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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.12
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00012
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
I coniugi
__________ e __________ __________ non hanno presentato, malgrado un richiamo,
una diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare, la dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1999-2000. Pertanto il 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione
notificava loro una tassazione d’ufficio in cui stabiliva il reddito del lavoro
al netto da ogni deduzione in fr. 96'000.- di media annua.
1.2.
Il
reclamo presentato dai contribuenti il 14 marzo 2000 veniva dichiarato
irricevibile con decisione del 22 dicembre 2000, poiché i contribuenti non
avevano presentato alcuna documentazione malgrado due richieste dell’Ufficio di
tassazione, entrambe munite della comminatoria d’irricevibilità in caso di
mancato riscontro.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i contribuenti contestano nuovamente l’imposizione
di un reddito imponibile di fr. 96'000.- di media annua, rilevando che il
marito è disoccupato da sei anni e la moglie lavora a Milano, dove è imposta
sullo stipendio.
Il 10
febbraio i contribuenti inviavano poi due dichiarazioni della ditta __________
__________.
2.2
All’udienza
del 21 marzo 2001 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- 3.1.
La legge
prevede che si procede a una tassazione d'ufficio laddove il contribuente,
nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili (art. 130 cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT).
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda
su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede
l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più
possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163).
3.2.
La
tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. In questo caso, il reclamo, diversamente da quelli rivolti contro
tassazioni ordinarie, dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 206 cpv. 2 LT). La legge pone quindi due requisiti:
da un lato, il contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della
tassazione e, dall’altro, il reclamo deve essere motivato. Il legislatore ha
quindi inteso far dipendere l'esame di merito della tassazione dall'esistenza
di una motivazione (cfr. pure R. Schwarz Wilhelmsen, Das Verfahren der Steuerveranlagung
nach Thurgauer Recht, Frauenfeld 1985, pag. 156 n. 5 e pag. 157 n. 10; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1995, 5a ed., pag. 383), risp. dall’adempimento
del dovere di collaborazione trascurato in precedenza.
Pertanto,
se il contribuente desidera che l'autorità tratti nel merito il suo reclamo,
egli deve, sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta
cantonale, dapprima adempiere il dovere, trascurato in precedenza, di
collaborare (Messaggio citato in: FF 1983 III pag. 133;
nello stesso senso Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 7 all'art. 132).
3.3.
Va
altresì rilevato che la dichiarazione di inammissibilità consente di evitare
che un contribuente, il quale ha omesso di adempire i propri obblighi di
collaborazione ed è stato tassato d'ufficio, possa ostacolare notevolmente il
lavoro dell'amministrazione, presentando un reclamo assolutamente immotivato,
per poi difendersi e produrre la documentazione richiesta in sede di ricorso.
Dichiarando inammissibile il reclamo, si evita che, nella eventualità
descritta, l'autorità fiscale debba annullare la tassazione d'ufficio e
ricominciare una procedura volta all'emanazione di una tassazione ordinaria,
contro la quale il contribuente potrebbe nuovamente presentare tutti i rimedi
di diritto, subendo, come sola conseguenza, l'onere dei costi dei procedimenti
inutilmente esperiti. La necessità di assicurare all'amministrazione fiscale la
possibilità di far fronte ai propri compiti con mezzi limitati conduce a
favorire soluzioni che impediscano a contribuenti di procrastinare l'esito di
una procedura di tassazione semplicemente violando i loro doveri di collaborazione.
3.4.
Spetta
comunque alle autorità fiscali attirare l’attenzione del contribuente sulle conseguenze
in caso di inottemperanza, segnatamente precisare nell'indicazione dei rimedi
di diritto le conseguenze derivanti da un reclamo insufficientemente motivato
quando lo stesso è rivolto contro una tassazione d'ufficio, risp. nella
richiesta di produrre documenti le conseguenze di una mancata collaborazione.
- 4.1.
Nel caso
in esame, i coniugi __________ sono stati tassati d’ufficio a causa delle
ripetute inadempienze procedurali, che hanno fatto sì che non presentassero la
dichiarazione d’imposta non solo dopo un richiamo e una diffida per lettera
raccomandata, ma nemmeno dopo che era loro stata inflitta una multa disciplinare.
Vero è
che nel reclamo hanno esposto, seppur succintamente, i motivi per i quali
ritenevano manifestamente errata la tassazione d’ufficio, indicando in
particolare che la moglie lavorava in Italia e che lo stipendio veniva tassato
alla fonte in quello Stato.
Richiesti
però a due riprese di documentare questa affermazione, segnatamente con lettere
del 20 settembre e del 3 novembre 2000, entrambe munite della comminatoria
d’irricevibilità del reclamo in caso di inosservanza dell’invito a produrre la
documentazione attestante l’attività svolta in Italia negli anni 1997-98, i
contribuenti sono rimasti silenti. ponendo l’Ufficio di tassazione nella
condizione di dover dichiarare irricevibile il reclamo.
È
comunque opportuno rilevare che le attestazioni salariali degli anni civili
1997 e 1998 allestite dalla società datrice di lavoro della contribuente recano
le date 15 febbraio 1998, risp. 15 febbraio 1999 e risalgono quindi a date
nettamente anteriori alle richieste di documentazionie dell'Ufficio di
tassazione.
Così
stando le cose, questa Camera non può far altro che confermare la correttezza
giuridica della decisione su reclamo impugnata in questa sede.
4.2.
Ne
consegue che ciò preclude un esame di merito della fattispecie, malgrado che la
Camera di diritto tributario e l’Ufficio di tassazione abbiano potuto prendere
atto, in sede di ricorso e nuovamente in sede di audizione, dei redditi
conseguiti all’estero da __________ __________ negli anni 1997, 1998 e 1999 e
della relativa imposizione alla fonte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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