AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.45
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00045
Lugano
4 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2000
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________. __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 28
giugno 1999 l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________
__________, nato nel 1928, contitolare della società in nome collettivo
__________ e __________ __________, e a sua moglie __________, nata nel 1942,
la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui esponeva loro un reddito del lavoro di fr.
14'600.- e un reddito della sostanza di fr. 213'406.-. A causa dei passivi
gravanti la sostanza, come pure della perdita aziendale che veniva definita,
dopo verifica fiscale, in fr. 90'000.-, non vi era tuttavia reddito imponibile.
La
notifica di tassazione passava incontestata in giudicato.
1.2.
Alla fine
del 1997 __________ __________ usciva dalla società in nome collettivo e la sua
quota di un mezzo veniva rilevata dal consocio __________ __________ con
effetto dal 1° gennaio 1998. Egli continuava nondimeno a prestare la propria attività
professionale in qualità di consulente per un importo annuo globale di fr.
60'000.-, oltre a un rimborso spese di fr. 200.- mensili.
L’Ufficio
di tassazione ravvisava nella cessione della quota da parte del contribuente ad
__________ __________ e della sua conseguente posizione di consulente un motivo
di tassazione intermedia dal 1° gennaio 1998 per mutamento di professione e
meglio per passaggio da un’attività indipendente a una dipendente.
Il 28
giugno 1999 l’Ufficio di tassazione notificava pertanto ai coniugi __________ e
__________ __________ la relativa tassazione intermedia, in cui, da un lato,
veniva aggiunto al reddito del lavoro di fr. 14’600.- il nuovo reddito del
lavoro di fr. 60'000.- e, dall’altro, veniva stralciata la perdita aziendale.
Il reddito imponibile risultava così di fr. 105'386.-.
1.3.
__________, assistito dal fiduciario __________ __________, presentava reclamo,
contestando l’esistenza di un motivo di tassazione intermedia. Precisava di
continuare la medesima attività professionale quale indipendente.
Con
decisione del 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
argomentando:
Si
osserva che il contribuente continua la sua attività quale indipendente.
Giova ricordare che il
contribuente con effetto valido dal 31.12.1997 é uscito dalla soc.coll.
__________ ____________________ __________.
Dal rapporto della verifica
fiscale esperita nei giorni 20, 21, 22 ottobre 1998 emerge in modo chiaro che
il contribuente a far stato dal 1.1.1998 diventa consulente privato della
stessa soc. coll., con un compenso annuo di Fr. 60'000.- e quindi, come
osservato e menzionato in tale rapporto, il contribuente muta la professione da
indipendente a dipendente; sono pertanto adempiuti gli estremi per
l'allestimento della tassazione intermedia ai sensi degli art. 55 LT e art. 45
LIFD.
L'UT pertanto in questa sede
convalida il principio della tassazione intermedia, suffragato dalle risultanze
del contratto di cessione (punto 10 e 10.2), del 29.7.1998 avallato dal
contribuente unitamente al Sig. __________. __________, titolare unico della
ditta a far stato dal 1.1.1998.
Ai punti del contratto
menzionato si citano infatti:
-
la rimunerazione annua di Fr.
60'000
-
l'obbligo del divieto di
concorrenza.
Si rammenta che le risultanze
emerse dalla verifica fiscale, sono state discusse presso l'ispettorato fiscale
in data 30.4.1999 alla presenza del fiduciario Sig. __________. __________.
Dal relativo rapporto non sono
emerse divergenze tali da mettere in dubbio i motivi per i quali non fossero
adempiuti i requisiti per l'emissione della tassazione intermedia dovuta al
mutamento della professione da parte del contribuente.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dal
fiduciario __________ __________, chiede nuovamente l’annullamento della tassazione
intermedia. Ribadisce di continuare la sua attività quale consulente, contestando
che un contratto di mandato equivalga di fatto ad un’assunzione quale dipendente.
Fa poi notare che nel mese di novembre del 1998 il contratto di mandato è stato
disdetto con effetto immediato e che da quella data continua la sua attività quale
consulente privato nel campo dell’edilizia per diversi clienti.
2.2.
L’Ufficio
di tassazione di Locarno si è astenuto dal presentare osservazione. Analogamente
i servizi giuridici del fisco cantonale e federale.
2.3.
All’udienza
del 19 giugno 2000, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
confermandole ulteriormente.
- 3.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il
periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT
1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT
1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA
38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di
ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il
reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue
Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und
Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT 1994).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
3.3.
La
costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il
cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona
un’attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore
lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l’imposizione del
reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate
le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle
basi d’imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d’attività
all’altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in
re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF
1982, p. 514 ss.).
La
giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece
che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione
minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi 1979, p. 89).
- 4.1.
Nel caso
in esame è contestata l’esistenza del motivo di intermedia rappresentato dal
passaggio del ricorrente da un’attività indipendente, quale socio della
collettiva, a una dipendente quale consulente della collettiva.
Dagli
atti dell’incarto emerge che il 29 luglio 1998 in uno con il contratto di
cessione della propria quota della collettiva, tra __________ __________ e il
nipote __________ __________ veniva pure stipulato, con effetto retroattivo al
1° gennaio 1999 che __________ __________ avrebbe continuato a fungere quale
consulente a favore dell’impresa __________ per un compenso annuo globale di
fr. 60'000.- oltre a un rimborso spese di complessivi fr. 2'400.- all’anno,
astenendosi dal fare concorrenza. Lo stesso ispettore fiscale, che si era occupato
della verifica fiscale dell’impresa __________ in occasione dell’uscita dalla
collettiva di __________ __________, lasciava trasparire che l’accordo
retroattivo, con cui il ricorrente rimaneva consulente dell’impresa, rientrava
nella modalità, allo studio da parte dell’avv. __________ e del fiduciario
__________, di uscita dalla collettiva con effetto retroattivo al 31 dicembre
1997.
Il
rapporto di consulenza veniva poi sciolto unilateralmente da __________
__________, il quale con lettera del 14 novembre 1998 scioglieva il contratto
praticamente con effetto immediato e, meglio, dal 1° dicembre successivo.
Da
quell’epoca in poi __________ __________ ha continuato a effettuare sporadicamente
perizie immobiliari e consulenze per terzi, come risulta dalle copie delle diverse
fatture, di regola di importo contenuto, allegate al ricorso.
4.2.
Da questa
ricostruzione dei fatti, __________ __________ almeno fino alla firma del
contratto di cessione della quota, vale a dire fino alla fine di luglio del
1998, ha continuato a operare per l’impresa __________ come nel passato. L’instaurazione
di un rapporto di consulenza retroattivo al 31 dicembre 1997 rientra nelle
modalità della cessione, ma non cambia minimamente la sostanza delle cose fino
alla fine di luglio del 1998.
Il
contratto di consulenza ha poi avuto una durata oltremodo breve: soli tre mesi.
Anche
qualora si volesse ravvisare nel contratto di consulenza un vero e proprio contratto
di lavoro camuffato, mancherebbe il requisito della durevolezza del mutamento
da indipendente a dipendente.
Già per
questo motivo, quindi, il ricorso andrebbe accolto.
4.3.
A titolo
abbondanziale si rileva che il contratto di consulenza, così come concepito dal
contratto di cessione della quota della collettiva, riveste piuttosto le
caratteristiche di un mandato professionale esterno che quelle di un vero e
proprio contratto di lavoro. Tanto più che quest’ultima ipotesi, vale a dire
quella dell’Ufficio di tassazione, contrasterebbe in certa misura con il senso
stesso, con i motivi della cessione della quota da parte di __________ __________
al nipote __________.
- Dopo
l’uscita dalla collettiva, in particolare dopo l’interruzione del mandato di
consulenza, __________ __________ ha continuato a effettuare perizie
immobiliari e a prestare consulenze sporadiche a terzi.
Quale sia
l’entità di tale attività, sia in termini di tempo impiegato sia di reddito conseguito,
è impossibile da stabilire allo stadio delle attuali conoscenze. La prossima
dichiarazione d’imposta (2001-2002) ne rileverà la portata.
Resta
quindi aperta la questione di sapere se, quanto meno dalla cessazione del
mandato di consulenza per l’Impresa __________, il contribuente, ormai settantenne
non abbia cessato di fatto l’attività lucrativa e si sia limitato a piccoli
lavori accessori, sì da giustificare un’intermedia per cessazione
dell’attività, ma non - come si è visto - per mutamento di professione.
- Il
ricorso è pertanto accolto. Non si prelevano di conseguenza né tassa di
giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 14 febbraio 2000 e la notifica di
tassazione intermedia del 28 giugno 1999 sono annullate.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Al
ricorrente è assegnato un importo di fr. 300.- di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l’IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l’IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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