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Numero d'incarto:
80.2000.212
Data decisione, Autorità:
30.01.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00212
Lugano
30 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2000
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________ è stato domiciliato nel Canton Ticino dal 1° maggio al 31
dicembre 1998, periodo durante il quale ha svolto l'attività di giocatore per
__________ __________ __________;
-
che,
notificandogli la tassazione IC 1997/98, per il periodo di assoggettamento, con
decisione del 20 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione di __________
__________ commisurava il reddito imponibile in fr. 113'343 in media annua;
-
che, con
tempestivo reclamo, il contribuente contestava la mancata concessione delle
deduzioni per spese professionali, nella misura richiesta nella dichiarazione fiscale;
-
che
l'Ufficio respingeva il gravame con decisione del 20 novembre 2000, nella quale
argomentava sostanzialmente che, risultando dal certificato di salario un
rimborso spese forfetario di fr. 4'000, non vi era spazio per la concessione di
ulteriori deduzioni fiscali per le stesse spese;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ammette di avere beneficiato del rimborso spese, ma asserisce che lo stesso si
riferirebbe alle spese di trasferta in automobile, mentre dovrebbe ancora
essere riconosciuto il costo dei pasti fuori casa;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;
c)
le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d)
le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale;
-
che tra
gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD);
-
che in
materia di imposta federale diretta, secondo l'art. 6 cpv. 1 dell'Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo
di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la
pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni
o notturno a orario continuo (lett. b);
-
che
analoga normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo
concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 10 dicembre 1996);
-
che
l'autorità fiscale, nella decisione impugnata, non ha negato che il ricorrente
abbia dovuto consumare regolarmente un pasto fuori casa, nel periodo fiscale in
cui è stato assoggettato all'imposta nel Canton Ticino, ma si è limitato a
compensare, per così dire, tale deduzione con l'importo di fr. 4'000,
costitutivo di un rimborso spese, concesso dall'HCL e non assoggettato all'imposta;
-
che,
infatti, per gli articoli 17 LIFD e
16 LT, sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal
diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per
prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d'anzianità, gratificazioni,
mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro;
-
che sotto
tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal
datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente
nell'esercizio dei propri compiti;
-
che, in
verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono
essere esattamente documentati, mentre, quando però ciò non è il caso, trattandosi
di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi
ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un'integrazione
di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. sent. CDT 314/79 in re B.
e 201/83 in re R.; anche Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 277, Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol.
I, Berna 1969, p. 25 s.; AA.VV., Kommentar um Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 170; CDT n.122 del
23 giugno 1994 in re J.);
-
che
l'autorità fiscale avrebbe dunque dovuto chiarire la natura del rimborso spese
in questione e decidere, di conseguenza, se non assoggettarlo all'imposta quale
integrazione di salario, senza che tale questione dovesse essere confusa con
quella, ben diversa, della deduzione delle spese di doppia economia domestica;
-
che,
infatti, il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di
lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO) e tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le
prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha
sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar,
Berna 1985, p. 393);
-
che, fino
a prova contraria, non si può presumere che il rimborso in questione non si
riferisca a spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare al
lavoratore, per esempio in relazione a trasferte di lavoro;
-
che
questo giudice ritiene comunque giustificato, per ragioni di economia di giudizio,
rinunciare a rinviare gli atti all'Ufficio di tassazione, per intraprendere le
verifiche necessarie, in considerazione del fatto che l'importo della deduzione
fatta valere è piuttosto contenuto e la differenza di imposta che dipende da
tale verifica lo è ancora di più, dato il limitato periodo di assoggettamento;
-
che,
pertanto, è ammessa la deduzione delle spese per il pasto di mezzogiorno, nella
misura di fr. 2'800 in media annua.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 novembre 2000 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione di fr. 2'800 per doppia economia domestica.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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