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Numero d'incarto:
80.2001.112
Data decisione, Autorità:
11.10.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00112
Lugano
11 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
contribuente, di professione pilota, è domiciliato a __________ di __________
e lavora a __________ per __________.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 chiedeva una deduzione per spese di
trasporto di fr. 14'400.- di media annua e di fr. 12'160.- di doppia economia
domestica.
L’Ufficio
di tassazione aderiva solo parzialmente a queste richieste, riducendo la
deduzione per spese di trasporto a fr. 6'650.- di media annua e quella per
doppia economia domestica a fr. 10'500.- (cfr. decisione su reclamo del 16
luglio 2001).
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente che la deduzione
per doppia economia domestica sia aumentata di fr. 1'300.- e che quella per
spese di trasporto venga calcolata tenendo conto della necessità di rientrare
settimanalmente al domicilio con il mezzo di trasporto privato.
2.2.
Con
osservazioni del 13 agosto 2001 l’Ufficio di tassazione aderisce alla richiesta
di elevare di fr. 1'300.- la deduzione per doppia economia domestica. Propone invece
di respingere l’aumento richiesto per le spese di trasporto.
2.3.
All’udienza
del 4 ottobre 2001, dopo discussione, su proposta del giudice, tenuto conto
della particolarità del caso, segnatamente dell'irregolarità degli orari di
lavoro e della necessità di utilizzare diversi mezzi di trasporto per
raggiungere il domicilio, si è convenuto di stabilire:
la deduzione per doppia economia domestica in
fr. 11'800.- e
la deduzione per spese di trasporto in fr.
10'000.-.
Le parti
hanno altresì convenuto di confermare la deduzione per spese di trasporto per
il periodo successivo e di adeguare quella per doppia economia domestica,
portandola a fr. 12'200.-.
- Il
presente ricorso viene deciso dalla Camera di diritto tributario, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, nella composizione di un Giudice
unico, non essendovi da decidere né questioni di principio né questioni di
rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione
perché emetta nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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