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Numero d'incarto:
80.2001.110
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00110
Lugano
15 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2001
in materia di: riparto intercomunale
tassazione 97/98 di __________
presentato da:
__________ di __________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ & __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che per
il periodo fiscale IC/IFD 1997-98 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna
attribuiva l'intero reddito del lavoro e della sostanza al comune di __________, in cui sarebbe stato domiciliato
il contribuente __________ __________, negando che esistessero le
condizioni per procedere a un riparto con il comune di __________ (cfr. decisione su reclamo del 9 luglio 2001);
-
che il
comune di __________ con tempestivo
ricorso del 27 luglio 2001, completato il 23 agosto successivo, contesta
l'attribuzione dell'integralità dei redditi del lavoro e della sostanza al comune
di __________, chiedendo che gli stessi
vengano attribuiti in parti uguali ai comuni di __________
e di __________, come per il passato;
-
che
all'udienza del 4 ottobre 2001, svoltasi alla presenza dei rappresentanti dei Comuni
di __________ e di __________ e dell'Ufficio di tassazione di
Lugano-Campagna, dopo approfondita discussione, in considerazione della
particolarità della fattispecie venuta in essere nei bienni precedenti, su
proposta del giudice si è convenuto di considerare il contribuente ancora domiciliato
a __________ il 1° gennaio 1997,
ritenuto che i comuni avrebbero precisato la data del trasferimento, in epoca
successiva, del domicilio a __________;
-
che con
scritto del 5 ottobre 2001 il Municipio del comune di __________ comunicava a questa Camera che i comuni interessati
avevano accertato che la data del trasferimento del domicilio da __________ a __________
era l'8 aprile 1999;
-
che anche
il contribuente ha dato l'adesione a questa proposta;
-
che il
ricorso deve essere evaso conformemente a quanto convenuto all'udienza del 4
ottobre 2001 e al successivo accertamento relativo al trasferimento del
domicilio, con conseguente riforma della decisione su reclamo del 9 luglio
2001, nel senso che i redditi del lavoro e della sostanza sono attribuiti
esclusivamente al comune di __________ e
che ciò varrà anche per il successivo periodo fiscale IC/IFD 1999-2000 fino
all'8 aprile 1999, mentre che dal giorno successivo i redditi saranno attribuiti,
in virtù del cambiamento di domicilio, al comune di __________.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la
decisione su reclamo del 9 luglio 2001 è riformata nel senso che i redditi del
lavoro e della sostanza sono attribuiti al Comune di __________.
§§ Gli atti del
procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna
perché emetta la tassazione IC/IFD 1999-2000, tenendo conto del trasferimento
del domicilio da Cureglia a __________
l'8 aprile 1999.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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