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Numero d'incarto:
80.2000.99
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00099
Lugano
4 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 95/96
(intermedia) e IC/IFD 1997/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 19
giugno 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli esponeva, oltre al reddito del lavoro di
fr. 11'846.-, un reddito d'altra fonte di fr. 90'000.-.
1.2.
Assistito
dalla ____________________ __________ __________, il contribuente presentava
reclamo in tempo utile.
Il 13
aprile 2000 aveva luogo davanti all'Ufficio di tassazione di __________
-__________ un'audizione, alla quale presenziava il signor __________, titolare
della __________ __________ __________ __________.
Dopo aver
esaminato a fondo la situazione del contribuente, Ufficio di tassazione e
rappresentante del contribuente convenivano l'allestimento di una tassazione
intermedia per cambiamento di professione dal 1° gennaio 1995. Il reddito
aziendale veniva concordato, tanto per il periodo IC/IFD 1995-96 (intermedia)
quanto per il periodo successivo IC/IFD 1997-98, in fr. 30'000.-, ai quali
veniva aggiunto un reddito d'altra fonte di fr. 6'000.-.
Pertanto,
il 15 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione, conformemente agli accordi, notificava
al contribuente la decisione su reclamo IC/IFD 1995-96 (intermedia), esponendogli
i redditi concordati in sede di audizione con il suo rappresentante.
- 2.1.
Il 26
luglio 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione
IC/IFD 1997-98, in cui gli esponeva un reddito aziendale di fr. 100'000.-.
2.2.
Sempre
assistito dalla __________, __________ __________ __________, il contribuente
presentava reclamo in tempo utile.
Conformemente
all'accordo raggiunto il 13 aprile 2000, l'Ufficio di tassazione, sempre in
data 15 maggio 2000, notificava al contribuente la decisione su reclamo IC/IFD
1997-98, esponendogli i redditi concordati in sede di audizione.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ personalmente contesta la
decisione su reclamo, lamentando che essa non corrisponde ai salari conseguiti
negli anni di computo 1993-94 e che non ha nemmeno tenuto conto del prestito
ottenuto nel corso del biennio 1995-96.
-
Il
presente caso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
5.1.
Come si è
visto, nel presente caso tra le parti è stato raggiunto in data 13 aprile 2000
un accordo, che ha consentito, da un lato, di chiarire che il cambiamento di
professione (passaggio da un'attività dipendente a un'attività indipendente) si
era verificato già a decorrere dal 1° gennaio 1995 e che pertanto copriva
l'intero lasso di tempo del periodo ordinario di tassazione e, dall'altro, di
definire il reddito aziendale in fr. 30'000.- e, alla luce del dispendio, il
reddito d'altra fonte in fr. 6'000.-.
5.2.
Si pone
pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal
contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa
Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco
e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297
del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re
Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla
luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali
ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.
5.3.
Benché la
legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano
l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung),
dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate
condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt,
Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo
può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare,
che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Reimann/Zuppin-
ger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi
casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non
è possibile un accertamento esatto.
5.4.
Secondo
la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità
fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche
Massnahme (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo
aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung) dalla cui
natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti
sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto
preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden
Veranlagung [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene,
per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della
successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo
contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se
così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili
conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu
und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9).
5.5.
Questa
opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta
la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo
dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che
nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di
una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: Der Abschluss der
Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger
erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu
wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese
Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre
Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen
Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist (Rickli,
Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p.
103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59,
p. 69).
Si tratta
di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente,
che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla
figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano
una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi
autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente
accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed
invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del
procedimento di reclamo.
5.6.
Come si
vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa
fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In
tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in
ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero
sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più
esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato,
sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi
semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta
fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo
cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa
in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter
tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso (si vedano inoltre sull'inte5ra questione dell'accordo
transattivo, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T. e G. T.; CDT n.
79-81 del 3 maggio 1993 in re R. K.).
- 6.1.
Esaminando
il testo della transazione sottoscritta il 13 aprile 2000, si deve trarre la
conclusione che tra le parti, dopo aver stabilito il momento dal quale doveva
decorrere la tassazione intermedia per passaggio da dipendente a indipendente,
è stato concluso un vero e proprio accordo di portata obbligatoria.
Questa
Camera, quindi, non può che confermarne la natura vincolante e rigettare il
presente ricorso.
6.2.
A titolo
del tutto abbondanziale, questa Camera rileva che gli argomenti sommariamente
addotti dal contribuente personalmente nel ricorso, sono privi di pertinenza. I
salari e le indennità di disoccupazione conseguiti negli anni di computo
1993-94 sono del tutto irrilevanti per effetto della tassazione intermedia per
passaggio ad un'attività indipendente.
È inoltre
appena il caso di notare, a questo riguardo, che ciò ha consentito di superare
la contestazione relativa al reddito aziendale di fr. 90'000.-, che l'Ufficio
di tassazione aveva aggiunto al reddito del lavoro e di concordare il reddito
aziendale.
Né è di
rilievo sapere che nel 1995-96 sarebbero stati contratti dei debiti, perché il
rappresentante del ricorrente doveva esserne a conoscenza e quindi non poteva
non tenerne conto nel concordare reddito aziendale e reddito d'altra fonte.
Per
queste stesse ragioni anche la documentazione prodotta tardivamente dal ricorrente
il 1° luglio 2000 è ininfluente: le indennità della SUVA, le indennità di
disoccupazione e il certificato di salario, per altro già agli atti, si
riferiscono agli anni di computo 1993-94 e sono quindi superati dalla
tassazione intermedia per passaggio ad attività indipendente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
E` ammesso
il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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