AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2000.57
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00057
Lugano
10 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2000
in materia di: IC 1999/2000
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ convive con __________ __________ e con i due figli, __________
__________, nata nel 1986 e __________, nato nel 1992.
Nella
notifica di tassazione 1999-2000, confermata con decisione su reclamo del 13
maggio 2000, l'Ufficio di tassazione stabiliva il reddito imponibile della
contribuente in fr. 32'949.- al quale applicava, per stabilire l'imposta
dovuta, l'aliquota B.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________, contesta l'applicazione
dell'aliquota B, rilevando di essere nubile, di avere due figli a carico e di
essere sempre stata trattata come famiglia monoparentale.
2.2.
Nelle sue
osservzioni del 31 maggio 2000, la Divisione delle contribuzioni si rimette al
giudizio della Camera.
- A
partire dalla sentenza Hegetschweiler (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p.
443 = ASA 53 p. 365), il Tribunale federale ha affermato il principio
che alle coppie coniugate ed ai concubini dev'essere assicurata la parità di
trattamento ed ha prescritto al legislatore cantonale di non imporre i coniugi
in modo più oneroso di due concubini che guadagnano ciascuno la metà del
reddito.
3.1.
Nella
citata sentenza, l'Alta Corte federale aveva costatato l'in-costituzionalità
della legislazione zurighese; tuttavia, ritenuto che il ricorso di diritto
pubblico ha un mero effetto cassatorio, si era poi domandata se potesse
annullare le norme incriminate. Temendo che in caso di annullamento avrebbe
potuto essere applicata la disciplina precedente, ancor meno soddisfacente, aveva
poi rinunciato all'annullamento. Aveva d'altronde sottolineato che ammettendo
il ricorso sarebbe stata costituita una nuova disparità, fra i coniugi che
conseguono un solo reddito, non interessati dall'annullamento delle norme
zurighesi, e quelli che ne conseguono due, come i ricorrenti.
3.2.
Un'interpretazione
letterale della sentenza Hegetschweiler sem-bra imporre ai cantoni di applicare
uno splitting totale (Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés
et des concubins, Losanna 1992, p. 35). Tuttavia, nelle
successive sentenze sullo stesso tema, il Tribunale federale ha attenuato tale
rigida giurisprudenza, mostrando la volontà di non sostituirsi al legislatore
ma di lasciargli la scelta del correttivo (cfr. DTF 112 Ia 311 e ASA
58 p. 74).
3.3.
Nel 1991,
per la prima volta, il TF ha accolto un ricorso fondato sulla sentenza Hegetschweiler
(ASA 60 p. 279 = RF 48 p. 86 = StE 1992 A 21.11 n. 33). Ha
dato ragione a due coniugi, genitori di un bambino, che si lamentavano di
essere svantaggiati rispet-to a due concubini nella stessa situazione
famigliare e finanzia-ria. Costatato che vi era effettivamente una differenza
del 27,7% tra l'imposta dei ricorrenti e quella dei concubini, ha stabilito che
tale disparità era in contrasto con l'art. 4 CF.
Con una
sentenza del 24 gennaio 1992, poi, l'Alta Corte federa-le, ribadito il principio
per cui il legislatore cantonale non deve creare disparità di trattamento fra coniugi
e concubini, ha accol-to il ricorso di un concubino ginevrino, che manteneva
con il reddito del suo lavoro i figli avuti con la sua compagna, e che era
stato tassato come celibe (DTF 118 Ia 1). Nella fattispecie, il ricorrente
doveva mantenere sia la compagna sia il figlio comu-ne, ma gli era stata
rifiutata sia la deduzione dei contributi ver-sati a favore del figlio, non
essendo un contribuente divorziato o separato, sia la deduzione per figli. Il
Tribunale federale riteneva che fosse, in tal modo, violato l'art. 4 CF, ma
rimetteva all'autori-tà ginevrina il compito di trovare una soluzione che
tenesse conto della diminuita capacità contributiva del ricorrente.
3.4.
Nel 1994,
la II Corte di diritto pubblico ha emesso una nuova sentenza sull'annoso
problema in discussione (sentenza del 18 novembre 1994, in DTF 120 Ia
329-342). I ricorrenti, coniugi con due figli, con un reddito di fr. 300'000.–
all'anno ed una sostanza di fr. 500'000.–, lamentavano di pagare il 17% di
imposte in più rispetto ad un'analoga coppia di concubini.
3.4.1.
Riconosciuto
che la giurisprudenza introdotta nel 1984 con la sentenza Hegetschweiler si
applica –- come affermato in DTF 118 Ia 1 – anche alle coppie di coniugi
con figli, le quali non de-vono pertanto essere imposte in modo più gravoso di
una cop-pia non coniugata con figli, nella nuova decisione i giudici fede-rali
sottolineano peraltro come la loro giurisprudenza abbia sempre rilevato l'ampio
margine di apprezzamento di cui deve disporre il legislatore cantonale nella
realizzazione del postulato dell'imposizione secondo la capacità contributiva.
Differenti ca-tegorie di contribuenti devono infatti essere prese in
considera-zione contemporaneamente se non si vuole imporre un gruppo di
contribuenti a danno di un altro: volendo garantire la parità di trattamento
nel quadro di una comparazione tra due categorie di contribuenti, il legislatore
corre il rischio di creare nuove dispari-tà di trattamento (DTF 120 Ia
333, consid. 3, con riferimento a DTF 118 Ia 1, p. 4 consid. 3c). Inoltre, la
comparabilità delle fat-tispecie è limitata. L'imposizione in base al principio
di capacità contributiva deve tenere conto sia dei beni economici a
disposi-zione dei contribuenti per coprire il loro fabbisogno sia della loro
situazione personale. Non è dunque possibile stabilire con pre-cisione di
quanto l'imposta deve progredire allorché il reddito aumenta di un certo
ammontare, trattandosi in tal caso di una questione da risolvere in base a
considerazioni sociali e di poli-tica finanziaria. Per quanto sia più facile,
anche la comparabilità sul piano orizzontale – cioè tra gruppi di contribuenti
(coniugati, celibi, con e senza figli, soli o con un'economia domestica
co-mune) con uguale capacità contributiva – è tuttavia limitata, data la
difficoltà di stimare i vantaggi derivanti dallo stato civile (p. es. le
pretese in materia di assicurazioni sociali). Tutte queste con-siderazioni
impongono al giudice costituzionale, secondo il Tri-bunale federale, una certa
prudenza (DTF 120 Ia 334, consid. 3).
3.4.2.
In una
successiva considerazione, il Tribunale federale osserva che, concentrando la
propria attenzione sulla comparazione fra coniugi e concubini, la sentenza Hegetschweiler
aveva omesso di confrontarsi con la categoria dei veri celibi, cioè quelli che
vi-vono soli. La situazione di questi ultimi non può tuttavia essere
trascurata, rappresentando essi il 32% delle economie domesti-che svizzere.
Ebbene, nella nuova sentenza del 1994, i giudici di Losanna osservano che la
necessità di considerare il c.d. «effetto di sinergia», per il quale i costi di
mantenimento di una coppia diminuiscono a causa della comune economia
domestica, potrebbe anche mettere in discussione il principio affermato nella
sentenza Hegetschweiler, secondo cui è incostituzionale un onere fiscale
supplementare a carico di una coppia di coniugi, giustificato dalle economie
derivanti dalla comune economia domestica, nella misura in cui tale vantaggio
non sia preso in considerazione anche nel caso di una coppia di concubini (DTF
120 Ia 335, consid. 4a, con riferimento a DTF 110 Ia 21e 23).
3.4.3.
La II
Corte di diritto pubblico osserva quindi che, affermato il principio per cui
l'onere fiscale di una coppia di coniugi non deve superare quello di una coppia
di concubini, ognuno dei quali consegue la metà del reddito, la sentenza
Hegetschweiler non ha tuttavia mai chiarito come debba concretamente essere
effet-tuata la comparazione. Nelle sue decisioni successive al 1984, il
Tribunale federale ha esaminato infatti l'onere fiscale da due punti di vista:
• nel
quadro del controllo astratto delle norme, ha esaminato in modo generale come
l'onere fiscale dei coniugi si ripartisca in rapporto ai concubini, tenendo
conto della diversa situazione in cui gli uni e gli altri si trovano;
• nel
quadro del controllo concreto delle norme, ha invece com-parato la situazione
specifica delle coppie coniugate con quella dei concubini che si trovano nella
stessa situazione finanziaria e familiare, per stabilire concretamente se un
onere fiscale supplementare si rivelasse inammissibile; nel caso di un ricorso
di una coppia di concubini, ha persino esaminato la legislazione cantonale per
verificare se non comporti in modo generale un'imposizione più gravosa e
sistematicamente sfavorevole per uno dei concubini.
Osservato
che, nella misura in cui un'assoluta parità di tratta-mento non può essere
raggiunta, basta che la legislazione non comporti in modo generale
un'imposizione più onerosa e siste-maticamente svantaggiosa di un gruppo
particolare di contri-buenti, il Tribunale federale conclude che l'onere
fiscale deve allora essere esaminato tenendo conto dell'insieme delle
circo-stanze, senza limitarsi alla situazione del ricorrente (DTF 120 Ia
337, consid. 4c).
3.4.4.
Discostandosi
poi da quanto stabilito nella decisione del 1984, ove si parlava di un margine
di tolleranza del 10%, il Tribunale federale nega, ora, che si possano tracciare
limiti precisi all'in-terno dei quali l'onere fiscale tra due gruppi di
contribuenti do-vrebbe situarsi per poter essere ancora giudicato
costituzionale (DTF 120 Ia 337 , consid. 4d).
3.4.5.
Alla luce
delle descritte premesse, la citata sentenza dell'Alta Corte conclude che il
maggiore onere fiscale a carico dei co-niugi rispetto a due concubini in pari
condizioni è condizionato dal sistema fiscale ed è pertanto inevitabile, dal
momento che nessuna legge fiscale né cantonale né federale considera i
con-cubini come una categoria particolare di contribuenti. Il cumulo dei
fattori imponibili dei coniugi e l'imposizione separata dei concubini,
combinata con delle aliquote progressive, comportano infatti necessariamente
che le coppie in cui un solo partner lavora siano svantaggiate finché vivono in
concubinato e vedano la loro situazione migliorare con il matrimonio, mentre,
quando entrambi i partners lavorano, essi sono avvantaggiati se vivono in
concubinato (DTF 120 Ia 338, consid. 4e).
3.4.6.
Passando
ad esaminare concretamente la legge tributaria zuri-ghese, alla luce di
comparazioni dell'onere fiscale dei diversi gruppi di contribuenti, il
Tribunale federale ha rilevato che l'ag-gravio fiscale a carico dei concubini
rispetto ai coniugi raggiun-ge comunque al massimo il 6,2% ed è giustificabile
se si consi-derano i vantaggi di cui godono i coniugi (prestazioni della
pre-videnza sociale e personale, pretese nell'ambito del diritto pa-trimoniale
e successorio) (DTF 120 Ia 340, consid. 5c).
3.4.7.
Spostando
poi la propria attenzione sul caso del ricorrente, la II Corte di diritto pubblico
ammette che lo svantaggio per i coniugi è maggiore nel caso dei coniugi con
figli; osserva quindi che, applicando coerentemente la propria giurisprudenza,
in partico-lare la sentenza del 1° marzo 1991 (ASA 60 p. 279, citata
supra, consid. 3.3.), si imporrebbe nella fattispecie l'accoglimento del ricorso.
A questo punto però, i giudici losannesi attirano l'atten-zione su un aspetto
che, a loro avviso, era stato ignorato nella sentenza del 1991. Il legislatore
non deve porre in primo piano, infatti, la comparazione tra coniugi e concubini
con figli, bensì quella tra coniugi e concubini senza figli, giacché i
concubini con figli sono molto rari e rappresentano appena il 2,8% delle coppie
con figli. La considerazione proposta nella sentenza del 1991, secondo cui i
figli di coppie di concubini non sono tanto rari da giustificare una rinuncia
ad una comparazione con tale tipo di economia domestica, deve allora essere
respinta. Ne consegue che, per calcolare le imposte di una coppia coniugata con
figli, la comparazione non deve essere effettuata in primo luogo sull'onere
fiscale delle coppie non coniugate con figli, bensì su quello di altri gruppi
di contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza figli. Se, dunque,
il legislatore fiscale tollera un onere fiscale supplementare per i coniugi che
si trovano nella condizione del ricorrente in confronto con le famiglie
relativamente molto meno numerose che vivono in concubinato, non vi è nulla da
eccepire sotto il profilo dell'art. 4 cpv. 1 Cost. fed. Il Tribunale federale
ha dunque respinto il ricorso dei coniugi zurighesi, osservando che il Canton
Zurigo impone in modo appropriato le persone sole (con o senza figli) in
rapporto alle coppie coniugate (DTF 120 Ia 342, consid. 6).
3.5.
La
dottrina sottolinea in modo pertinente come, senza affermarlo esplicitamente,
il Tribunale federale si sia allontanato, con la sua sentenza del 1994 in
materia di imposizione dei coniugi e dei concubini, dai princìpi affermati
nella sentenza di dieci anni pri-ma (Pfister, Zehn Jahre Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Ehegatten-Besteuerung, in ASA 63 pp. 714-726; Locher, Bedauerlicher Rückschritt bei der Ehegattenbesteuerung, in recht
1995 pp. 162-174, in particolare p. 171). Sebbene affermi di discostarsi
formalmente solo dalla sentenza del 1° marzo 1991, e ribadisca anzi
espressamente il principio per cui coniugi non devono essere imposti in modo
più gravoso di concubini in analoghe condizioni, l'Alta Corte perviene poi a
giustificare il contrario. Ammette cioè la costituzionalità di inevitabili
differen-ze nell'imposizione, senza precisare quale gruppo debba sop-portare le
conseguenze di tali inevitabili incongruenze; comun-que, l'onere fiscale
dovrebbe essere valutato con riferimento al-l'insieme delle circostanze e non
limitandosi ad esaminare la situazione del ricorrente. È completamente
scomparsa l'affer-mazione, presente in sentenze precedenti, secondo cui
even-tuali inevitabili differenze nell'imposizione devono avvantaggiare i
coniugi piuttosto che i concubini. Non solo, ma i giudici federali sembrano
attribuire pure al legislatore fiscale il compito di com-pensare, favorendo i
concubini, gli svantaggi che essi patiscono in altri settori del diritto, in
particolare in quello delle assicura-zioni sociali, in quello patrimoniale ed
in quello successorio (Pfister, op. cit., pp. 721-722). Alois Pfister,
che era giudice fe-derale ai tempi della sentenza Hegetschweiler, manifesta
inoltre sorpresa dinanzi all'affermazione per cui, anche nel caso in cui viene
impugnata una decisione individuale, non devono essere verificate la posizione
specifica del ricorrente e la singola di-sposizione che lo discrimina, ma il
giudice si deve limitare ad un controllo generale dell'ordinamento fiscale. Se
dunque il giudice ritiene che la ripartizione dell'onere fiscale fra i gruppi
di contri-buenti è «inoppugnabile», allora le norme sul calcolo dell'impo-sta
sono considerate globalmente costituzionali, anche se in rari casi particolari
conducono ad una accresciuta imposizione di un gruppo nella misura del 10% e
oltre, in contrasto quindi con il principio di capacità contributiva (Pfister,
op. cit., p. 723). Lo stesso autore fa inoltre notare come, pretendendo di
comparare fra loro coniugi con figli, da un lato, e persone sole senza figli,
anziché concubini con figli, dall'altro, il Tribunale federale finisca per
esigere un confronto fra gruppi strutturalmente diversi, sen-za d'altra parte
spiegare come le disparità possano essere ri-condotte ad una comparazione e
senza neppure procedere esso stesso ad una simile comparazione. Pfister ritiene
invece che sarebbe corretto comparare i coniugi con figli con due persone sole,
ognuna delle quali ha un figlio e percepisce la metà del reddito dei coniugi.
Ciò equivale strutturalmente a una compa-razione con una coppia di concubini
con due figli e con reddito uguale. Osserva, d'altronde, che il legislatore non
dovrebbe te-ner conto della frequenza dei diversi tipi di economia domestica,
per il fatto che il numero di membri del gruppo cui taluno appar-tiene non ha
nulla a che vedere con la capacità contributiva del singolo e non rappresenta
un argomento ragionevole per la mi-sura della sua imposizione (Pfister,
op. cit., p. 725). L'ex-giudice conclude le sue considerazioni rilevando che le
differenze nel-l'imposizione di coniugi e concubini a svantaggio dei coniugi
con figli indica l'esistenza di un errore nel sistema. La ragione deve
ricercarsi, a suo avviso, nei vantaggi fiscali di cui gode la perso-na sola che
mantiene un bambino nella propria economia do-mestica, sebbene viva in concubinato:
oltre a beneficiare di maggiori deduzioni, gli viene applicata l'aliquota più
favorevole. Ottiene cioè, per il fatto di mantenere un figlio nella propria
eco-nomia domestica, gli sgravi previsti per i coniugi. Ciò non signi-fica,
peraltro, secondo l'autore citato, che siano ingiustificati i vantaggi di cui
gode la persona sola, mentre forse sono i coniugi a ricevere sgravi troppo
modesti per il fatto di mantenere figli (Pfister, op. cit., p. 726).
- 4.1.
Dopo la
sentenza Hegetschweiler, sono diversi i sistemi che i legislatori cantonali
hanno adottato per compensare il sovracca-rico fiscale che deriva dal cumulo
dei redditi dei coniugi: doppia scala delle aliquote, splitting, deduzioni
personali, sistema del quoziente familiare (Canton Vaud) (cfr. Masmejan-Fey,
op. cit., p. 123). Il Canton Ticino ha adottato la doppia scala delle
aliquo-te. Il Consiglio di Stato aveva infatti esaminato attentamente i
vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni possibili (cfr. Messaggio n.
__________ del 26 settembre 1984), scartando sia l'im-posizione individuale dei
coniugi perché inidonea a risolvere il problema delle famiglie con un solo
apportatore di reddito, sia lo splitting, perché criticato dalla dottrina e perché muove da falsi
presupposti, sia l'aumento delle deduzioni in cifre assolute, per-ché
favorisce, in considerazione della progressione delle aliquo-te, in modo particolare
i redditi elevati, sia la deduzione percen-tuale dalle imposte dei coniugi in
ragione della conseguenza sul gettito d'imposta. L'esecutivo cantonale aveva
così aderito, co-me era sua facoltà, alla proposta di rivedere la scala delle
ali-quote, (re)introducendone una doppia: una scelta non nuova, come si vedrà
in seguito.
A sua
volta, la speciale Commissione del Gran Consiglio, esa-minando il Messaggio del
Consiglio di Stato, aveva ritenuto che tale sistema era quello che meglio si
addiceva ai criteri posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale e che nel
contempo offriva il vantaggio di poter evitare con una determinata tariffa lo
sgravio dei redditi alti, in ossequio al precetto costituzionale della
tassazione secondo il principio della potenzialità economica (cfr. Rapporto
7 novembre 1984 della Commissione speciale in materia tributaria del Gran
Consiglio, p. 15 s.).
4.2.
L'art. 36
LT 1976, nel suo tenore iniziale, prevedeva l'applicazione dell'aliquota d'imposta
A per i contribuenti coniugati, nonché per i vedovi, separati, divorziati,
celibi e nubili, che hanno figli minorenni conviventi al cui sostentamento
provvedono (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. __________, del 26
settembre 1984). Il tenore della norma era stato modificato dal 1° gennaio
1992, estendendo l'applicazione dell'aliquota A anche ai contribuenti con figli
agli studi di età inferiore ai venticinque anni (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. __________, del 23 marzo 1988, p. 10). Secondo l'art. 36
così modificato l'aliquota d'imposta A valeva dunque per i contribuenti
coniugati, nonché per i vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che convivono
con figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli
agli studi fino al 25° anno di età.
L'art.
36bis LT 1976, invece, stabiliva le aliquote per tutte le altre categorie di
contribuenti.
Perché
uno dei contribuenti menzionati dall'art. 36 cpv. 1 LT 1976 potesse beneficiare
dell'aliquota A, determinante era innanzitutto l'elemento della convivenza con
figli senza attività lucrativa sotto la sua autorità parentale o con figli agli
studi fino al 25° anno di età (cfr. per quanto concerne la norma nel tenore rimasto
in vigore fino al 31 dicembre 1990: CDT n. 340 del 28 agosto 1986 in re E.M.; e
inoltre CDT n. 487 del 12 dicembre 1986 in re F.V.; CDT n. 493 del 12 dicembre
1986 in re F.F.).
A questa
condizione, espressamente menzionata nelle norma, se ne aggiungeva, secondo
l'Autorità fiscale, una seconda, di se-gno negativo, segnatamente che il
contribuente non convivesse more uxorio con altra persona.
Altrimenti detto, secondo la Divi-sione delle contribuzioni, la scala A delle
aliquote sarebbe stata appannaggio soltanto delle famiglie monoparentali, cioè
delle fa-miglie composte da un solo genitore e dai figli che non vivevano in
concubinato.
4.3.
Questa
Camera aveva dapprima negato che, riservando la scala A delle aliquote solo ai
coniugati ed alle famiglie monoparentali, si creasse una disparità di trattamento
tra coniugi e concubini (cfr. sent. CDT n. 19 dell'11 febbraio 1993 in re M.W.,
pubbl. in RDAT II-1993 p. 415).
Aveva
tuttavia rivisto queste affermazioni, alla luce della giurisprudenza del
Tribunale federale del 1994.
Infatti,
con una sentenza emessa lo stesso giorno di quella cita-ta in precedenza (18
novembre 1994), la stessa II Corte di diritto pubblico della massima istanza
giudiziaria della Confederazione si è confrontata con la questione della
legittimità di una istruzio-ne dell'autorità fiscale del Canton Zurigo, che
negava ai concu-bini l'applicazione dell'aliquota più favorevole e la
concessione della deduzione per celibi, vedovi e divorziati che convivono con
figli. L'Alta Corte ha osservato che in Svizzera le coppie di con-cubini non
rappresentano una categoria di contribuenti, ma che i partner di una simile
coppia vengono imposti separatamente come persone sole, sicché ognuno deve
pagare solo per il pro-prio reddito e la propria sostanza, senza che si
giustifichi una compensazione di perdite, debiti o deduzione. Ne consegue che i
concubini sono maggiormente avvantaggiati – quando rag-giungono un determinato
reddito complessivo – se entrambi i partner guadagnano lo stesso importo,
mentre sono svantaggiati con il crescere della differenza fra i loro redditi.
Se poi i concu-bini hanno figli, il partner che ha la potestà parentale o che
provvede al mantenimento del figlio viene imposto secondo le regole vigenti per
le famiglie monoparentali, se previste dalla legge cantonale (DTF 120 Ia
346, consid. 2b, con riferimento a DTF 118 Ia 3-4). Tale esigenza
discende direttamente dalla legge: nel caso esaminato dal Tribunale federale,
si tratta della legge tributaria del Canton Zurigo, la quale riconosce alle
famiglie monoparentali la tariffa A più favorevole ed una deduzione personale
più elevata di quella spettante alle persone sole. Il fatto stesso che la legge
cantonale, così come, d'altronde, il decreto concernente l'imposta federale
diretta e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID),
non prevedano una tassazione apposita per i concubini, impone di imporre
ciascuno di essi conformemente al loro status di celibi, separati, divorziati o
vedovi. Ed è sempre la legge ad esigere che il partner che, vivendo in
concubinato, provvede al mantenimento del figlio nella comune economia
domestica, benefici della deduzione personale accresciuta e dell'aliquota più
favorevole (DTF 120 Ia 347-348, consid, 2e).
Viola
pertanto il principio costituzionale della legalità dell'impo-sta un'istruzione
amministrativa, come quella diffusa dall'ammi-nistrazione fiscale del Canton
Zurigo, secondo cui l'accresciuta deduzione personale e la più favorevole
aliquota d'imposta ven-gono concesse a quel genitore che provvede al
mantenimento del figlio nella propria economia domestica, solo se non vive in
concubinato con un'altra persona. La preoccupazione dell'autori-tà fiscale di
non imporre i coniugi con figli in modo più gravoso di una coppia di concubini
con figli non giustifica, secondo il Tri-bunale federale, di imporre i
concubini in un modo non previsto dalla legge (DTF 120 Ia 348, consid. 2f).
4.4.
Secondo
questa Camera, la decisione della II Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale appena citata (DTF 120 Ia 345), traeva infatti, in modo chiaro,
le logiche conseguenze del principio per cui i concubini non sono considerati,
nelle legislazioni fiscali svizzere, una categoria di contribuenti a sé stante.
È evidente, infatti, che la prassi dell'autorità fiscale ticinese di riconoscere
l'aliquota A solo alle famiglie composte di un solo genitore che non vive in
concubinato, avallata da questa Camera con la sentenza dell'11 novembre 1993 (RDAT
II-1993 p. 415 ss.), presuppone, per poter essere applicata, che il
contribuente celibe, vedovo o divorziato che, pur vivendo «in economia
domestica comune con uno o più figli minorenni, di cui egli assicura tutto o
una parte del sostentamento», vive però in concubinato, sia fatto rientrare in
una categoria diversa da quella in cui rientra il contribuente celibe, vedovo o
divorziato che invece, ceteris paribus, non vive in concubinato.
Ma, come detto, il Tribunale federale sottolinea, nelle sue nuove decisioni,
che la coppia formata da due concubini non è altro che una coppia costituita da
due persone celibi, separate, divorziate o vedove.
4.5.
Alla luce
di quanto precede, la Camera di diritto tributario aveva accolto il ricorso con
cui un contribuente chiedeva di poter beneficiare dell'aliquota A «per i contribuenti
coniugati, nonché per i vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che
convivono con figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o
con figli agli studi fino al 25.mo anno di età», cfr. art. 36 cpv. 1 LT 1976.
Quale unico apportatore di reddito della coppia costituita da lui e dalla sua
compagna, era lui infatti a provvedere al mantenimento della figlia comune (CDT
n. ..__________ del 13 febbraio 1996, in RDAT
II-1996 n. 18t).
La Camera
aggiungeva peraltro che la soluzione cui si perveniva, mentre si presentava
equa in un caso, come quello in esame, in cui vi è un solo concubino che consegue
un reddito da attività lucrativa, dà sicuramente luogo ad un trattamento privilegiato
rispetto a quello dei coniugi, nel caso di due concubini che guadagnano entrambi
(cfr. RDAT II-1993 p. 419, consid. 6.1.). Non a caso, il Tribunale
federale aveva adottato nello stesso giorno, e con riferimento alla stessa
legislazione fiscale del Canton Zurigo, la decisione con cui affermava
l'illegittimità della prassi consistente nel negare al concubino il trattamento
di favore riservato alle famiglie monoparentali e la decisione con cui ha
rimesso in discussione l'ormai decennale giurisprudenza sulla parità di
trattamento fra coniugi e concubini.
Affermando,
da un lato, che per calcolare l'onere fiscale di una coppia coniugata con
figli, la comparazione non deve essere effettuata in primo luogo con l'onere
fiscale delle coppie non coniugate con figli, bensì con quello di altri gruppi
di contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza figli, e,
dall'altro, che non si possono tracciare limiti precisi all'interno dei quali
l'onere fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter
essere ancora giudicato costituzionale, l'Alta Corte aveva chiaramente voluto
prevenire ogni censura di disparità di trattamento, nel momento in cui
giustificava, richiamandosi al principio di le-galità, un'imposizione
vantaggiosa per i concubini con figli.
Se,
pertanto, la legislazione ticinese fosse costituzionalmente le-gittima, alla
luce dei requisiti posti dal Tribunale federale nella sua più recente
giurisprudenza, era una questione che, nella fattispecie, era stata lasciata
aperta, anche se la modifica che l'Alta Corte aveva però voluto apportare alla
propria giurisprudenza dei dieci anni precedenti induceva a ritenere che una
incostituzionalità della legge ticinese fosse difficilmente dimostrabile.
- Fin
qui la prassi e la giurisprudenza applicati vigente la legge tributaria del
Con il
periodo fiscale 1995/96, è però entrata in vigore la nuova legge tributaria,
che all'art. 35 cpv. 2 stabilisce che l'aliquota più favorevole è prevista «per i coniugi viventi in comunione domestica,
nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati,
nubili e celibi, che da soli vivono in comunione
domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25°
anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui
sostentamento provvedono in modo essenziale».
5.1.
Come
si vede c'è una sostanziale innovazione rispetto alla precedente legge: nel
testo della disposizione che stabilisce i presupposti per godere dell'aliquota
attenuata si è aggiunto il requisito del vivere "da soli" con i
figli.
Il Consiglio
di Stato, nel Messaggio che accompagnava il disegno di nuova legge tributaria,
spiegava che «l'aliquota attenuata può essere applicata unicamente ai
contribuenti che vivono effettivamente da soli con figli (o, in futuro, persone
bisognose) a carico. Si tratta infatti di un trattamento (di favore) che, per ragioni
attinenti all'applicazione del principio della parità di trattamento tra i
contribuenti, è riservato alle sole cosiddette famiglie monoparentali e non può
quindi essere esteso ai contribuenti (con persone a carico) che vivono in
regime di concubinato» (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13
ottobre 1993, concernente il progetto di nuova legge tributaria, p. 37).
5.2.
La
conseguenza pratica di tale nuova situazione legislativa è che, a partire dal periodo
fiscale 1995/96, esiste una base legale che permette di negare ai concubini che
vivono con figli a carico l'applicazione dell'aliquota attenuata.
Per
questa ragione, la decisione impugnata, con la quale alla ricorrente è stata applicata
l'aliquota B, è conforme alla legge vigente.
5.3.
Il
Tribunale federale ha recentemente esaminato la questione della
costituzionalità del § 44 della legge fiscale del Canton Soletta, che
contiene una disposizione simile a quella ticinese. Secondo tale norma,
infatti, l'aliquota attenuata si applica, oltre che ai coniugi, anche a «verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige,
die allein mit Kindern zusammenleben, für die ein Abzug nach § 43 Absatz 1
Buchstabe a gewährt wird».
Ebbene,
in una sentenza del 23 dicembre 1998, il Tribunale federale ha riconosciuto
che, dal punto di vista dell'art. 4 Cost. fed. 1874, è ammissibile tener conto,
nel calcolo dell'imposta, del fatto che la capacità contributiva di un genitore
che cresce da solo il figlio, ma vive in concubinato, è accresciuta rispetto a
quella della persona sola. È pertanto legittimo applicare un'aliquota più
elevata (RF 1999 p. 414).
5.4.
Nella
stessa sentenza, il Tribunale federale si è pure confrontato con la questione
della conformità di una simile normativa con l'art. 11 della legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).
5.4.1.
L'art. 11 cpv. 1 LAID ha infatti il seguente
tenore:
Per le persone coniugate che
vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere
ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. La
medesima riduzione si applica ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o
celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e
provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. Il diritto cantonale
determina se la riduzione è concessa sotto forma di una deduzione percentuale
dell'ammontare dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure
sotto forma di tariffe speciali per le persone sole e per le persone coniugate.
5.4.2.
L'Alta
Corte ha anzitutto lasciato aperta la questione della compatibilità con l'art.
11 LAID di una disposizione che estende l'applicazione dell'aliquota attenuta
ai concubini con figli, limitandosi a registrare le diverse opinioni esistenti
in dottrina (in particolare: Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol.
I, tomo I, n. 32 all'art. 11 LAID, p. 177; Yersin, L'impôt sur le revenu,
Etendue et limites de l'harmonisation, in ASA 61 pp. 300-303).
Infatti,
il Tribunale federale ha ricordato che fino alla fine del 2000 il diritto
cantonale che fosse in contrasto con l'armonizzazione fiscale può comunque
rimanere in vigore, in virtù dell'art. 72 LAID.
È vero
che, secondo la stessa Corte, ai Cantoni è comunque vietato emanare, nel lasso
di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della LAID (1.1.1993) e la scadenza
del termine di adeguamento (31.12.2000), norme in contrasto con la LAID (sentenza
del Tribunale federale del 25 marzo 1998, in DTF 124 I 101, consid. 3 e
4).
Tuttavia
i giudici federali hanno ritenuto che queste ultime considerazioni non possano
essere estese ad un caso, come quello dell'applicazione delle aliquote per coniugi,
in cui il ricorso solleva un problema di controllo delle norme in un caso concreto.
Diversamente dalla procedura di controllo astratto delle norme, l'accoglimento
di un ricorso non ha infatti in tal caso per conseguenza che la norma giudicata
in contrasto con la LAID sia soppressa o che non entri in vigore. L'esito del
ricorso, in tal caso, può solo impedire l'applicazione della norma contestata
nel caso concreto. Ci si dovrebbe allora inevitabilmente confrontare con la
questione di sapere quale norma applicare al posto di quella contestata: non
potrebbe essere la norme della LAID poiché la sua applicazione diretta sarà
possibile solo dopo la scadenza del termine di adattamento (31.12.2001); né è
possibile un ritorno alle precedenti norme del diritto cantonale, poiché sono
state abrogate dal legislatore ed un accoglimento del ricorso non potrebbe
rimetterle in vigore in un caso isolato (RF 1999 p. 414 ss., consid. 4c).
5.4.3.
Anche
confrontandosi con le esigenze poste dalla legge sull'armonizzazione fiscale,
non è dunque possibile pervenire ad una conclusione favorevole alla ricorrente.
- Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dunque concludere che la
decisione dell'autorità di tassazione, che ha calcolato l'imposta sul reddito
della ricorrente applicando l'aliquota B anziché l'aliquota A, è conforme alla
legge cantonale, alla Costituzione federale ed anche alla legge federale sull'armonizzazione
delle imposte dirette.
Del
resto, la differenza di imposta determinata dall'applicazione dell'aliquota B
ad entrambi i ricorrenti ammonta, secondo un rapido calcolo intrapreso dalla
Camera, a fr. 349.30 all'anno, pari a circa il 10%, rispetto a quanto pagherebbero
se fossero coniugati. Viceversa, raggiungerebbe l'ammontare di ben fr. 830.80 a
loro vantaggio, qualora si applicasse alla ricorrente l'aliquota A (l'imposta
cantonale della ricorrente scenderebbe in tal caso da fr. 1'907.10 a fr. 727).
Come si vede,
l'accoglimento del ricorso darebbe quindi luogo ad una disparità di trattamento
più palese di quella censurata con il gravame.
- L'esito del ricorso comporta che la tassa di giustizia e le spese
processuali siano poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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