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Numero d'incarto:
80.2000.201
Data decisione, Autorità:
30.01.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00201
Lugano
30 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2000
in materia di: IC 97/98, 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 25
settembre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________, contribuente limitatamente imponibile nel Canton Ticino dal 16
febbraio 1997 in quanto proprietario di sostanza immobiliare, la tassazione IC
1997-98 (a valere dall'inizio dell'assoggettamento in Ticino);
-
che il 25
settembre successivo l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente pure la
tassazione IC 1999-2000;
-
che il 26
settembre il contribuente inviava all'Ufficio di tassazione una lettera in lingua
tedesca, con la quale produceva la dichiarazione d'imposta 1997-98 presentata
nel Cantone di domicilio (__________), chiedendo un riesame delle notifiche IC
1997-98 e 1999-2000;
-
che con
lettera raccomandata del 2 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione invitava il ricorrente
a tradurre in italiano il reclamo entro il 15 ottobre, con l'avvertenza che
altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che con
due distinte decisioni del 20 (IC 1997-98) e del 27 novembre 2000 (IC
1999-2000) l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del
contribuente contro le due suddette notifiche di tassazione;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente avverte d'aver spedito per
lettera semplice la traduzione in italiano del reclamo il 12 ottobre 2000 ad un
funzionario dell'Ufficio di tassazione di Locarno e in copia, ma sempre per
lettera semplice, alla cancelleria del Comune di __________;
-
che
questa Camera ha assunto ulteriori informazioni sia presso l'Ufficio di tassazione
di __________ sia presso la cancelleria del Comune di __________ allo scopo di
rintracciare lo scritto (traduzione) che il ricorrente afferma d'aver inviato
per lettera semplice alle due succitate autorità;
-
che
questa ricerca ha dato esito negativo;
-
che
quindi il ricorrente è stato avvertito che il suo ricorso aveva scarsissime
possibilità di esito positivo e invitato nel contempo a confermare entro dieci
giorni se, in simili condizioni, intendeva mantenerlo;
-
che lo
scritto della Camera è rimasto senza risposta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè
la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non
scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure
una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che
riconosce quattro lingue nazionali;
che
l'art. 70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica,
consentendo ai cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato
costituzionalizzato il principio di territorialità, sancito dalla
dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, Berna 2000, § 922, p. 455);
-
che
sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere,
nel rispetto delle minoranze autoctone, i confini delle zone linguistiche
nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della
libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però
rispettare la proporzionalità;
-
che
pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità
ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9
marzo 1990 in re V.M.);
-
che
la mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità
dello stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (CEDU);
-
che
secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità,
secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non
devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita
privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una
discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger,
Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.);
-
che
la regola del trilinguismo si applica soltanto ai servizi dell' amministrazione
e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in
nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito
di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per
il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al
principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208);
-
che,
infine, una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro censurabile, se
l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare l'irricevibilità
del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza
invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo rappresentante ed
attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso,
infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234);
-
che
nel caso in esame questo giudice non può far altro che confermare la decisione
con cui l'Ufficio di tassazione il 20 risp. il 27 novembre 2000 ha dichiarato
irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro le notifiche di
tassazione IC 1997-98 e 1999-2000, poiché non ha pacificamente ossequiato il
termine impartitogli per tradurre in italiano il reclamo presentato in lingua
tedesca;
-
che
il ricorrente pretende invece d'aver inviato la traduzione all'Ufficio di
tassazione di __________ il 12 ottobre e in pari data anche alla cancelleria
comunale di __________;
-
che
le ricerche in tal senso non hanno sortito alcun esito;
-
che
il ricorrente afferma d'aver inviato la traduzione per lettera semplice;
-
che
l'onere di provare l'effettivo invio della traduzione spetta al ricorrente, ma
che, non avendo scelto l'invio per lettera raccomandata, non è in grado di
provare l'avvenuta spedizione (Catenazzi, Le insidie dell'invio non
raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974,
p. 65 ss.);
-
che
è comunque singolare che non si trovi traccia della traduzione nemmeno presso
l'autorità comunale di __________, al quale il ricorrente afferma d'aver
spedito copia della traduzione;
-
che,
stando così le cose, la Camera di diritto tributario non può che confermare le
decisioni di irricevibilità pronunciate dall'Ufficio di tassazione il 20 risp.
Il 27 novembre 2000.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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