-
che nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ e __________ __________
indicavano una deduzione per contributi AVS/AI di fr. 8'276.- di media annua;
-
che
l’Ufficio di tassazione di __________ nella notifica di tassazione del 10
aprile 2000 ammetteva la surriferita deduzione limitatamente a fr. 2'775.- di
media annua;
-
che con
tempestivo reclamo del 25 aprile 2000 __________ __________ contestava su
questo punto la decisione dell’Ufficio di tassazione;
-
che
l’Autorità fiscale, con decisione su reclamo del 27 novembre 2000, avverte che
dai dati contabili relativi all’attività indipendente risulta che sono stati
addebitati costi per contributi AVS di fr. 1305,60 per 1997 e di fr. 1'686,90
per il 1998 e precisa inoltre che le copie fotostatiche delle decisioni della
CCC-AVS provano l’ammontare dei contributi dovuti, ma non il loro effettivo
versamento;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ rileva che gli importi
versati alla CCC-AVS di fr. 1305,60 per 1997 e di fr. 1'686,90 per il 1998 non
riguardano contributi personali, ma contributi aziendali SUVA e AVS per i
dipendenti;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che non è
di rilievo, per il presente giudizio, la natura dei contributi fr. 1305,60 per
il 1997 risp. di fr. 1'686,90 per il 1998 versati alla SUVA risp. alla CCC-AVS,
poiché, in entrambe le ipotesi, essi sono già stati considerati nei relativi
conti economici diminuendo il reddito aziendale, esposto dall’Ufficio di
tassazione al netto di tutte le spese;
-
che dalla
documentazione prodotta dal ricorrente risultano provati negli anni di computo
1997-98 i seguenti pagamenti di contributi AVS/AI: fr. 1'592.-, fr. 380.-,
risp. fr. 1619.- e fr. 387.- trattenuti dal salario della moglie; due volte
fr. 786.- trattenuti dalla remunerazione del marito; fr. 471.75 versati alla
CCC-AVS il 13 agosto 1998, per un totale di fr. 6'021.75, pari a fr. 3'010.90
di media annua;
-
che per
contro non risultano documentati altri tre versamenti di fr. 471,75 cadauno,
asseritamene effettuati il 15 aprile 1998, il 30 novembre 1998 e il 12 marzo
1999 (quest’ultimo comunque di pertinenza del periodo fiscale 2001-2002);
-
che non
risultano inoltre comprovati i versamenti dei contributi, decisi dalla CCC-AVS
con decisioni del 7 risp. 14 novembre 1997 relativi agli anni 1993 (fr. 2'371,20),
1994 (fr. 1'858,80), 1995 (fr. 1'858.80), 1996 (fr. 1'800.-) e 1997 (fr.
1'800.-);
-
che il
giudice ha quindi sollecitato il contribuente a fornire la prova di tali
versamenti mediante presentazione dei cedolini postali di versamento, risp. una
dichiarazione della CCC-AVS che attesti l’importo dei contributi effettivamente
versati quale indipendente (e non quindi semplicemente quelli dovuti) negli
anni 1997 e 1998;
-
che con
memoria del 20 gennaio 2001 il ricorrente spiega di non essere stato in grado
di rispettare i termini di pagamento non essendogli stata concessa dall'Ufficio
esazione una dilazione di pagamento e di essere quindi stato fatto oggetto di
una procedura esecutiva nell'ambito della quale l'Ufficio esecuzione di
__________ gli ha concesso il pagamento dilazionato degli importi dovuti in
ragione di fr. 300.- al mese;
-
che dalla
documentazione prodotta risulta che tutti i versamenti sono stati effettuati
nel corso degli anni 1999 e 2000 e non negli anni di computo 1997-98,
determinanti per la tassazione contestata;
-
che
pertanto il ricorso può essere accolto solo parzialmente, nel senso che la deduzione
per contributi AVS/AI/IPG va elevata da fr. 2'775.- di media annua a fr.
3'010.90, cui devono essere aggiunti ulteriori fr. 224.- di media annua per
contributi alla previdenza professionale.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 27 novembre 2000 è riformata nel senso
che la deduzione per contributi di legge viene elevata a complessivi fr.
3'235.- di media annua.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).