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Numero d'incarto:
80.2001.113
Data decisione, Autorità:
17.12.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00113
Lugano
17 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
rappr. da: __________
__________ und __________, __________
__________ __________,
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- L'Ufficio
di tassazione esponeva nella tassazione IC/IFD 1999-2000 a __________ __________
M__________ll, domiciliato a __________ in __________,
un valore locativo per la propria abitazione secondaria di __________ di fr. 32'400.- di media annua
(cfr. notifica della tassazione del 21 febbraio 2000).
Il
reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione su reclamo
del 9 luglio 2001, rilevando che non era stata fornita la prova dell'inabitabilità,
nemmeno parziale, dell'appartamento nel corso degli anni di computo 1997-98.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________, moglie del contribuente,
deceduto nel frattempo e, meglio, il 18 aprile 2001, chiede la riduzione del valore
locativo, ribadendo che l'uso dell'appartamento sarebbe stato ampiamente
pregiudicato durante tutto il periodo di computo per un sinistro (infiltrazioni
d'acqua) accaduto alla fine del 1996.
-
All'udienza
del 6 novembre 2001 il giudice ha proposto alle parti di stabilire il valore
locativo nella misura del 7.25% del valore di stima e, meglio, in fr. 28'600.-,
attribuendo nel contempo al patrocinatore della ricorrente un congruo termine
per comunicare la propria adesione al ricorso, rispettivamente per provare che
si sarebbero prodotti nuovi danni dopo il 30 aprile 1998, data in cui l'allora
patrocinatrice dei ricorrenti aveva sottoscritto un accordo con il fisco sul
valore locativo.
-
4.1.
Giusta
l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del
proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale
reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore
locativo. Anche l'uso di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg.
CC) e considerate fondi secondo l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta
conformemente alle citate norme fiscali.
4.2
La legge
non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il
vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Secondo la giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione
che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente.
Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo
le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso
immobile ad un terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere,
in linea di principio, al valore oggettivo di mercato.
4.3
Il
Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve
corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue
installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di
condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA
15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così
stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale
investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è
tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura
così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF
69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).
4.4.
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra,
applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile dei tassi prestabiliti,
che variano a seconda della vetustà della stima. Tale modo di procedere non è,
in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT
n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986
in re C.S.), anzi, in molti casi, contribuisce a meglio salvaguardarla.
4.5.
Un'eccezione
all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali
oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di
trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Aa.Vv.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, § 22 N 433 e 434, pag. 280). In altre
parole, solo impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti all'immobile,
possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT
- 4 dell' 11 febbraio 1992 in re L.P.; CDT n. 177/93 del 27 agosto 1993 in re
- B.).
4.6.
Orbene,
nel caso di specie, la ricorrente fa valere l'impossibilità di usare l'appartamento
a seguito di infiltrazioni d'acqua.
A più
riprese, il giudice ha chiesto di documentare quando nel corso del periodo di
computo (anni civili 1997-98) e, meglio, in quale data dopo il 30 aprile 1998
si è verificato il sinistro e quali sono stati gli interventi necessari per
eliminarne le conseguenze,
In
effetti, la ricorrente, per il tramite della sua patrocinatrice, aveva
acconsentito in data 30 aprile 1998 a ripristinare, dopo una drastica riduzione
durante tre anni (dal 1994 al 1996), il valore locativo di fr. 32'400.- di
media annua. In questa sede __________ __________ non ha saputo rendere verosimili le
circostanze accampate nel ricorso. Le fotografie contenute nell'incarto non
consentono di risalire alla data di quel sinistro, se quello che aveva dato
luogo alla riduzione triennale o se uno successivo. La Direzione __________ __________,
incaricata dall'attuale patrocinatore della ricorrente, di pronunciarsi sulla
situazione ha prodotto alcune fotografie da cui risultano ancora alcuni
scrostamenti del soffitto, apparentemente di poco conto, affermando inoltre che
le fotografie già prodotte all'Ufficio di tassazione sarebbero del giugno del
1998.
In queste
condizioni, solo la produzione delle fatture relative alle opere di risanamento
e la denuncia del sinistro all'assicurazione avrebbero consentito di fugare
ogni dubbio. Orbene, la ricorrente ha saputo produrre soltanto la dichiarazione
di sinistro alla __________ __________ del 20 luglio 1998, in cui gli
interventi previsti (pulizia degli scarichi, ritinteggio), venivano
quantificati in ca. fr. 800/1'000.-.
In simili
condizioni, non appare certo provato che nella tarda primavera o nella prima
estate del 1998 si sia verificato un sinistro di una portata tale da rendere
inagibile l'intero appartamento e idonea quindi ad azzerare il valore locativo
per alcuni mesi nel corso del periodo di computo.
In linea
di principio, non si giustifica quindi di dipartirsi da quanto concordato nel
verbale del 30 aprile 1998.
4.7.
Va
ricordato, in questo contesto, che, benché la legge tributaria ticinese e la
legge sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale
dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e giurisprudenza sono
concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA
17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH StG, vol.
III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo
può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare,
che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo
è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di
fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
Sebbene,
per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della
successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo
contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se
così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica (Treu und Glauben)
(Blumenstein, op. cit., p. 9).
La
dottrina più recente non ritiene che l'accordo si esaurisca in un mero atto
procedurale, osservando che nel caso dell'accordo si ha bilateralità. L'accordo
è più di una comunicazione unilaterale (decisione), poiché contiene una manifestazione
di volontà riferita ad un caso concreto: "Der Abschluss der Einigung trägt
offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus
freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von
einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen
es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw.
durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr
für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist" (Rickli, Die
Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103;
cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p.
69).
Si tratta
di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che
la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura
civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una
controversia od una incertezza circa una relazione giuridica.
L'efficacia
di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia dunque su di un vincolo
contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza
unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero
sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più
esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è
impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi
semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
4.8.
Se, come
si è detto, non si giustifica, in linea di principio, di scostarsi dall'accordo
del 30 aprile 1998, occorre nondimeno tener conto del secondo sinistro, quello
del giugno/luglio 1998. Appare quindi opportuno, per ragioni di economia
processuale, ridurre il valore locativo nei termini proposti dal giudice
all'udienza e, meglio, a fr. 28'600.-, vale a dire nella misura del 7.25% del
valore di stima.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 9 luglio 2001 è riformata nel senso che
il valore locativo viene stabilito in fr. 28'600.- di media annua e la
deduzione per spese di manutenzione in fr. 7'150.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emanazione
di nuovi conteggi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente in ragione di due terzi (fr. 320.-).
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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