il teatro con l'autorità fiscale
ticinese", ma che non intende in alcun caso riconoscere il debito,
nutrendo seri dubbi sulla compatibilità di un simile procedere con i principi
dello stato di diritto e il divieto d'arbitrio;
-
che, di
fronte a una simile presa di posizione, in cui non viene esplicitamente riconociuto
il "debito", questa Camera ritiene di doversi comunque pronunciare
nel merito della contestazione;
-
che, per
quanto detto in precedenza, non può esservi dubbio sul fatto che i ricorrenti
abbiano commesso una violazione delle disposizioni sopra citate, non avendo
essi ottemperato all’obbligo di collaborare, quanto meno sollecitando
nuovamente la concessione di una proroga, nemmeno dopo la diffida del 15 giugno
2000;
-
che
neppure la circostanza, per la quale il loro rappresentante non avrebbe mai ricevuto
una risposta alla domanda di proroga del 10 aprile 2000, muta il quadro della
situazione;
-
che,
infatti, un’istanza di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza
di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di
prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti (CDT
n. ..__________ del
23 luglio 1997 in re St.);
-
che, di
conseguenza, quand'anche il rappresentante dei ricorrenti non avesse ricevuto
alcuna risposta alla richiesta di prorogare il termine per l’inoltro della
dichiarazione fino al 30 settembre 2000, nulla lo avrebbe autorizzato a
indugiare oltre nell’ adempimento degli obblighi procedurali;
-
che,
anzi, in assenza di una nuova proroga, non avrebbe potuto fare a meno di ossequiare
il termine di grazia concessogli nella diffida raccomandata del 15 giugno 2001;
-
che le
censure mosse dai ricorrenti all'Autorità fiscale cantonale sono chiaramente
prive di fondamento, essendo evidente che la procedura è stata originata da una
"svista" del loro fiduciario, che in assenza di una risposta da parte
dell'autorità fiscale ticinese all'asserita (ma non ineccepibilmente
comprovata, mancado la prova dell'invio) richiesta di proroga del 10 aprile non
ha ritenuto opportuno reagire nemmeno dopo aver ricevuto un richiamo e
addirittura una diffida per lettera raccomandata;
-
che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si è
riferita alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario
allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione
fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della
capacità contributiva;
-
che,
pertanto, la sanzione è stata commisurata, secondo le indicazioni della circolare
in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte
cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata
in giudicato;
-
che
l’autorità di tassazione si è così riferita alla tassazione IC 1999-2000,
segnatamente al reddito determinante per l'aliquota, conformemente alla tabella
allegata alla citata Circolare;
-
che la
decisione impugnata deve pertanto essere confermata;
-
che,
visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico dei
ricorrenti, a maggior ragione se si considera che nemmeno si sono degnati di
prendere posizione sull'invito a ritirare il ricorso per evitare loro inutili
spese.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT