AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.1
Data decisione, Autorità:
27.06.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00001
Lugano
27 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________, esercente,
dichiarava un reddito aziendale di fr. 42'330.- di media annua;
-
che nella
notifica di tassazione del 24 gennaio 2000 l’Ufficio di tassazione elevavano in
via valutativa il reddito aziendale a fr. 80'000.- di media annua;
che a
seguito del reclamo presentato dalla __________ __________ per conto del
contribuente, l’Ufficio di tassazione disponeva una verifica fiscale, che
confermava l’attendibilità del reddito aziendale esposto dall’Ufficio, che pertanto
con decisione del 18 dicembre 2000 respingeva il reclamo;
-che con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente, ora assistito dalla __________
__________, contesta nuovamente il reddito aziendale espostogli dall’Ufficio di
tassazione, chiedendo di essere sentito poiché l’Ufficio di tassazione non gli
avrebbe dato la possibilità di esprimersi sulla verifica dopo il mancato
accordo in sede di ispezione.
-che in
occasione dell’udienza dell' 8 giugno 2001, dopo ampia discussione, nel corso
della quale il contribuente e il suo rappresentante hanno preso posizione sulle
risultanze della verifica, si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in
fr. 60'000.- di media annua, tanto per il periodo litigioso in questa sede
(1997-98), quanto per il successivo (1999-2000);
- che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 18 dicembre 2000 è riformata nel senso
che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 60'000.- di media annua e gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster