AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.97
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00097
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: St. fiduciario __________. __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
13 febbraio 1995 __________ __________, nato nel 1931, __________ __________,
cedeva a __________ e __________ __________ la sua quota di partecipazione (49
azioni su cento di nominativi fr. 500.- cadauna) nella __________ __________
__________ __________, società attiva nel campo della gestione del servizio
__________.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 l'Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi
__________ un reddito di fr. 78'750.- di media annua derivante dalla suddetta
vendita azionaria, considerando che il pacchetto azionario in questione
rientrasse nella sfera del patrimonio aziendale del contribuente, poiché
l'attività svolta dalla società si situava nell'ambito dell'attività da lui
svolta a titolo indipendente (cfr. notifica della tassazione del 26 luglio
1999).
- Il
reclamo presentato dai coniugi __________ veniva respinto con decisione dell'8
maggio 2000, ribadendo che la __________ __________ __________ __________, di
cui __________ __________ era proprietario di parte delle azioni, e __________
__________ personalmente erano attivi nel medesimo ramo di attività.
(…)
Giova
ricordare che il contribuente é di professione assuntore postale, inoltre la
__________ __________, con sede a __________, contrariamente a quanto affermato
nel reclamo e nel verbale di audizione, ha come scopo principale, l'esercizio
di linee automobilistiche per il trasporto di persone e di messaggeria, quale
assuntrice __________, il trasporto di scolari e servizi calla neve in genere.
Ciò
risulta dai contenuti rilevati dal registro di commercio al momento della
costituzione della società, avvenuta il 14.12.1971.
Si
deve nel caso in esame attribuire al movente della sottoscrizione delle azioni
una notevole importanza, quando l'effettivo impiego aziendale di un bene é
incerto, mentre chiaramente rilevabile il movente, ossia il fatto di
preservarsi da una concorrenza, oppure da altri vantaggi commerciali legati
alla sua
attività indipendente, poiché il contribuente e meglio come risulta dal
rapporto della verifica fiscale esperita a suo tempo, aveva ricevuto dalle
__________ l'appalto per il trasporto di persone per cinque linee e più
precisamente:
__________ ‑__________
__________ ‑__________
__________ ‑__________
__________ ‑__________
__________ ‑__________. (…)
(…)
Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, la predetta partecipazione azionaria,
non è di proprietà della moglie, poiché, sia al momento della costituzione
della __________ __________ __________ __________., (14.12.1971), sia dal
contratto di aggiuntiva del 18.10.1995, figura esplicitamente quale
proprietario delle azioni il Signor __________ __________.
Fossero
per denegata ipotesi proprietà della moglie, poiché non sfuggirebbe alla
relativa imposizione, poiché saremmo confrontati con il passaggio di un bene
dalla sfera aziendale del marito a quella privata di proprietà della moglie (…)
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo
stralcio del reddito aziendale impostogli dall'Ufficio di tassazione per la
cessione delle azioni della __________ __________ __________ __________.
Rileva
che la __________ __________ ha svolto e svolge la propria attività nel campo
del commercio e della riparazione di autovetture, nella gestione di una stazione
di servizio con vendita di carburante e nel lavaggio di vetture e che
__________ __________ ha sempre rivestito un ruolo marginale, al punto che alcuni
anni fa si è proceduto a sviluppare maggiormente la vendita di carburanti con sostituzione
dei serbatoi e realizzazione di una stazione automatica. Rileva inoltre di non
aver mai svolto alcun tipo di attività per conto della __________ __________,
sostenendo che la sua presenza nel consiglio di amministrazione era puramente
rappresentativa.
Ribadisce
quindi in conclusione che le azioni della __________ __________ appartengono
pacificamente al patrimonio privato dei contribuenti e che l’Ufficio di
tassazione le ha sempre imposte quale sostanza privata. Fa altresì rilevare che
le azioni della __________ __________ sono state acquistate con fondi privati e
non per scopi aziendali e non sono in rapporto diretto con il raggiungimento
dello scopo aziendale.
3.2.
All'udienza
del 28 settembre 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente. In particolare il ricorrente ha prodotto
un'ulteriore memoria in cui ribadisce quanto sostenuto nel ricorso.
- 4.1.
Secondo
gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quale reddito da
attività indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa,
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo
gli articoli 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, fanno parte dei proventi da
attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza
commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in
imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione.
La sostanza commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono
interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente.
4.2.
Di
massima, devono essere adempiute le seguenti tre condizioni:
a) che
il contribuente eserciti in modo indipendente un commercio, un'industria o
un'azienda oppure eserciti una professione liberale;
b) che
abbia alienato o realizzato un bene di natura aziendale;
c) che
mediante l'operazione abbia conseguito un utile
(si
vedano in generale e con particolare riferimento alla nozione di bene
aziendale: ASA 54 45, consid. 1, 49 72, 41 115; Reich,
Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in SJZ,
vol. 80, 1984, p. 221; Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, ad
art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD, n° 93 ss., p. 120; Känzig, Wehrsteuer, ad
art. 21 cpv. 1 lett. d, n° 150, p. 362; Pichon, Fortune commerciale et fortune
privée, in RF 43 263 ss.; Höhn, Die Abgrenzung von
Vermögensertrag und Kapitalgewinn im Einkommenssteuerrecht, in ASA
50 531).
- La questione sollevata dal ricorso
in esame è già stata ripetutamente affrontata da questa Camera, che, esaminando
la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina che ad essa si è
ispirata, ha individuato innanzi tutto i caratteri che permettono di
distinguere la sostanza aziendale da quella privata ( CDT n. 301 del 10
dicembre 1991 in re R.A.; CDT n. 156 del 28 luglio 1993 in re M. G.; CDT
n. 138 del 28 luglio 1993 in re R. R.).
5.1.
La
distinzione tra bene privato e bene aziendale non é sempre chiara e
l'attribuzione di un bene specifico alla sfera privata piuttosto che a quella
commerciale, e viceversa, non sempre é di facile attuazione. Ciò vale in
particolare per i cosiddetti beni alternativi, per quei beni cioè che non
rientrano esclusivamente nell'una o nell'altra sfera di interessi. Nel novero
dei beni alternativi rientrano anche le quote di partecipazione a società di
persone e le azioni di società di capitali (cfr. Reich, Die Abgrenzung von
Geschäftsund Privatvermögen im Einkommensteuerrecht, in SJZ, vol.
80, 1984, p. 222; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD, n°
151, p. 362; inoltre, StE 1987 B 23.2 Nr. 4; StE 1996 B 23.2 Nr.
17, consid. 5).
A partire
dalla decisione di principio emessa del Tribunale federale sulla distinzione
tra sostanza privata e sostanza aziendale (DTF 70 I 257), dottrina e
giurisprudenza distinguono tra sostanza aziendale necessaria e sostanza privata
necessaria. La prima é costituita da beni economici che per caratteristiche e
destinazione concreta appaiono necessari e indispensabili alla realizzazione
dello scopo commerciale. La loro appartenenza al patrimonio aziendale si evince
direttamente dalla destinazione e funzione loro conferita nell'azienda (ad es.
macchinari, fabbricati ma anche debitori o creditori). Rientrano, invece, nel
patrimonio privato tutti quei beni che sono destinati esclusivamente al fabbisogno
privato (ad es. abiti, mobili, gioielli, immobili adibiti ad uso privato).
Sono, di contro, beni alternativi e possono quindi essere assegnati sia alla
sfera privata che a quella commerciale, tutte quelle cose, diritti o beni
economici che a motivo della loro peculiarità e della loro destinazione non
sono in connessione diretta e immediata con il raggiungimento dello scopo
aziendale, ma neppure appaiono destinati esclusivamente a coprire un fabbisogno
privato (cfr. Reich, op. cit., p. 222 s.). Come già si è detto, le quote
di partecipazione a una società anonima costituiscono indiscutibilmente un bene
alternativo e possono quindi far parte sia del patrimonio aziendale che di
quello privato (cfr. StE 87 B 23.2 Nr. 4).
5.2.
Partendo
dai principi giurisprudenziali sopra enunciati, dottrina e giurisprudenza hanno
elaborato i criteri che definiscono l'appartenenza dei beni alternativi all'una
o l'altra sfera di interessi.
Secondo
costante giurisprudenza, l'assegnazione deve avvenire secondo criteri oggettivi,
operando una valutazione e un apprezzamento dell'insieme delle condizioni e
delle circostanze particolari.
A tale
proposito, come meglio si vedrà in seguito, la provenienza dell'attivo in questione
o il modo in cui viene contabilizzato non rivestono importanza determinante.
Determinante é piuttosto la destinazione conferita al bene in questione
nell'azienda. Di conseguenza é sempre considerato appartenere alla sostanza aziendale
qualsiasi bene acquistato a scopi commerciali e che serve direttamente o
indirettamente all'azienda (cfr. DTF 94 I 464; ASA 44 p. 205; StE
1991 B 23.2. Nr. 9; Reich, op. cit., p. 227, Nr.
5).
Il Tribunale federale ha così incluso nella sostanza commerciale del
titolare di una ditta individuale la partecipazione determinante al capitale
azionario di una società anonima perché entrambe le aziende facevano parte
dello stesso ramo di attività ed erano soggette a direzione unica (cfr. ASA
49 p. 72 ss.). Alla stessa conclusione é giunto nel caso di un contribuente
che, oltre ad essere titolare di un grosso commercio del fieno, d'un importante
allevamento di maiali di ingrasso e di un'impresa di trasporti, gestiva
accessoriamente un'azienda agricola. Il Tribunale federale ha sottolineato che
lo stretto legame esistente tra attività principale e accessoria fa sì che i
beni legati a quest'ultima rientrino nel suo patrimonio aziendale (cfr. ASA
54 p. 44 ss.). Ha pure considerato assoggettabile all'imposta sui profitti in
capitale il notaio che partecipa con un architetto e dei costruttori edili a
delle società immobiliari, al fine di occuparsi della redazione dei rogiti e
della futura amministrazione degli stabili (cfr. ASA 41 p. 117 ss.).
5.3.
A sua
volta il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, applicando criteri sostanzialmente
analoghi a quelli in vigore in materia di IFD e di IC-TI (StE 1991 B
23.2. Nr. 9), ha ritenuto che il criterio determinnate per assegnare un bene
alternativo alla sostanza privata o commerciale consiste nel fondare la decisione
sulla volontà del contribuente oggettivamente manifestata e realizzata (StE
1991 B 23.2 Nr. 9, consid. 3a; Reich, op. cit.,
p. 226). Il modo in cui un attivo é contabilizzato
assurge così a indizio di una certa rilevanza, anche se non determinante, della
volontà del contribuente (Reich, op. cit., p. 226; StE 1996 B
23.2 Nr. 17, consid. 4; inoltre, con riferimento alla deduzione delle perdite, ASA
63 - 1994 - p. 37 = RF 1993 p. 524 = RDAF 51 / 1995 p. 30).
- 6.1.
Venendo
all'esame della fattispecie, l'argomento principale che i ricorrenti adducono a
sostegno della loro tesi è che la sua partecipazione nella __________
__________ __________ __________ è sempre stata da loro dichiarata nell’elenco
titoli quale sostanza privata e non è mai stata inclusa nel bilancio della
ditta individuale, manifestando così la propria volontà di considerare e di
mantenere nel patrimonio privato la partecipazione. I ricorrenti rilevano
inoltre che la presenza di __________ __________ nel consiglio di amministrazione
della __________ __________ __________ __________ era puramente rappresentativa
e non ha mai comportato lo svolgimento di mansioni direttive. Avvertono infine
l’assenza di un qualsiasi elemento funzionale della partecipazione
dell’azienda, malgrado lo scopo della società iscritto a RC fosse analogo.
6.2.
Si
tratta, pertanto, di valutare nel loro complesso gli indizi presenti, in modo
da poter definire quali siano preponderanti e da attribuire così all’una o
all’atra sfera le azioni possedute dal ricorrente.
La
dottrina, ispirandosi ai criteri delineati dalla citata giurisprudenza del
Tribunale federale, ha riassunto così la regola che permette di delimitare le
due categorie di beni: si è in presenza di beni aziendali solo quando sono
integrati entrambi i presupposti seguenti:
-
acquisto
dei beni a fini aziendali, cioè con l'intenzione di destinarli ad uso aziendale;
-
effettivo
uso dei beni per l'azienda.
In caso
contrario, si deve concludere che si è in presenza di beni privati, se nessuno
dei due presupposti è dato (Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 219).
6.3.
Nel
presente caso non è facile ricostruire l’ intenzione, ovvero la volontà
oggettivamente manifestata e realizzata dal ricorrente al momento dell’acquisto
della partecipazione nella __________ __________ __________ __________.
È
comunque fuor di dubbio che __________ __________ ha dato vita alla società,
partecipando nel 1971 alla sua costituzione ed entrando sin dall’inizio a far
parte del consiglio d’amministrazione. E altrettanto certo è che la neocostituita
società nel 1971 aveva per scopo l’esercizio di linee automobilistiche per il
trasporto di persone e di messaggeria quale assuntrice __________, il trasporto
di scolari e il servizio calla neve. Questo scopo non è stato modificato negli
anni, anche se i ricorrenti pretendono che di fatto la società abbia assunto un
diverso indirizzo, realizzando una stazione di distribuzione della benzina che
avrebbe vieppiù acquistato importanza soverchiante rispetto alle altre attività
della società.
Tale
argomento è tuttavia privo di pregio. Infatti, non appena si consultino i conti
economici e i bilanci della __________ __________ __________ __________, ci si
avvede che l’attività di assuntrice postale è nettamente predominante, quasi
esclusiva. Ancora nel 1999, così come negli anni precedenti, la stragrande
maggioranza delle entrate proveniva dall’assuntorato postale. Lo si evince
chiaramente dall’ammontare dei ricavi e dei costi salariali.
È quindi
del tutto manifesta l’affinità, per non dire addirittura l’identità
dell’attività della ditta individuale di __________ __________ e di quella
svolta dalla __________ __________ __________ . Entrambe erano e sono
attive quali assuntrici postali: la ditta individuale del ricorrente nella zona
della Valle , delle __________ e dell’, ma anche sulla
tratta __________ -; la __________ __________ __________ __________
in quella della Valle __________, segnatamente dell’alta valle, fino a
__________ risp. a __________ __________.
6.4.
Questa
circostanza appare oggettivamente decisiva e colloca in secondo piano gli altri
indizi. Si deve convenire con l’Ufficio di tassazione che la partecipazione
alla __________ __________ __________ __________, attraverso il possesso di praticamente
metà del pacchetto azionario, rafforzava __________ __________ nella sua
posizione di assuntore postale, non da ultimo nei confronti della concorrenza,
garantendogli altre linee rispetto a quelle concesse in esercizio dalle
__________ alla sua ditta individuale. La partecipazione azionaria gli
consentiva quindi, più in generale, di stabilire, ove ve ne fosse stato
bisogno, relazioni economiche e commerciali o altre forme di reciproca collaborazione.
Vero è
che __________ __________ sostiene che la sua presenza nel consiglio
d’amministrazione della __________ __________ __________ __________ era di mera
rappresentanza. Non va tuttavia trascurato il fatto che egli deteneva praticamente
la metà del pacchetto azionario e che il suo peso non era quindi trascurabile
qualora fosse stato necessario prendere determinate decisioni.
Da queste
circostanze, se valutate da un punto di vista oggettivo, si ricava, al di là
delle intenzioni soggettivamente conclamate, quale fosse la verosimile volontà
del contribuente al momento della costituzione della società e della
sottoscrizione da parte sua della metà del pacchetto azionario.
Da un
profilo oggettivo, il nesso funzionale, strumentale tra l’attività del
contribuente quale titolare della ditta individuale
e la partecipazione azionaria appare quindi acquisito.
6.5.
Al
cospetto di tali circostanze non può quindi essere attribuita rilevanza
determinante al modo di contabilizzazione della partecipazione. Vero è che essa
è sempre stata dichiarata dal ricorrente come bene privato. Non va infatti
dimenticato che il problema della qualifica della partecipazione non si era mai
posto prima della sua cessione a signori __________.
È proprio
in questa occasione che ci si è trovati confrontati per la prima volta al quesito
di sapere se la partecipazione ceduta fosse da considerare aziendale per la
stretta affinità dell’attività della società partecipata con quella della ditta
individuale.
6.6.
La
situazione, nel caso in esame, non appare sostanzialmente diversa da quella
giudicata da questa Camera nel caso A. R. (CDT n. 301 del 10 dicembre
1991), in cui era stata affermata la natura aziendale di partecipazioni
azionari per la stretta connessione tra l'attività esercitata dal ricorrente e
l'attività svolta dalle società anonime nel campo del commercio all'ingrosso di
pelli e pellicce, rispettivamente nel commercio dello stesso tipo di merce.
6.7.
A mente
di questa Camera, malgrado l’esistenza di indizi, quali in modo di contabilizzazione,
che per un certo verso permetterebbero di considerare privata la partecipazione
alla __________ __________ __________ __________, ve ne sono altri, in particolare
l’affinità, lo stretto legame delle due attività nell’ambito dell’assuntorato
postale, che fanno apparire preponderante la tesi della natura aziendale della
partecipazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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