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Numero d'incarto:
80.2000.75
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00075
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, divorziata, madre di due figli, __________ nata nel 1974 e
__________ nato nel 1978, di professione __________, chiedeva nella dichiarazione
d'imposta 1999-2000 che le venisse concessa per l'IC e l'IFD la deduzione per
figli a carico e per la sola IC anche la deduzione per figli agli studi.
Nella
notifica di tassazione del 17 gennaio 2000 l'Ufficio di tassazione negava alla
contribuente le suddette deduzioni.
Con
tempestivo reclamo del 20 gennaio 2000 __________ __________ rinnovava per
l'imposta cantonale la richiesta di deduzione per figli a carico e per figli
agli studi, argomentando che __________ era studente presso __________
__________ __________ __________ __________ __________ a __________ e
producendo una conferma della scuola datata 16 agosto 1999.
Con decisione
del 10 aprile 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva nuovamente la richiesta,
rilevando che determinante per la concessione delle chieste deduzioni è la
situazione all'inizio del periodo fiscale e che il 1° gennaio 1999 Mattia
svolgeva attività lucrativa in qualità di __________.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone per l'imposta
cantonale la richiesta di deduzione per figli a carico e per figli agli studi,
argomentando che __________ era stato iscritto alla __________ di __________
fino a metà 1998 e che in seguito nell'attesa di iscriversi a __________
__________ __________ __________ __________ __________ a __________ ha svolto un'attività
lavorativa che deve essere considerata del tutto sporadica, occasionale. Produce
nuovamente una conferma d'iscrizione del 16 agosto 1999 della Scuola __________
di __________.
-
3.1.
Secondo
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 6’200.- franchi.
Secondo
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LIFD Sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede,
5'100.-.
La deduzione
è stabilita secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento
(cfr. art. 35 cpv. 2 LIFD e art. 34 cpv. 3 LT).
3.2.
Secondo
l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio
fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una
scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di
5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato
tenuto conto dei costi supplementari sopportati».
Il
decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle
persone fisiche, valido per il periodo
fiscale 1999-2000, del 27 ottobre 1998, all’art. 10 stabilisce che le deduzioni
ammontano a:
§
fr. 800.-- se il
figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
§
fr. 3’100.-- se il
figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o
corsi di formazione nel Cantone;
§
fr. 5’600.-- se il
figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o
corsi di formazione fuori Cantone.
Il
Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano
ad un esame riconosciuto.
Inoltre,
per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi, è determinante
la situazione all'inizio del periodo fiscale, sia per quanto concerne la
frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per
quanto concerne il versamento del sussidio.
Trattandosi
di un complemento alle deduzioni sociali viene considerata la situazione
personale del contribuente al momento dell'accertamento fiscale cioè quella
relativa al periodo fiscale e non al periodo di computo che serve per la
valutazione del reddito netto (non ancora realizzato e conosciuto nel periodo
di tassazione) (cfr. Circolare n. 11/4 dell'8 aprile 1991 dell' Amministrazione
cantonale delle contribuzioni).
3.3.
Questa
Camera ha nondimeno precisato che, ad evitare, con una interpretazione rigorosa
riferita soltanto alla data di inizio del periodo fiscale, la deduzione deve essere
concessa quando all'inizio del periodo il dante diritto non risulta ancora
iscritto ad una scuola, ma appare in modo evidente che egli non ha mai perso la
qualifica di studente e che l'iscrizione è avvenuta per motivi amministrativi
solo dopo l'inizio del periodo ma senza soluzione di continuità (cfr. CDT
n. 39 del 2 marzo 1989 in re M. J.).
3.4.
3.4.1. Va
infine rilevato, per costante giurisprudenza, che questa Camera ha già avuto
modo di decidere che la deduzione per figli agli studi non può essere ammessa
quando il figlio è in grado di mantenersi da sé.
La
deduzione può infatti essere concessa solo nella misura in cui la capacità economica
del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute
per i figli. Altrimenti si creerebbe un arbitrario privilegio per una categoria
di persone, fondato sulla mera circostanza che esse hanno figli di età non
superiore ai venticinque anni (CDT n. 112 del 21 giugno 1993 in re M.E.
B.). Il Tribunale federale ha pertanto stabilito che il contribuente ha diritto
alla deduzione per figli quando spende per il loro sostentamento una somma pari
almeno a quella concessa in deduzione (ASA 37, p. 213 ss.). Per il
Tribunale amministrativo di Berna, p. es., se il figlio dispone di un reddito
che copre almeno la metà del suo fabbisogno, i genitori perdono il diritto alla
deduzione per figli (StE 1990, B 29.3, nr. 7). Da tutte le soluzioni
esaminate si perviene comunque alla conclusione che, in considerazione del
fatto che le deduzioni sociali sono concesse in una misura forfetaria - a
differenza delle altre deduzioni, che si fanno in base alle spese
effettivamente sostenute - occorre evitare che possano beneficiarne anche
contribuenti che sostengono spese per figli in una misura irrisoria.
3.4.2. Questa
Camera ha così avuto modo di negare la deduzione per figli agli studi quando il
dante diritto ha interrotto gli studi accademici e si è impiegato per un
periodo di tempo determinato (sei mesi) presso una compagnia d'assicurazione
per poi seguire un corso di lingue e iscriversi di nuovo all'università. Dal
compenso ricevuto si evinceva che si trattava di un vero impiego e non di un
semplice stage (CDT n. 110 del 17 maggio 1991 in re L. D. e M.).
Analogamente,
la deduzione per figli e per figli agli studi non è stata concessa a un
contribuente il cui figlio apprendista percepiva un salario mensile (fr.
1'600.-) sufficiente per far fronte al proprio sostentamento (per tutte: CDT
n. ..__________ del 7 maggio 1998 in re Pa).
- Dall'incarto
fiscale della ricorrente risulta chiaramente che __________ ha cessato gli
studi alla __________ di __________ a metà 1998 per poi riprenderli più di un
anno dopo, il 25 ottobre 1999, alla __________ __________ __________ __________
__________ __________ a __________, come risulta dalla conferma della scuola
stessa di data 16 agosto 1999.
Dal 28 di
agosto del 1998 il figlio della ricorrente, come risulta dall'incarto fiscale
personale, lavorava presso lo studio __________ __________ __________ e __________
con un salario mensile lordo di ca. fr. 2'250.- mensile (salario lordo dal 28
agosto al 31 dicembre 1998: fr. 9'027.-).
In simili
condizioni si deve ammettere che vi sia stata soluzione di continuità, durata
oltre un anno, del corso di studi di __________ __________. Sotto questo
profilo, la sua situazione è assai distante da quella giudicata in CDT
n. 39 del 2 marzo 1989 in re M. J., in cui le vacanze scolastiche tra un anno e
l'altro si situavano a cavallo delle festività di fine anno e la ripresa
dell'attività scolastica era prevista all'inizio di febbraio.
__________ non può essere considerato studente al 1° gennaio 1999 e nemmeno a
carico della ricorrente, non appena si consideri che percepiva a quell'epoca e
ha percepito verosimilmente per almeno un anno un salario lordo superiore a
quello di un apprendista all'ultimo anno (cfr. consid. 3.2.4.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFA
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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