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Numero d'incarto:
80.2000.186
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00186
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2000
in materia di: IC 94 intermedia, IC
95/96, IC 97/98, IC 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 21
agosto 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione IC 1993-94 per inizio dell'assoggettamento, a valere dal 4
novembre 1994 al 31 dicembre 1994, in cui gli esponeva un reddito lordo della
sostanza (valore locativo) di fr. 7'800.- e una sostanza immobiliare di fr. 223'778.-,
concedendo unicamente una deduzione dal reddito di fr. 1'950.- per spese di
manutenzione;
-
che il 14
agosto 2000 l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC
1995-96, in cui gli esponeva un reddito lordo della sostanza (valore
locativo) di fr. 7'800.- e una sostanza immobiliare di fr. 223'778.-,
concedendo unicamente una deduzione dal reddito di fr. 1'950.- per spese di
manutenzione;
-
che il 28
agosto 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ anche:
·
la tassazione IC 1997-98, in cui gli
esponeva un reddito lordo della sostanza (valore locativo) di fr. 7'800.- e una
sostanza immobiliare di fr. 223'778.-, non concedendo alcuna deduzione per
debiti e interessi, ma unicamente una deduzione di fr. 1'950.- per spese di
manutenzione;
·
la tassazione IC 1999-2000, in cui gli
esponeva un reddito lordo della sostanza (valore locativo) di fr. 8'700.- e una
sostanza immobiliare di fr. 223'778.-, concedendo una deduzione dal reddito di
fr. 6'405.- per spese di manutenzione e interessi ipotecari e dalla sostanza di
fr. 97'632.- per debiti ipotecari;
- che con
decisione del 23 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente:
·
il reclamo del contribuente contro la tassazione
IC 1993-94, a valere dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, come pure il reclamo
contro la tassazione IC 1995-96, concedendo una deduzione dal reddito di
fr. 7'800.- per spese di manutenzione e interessi ipotecari e dalla sostanza di
fr. 130'304.- per debiti ipotecari;
·
il reclamo del contribuente contro la tassazione
IC 1997-98, ammettendo, in aggiunta alla deduzione per spese di manutenzione,
una deduzione dal reddito per interessi ipotecari di fr. 5'389.- e una
deduzione dalla sostanza di fr. 104'000.- per debiti ipotecari e una deduzione
sociale proporzionale di fr. 9'750.-;
·
il reclamo del contribuente contro la tassazione
IC 1999-2000, ammettendo, in aggiunta alla deduzione per spese di
manutenzione, una deduzione dal reddito per interessi ipotecari di fr. 6'525.-
azzerando così il reddito imponibile e una deduzione dalla sostanza di fr.
104'000.- per debiti ipotecari e una deduzione sociale proporzionale di fr.
9'750.-;
-
che con
scritto del 20 novembre il contribuente dichiara di non accettare il valore locativo
espostogli dall'Ufficio di tassazione in fr. 7'800.- e men che meno in fr.
8'700.-, precisando che si tratta di un trilocale situato in una casa senza
pretese del 1945, ubicata cinquanta metri sopra la strada e senza via
d'accesso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che nella
misura in cui il ricorso contesta il valore locativo espostogli dall'Ufficio di
tassazione nelle decisioni su reclamo in materia di IC 1993-94, 1995-96 e
1999-2000 è privo d'oggetto, poiché in tutte e tre queste decisioni le
deduzioni superano o quanto meno azzerano il reddito della sostanza e non vi è
quindi reddito imponibile (imposta sul reddito di questi tre periodi pari a
franchi zero);
-
che il
contribuente è unicamente tenuto al pagamento dell'imposta sulla sostanza, la
cui determinazione da parte dell'Ufficio di tassazione non è contestata nel
ricorso del 20 novembre 2000;
-
che il
ricorso è quindi ricevibile unicamente nella misura in cui contesta l'imposta
sul reddito del periodo fiscale 1997-98, che ammonta, secondo il calcolo
contenuto nella decisione su reclamo del 23 ottobre 2000, a fr. 37,85;
-
che,
giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso
da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito
un valore locativo;
-
che la
legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione
il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria;
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore locativo deve corrispondere
“al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato
delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF
69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988,
p. 98);
-
che, per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra,
applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la
stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale
a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25%
se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni
1999/2000 per la compilazione della dichiarazione d'imposta)
-
che tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza
di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT
n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);
-
che dagli
atti fiscali risulta che l'Ufficio di tassazione ha calcolato il valore
locativo dell'appartamento di __________ applicando per il periodo fiscale
1997-98 il coefficiente del 6,25% al valore del fabbricato di fr. 120'000.- e
per il periodo fiscale successivo il coefficiente del 7,25%;
-
che un
valore locativo, per il periodo fiscale 1997-98 (computo 1995-96), di fr. 650.-
mensili per un appartamento di tre locali, anche se posto cinquanta metri sopra
la strada e privo di accesso veicolare, ma pur sempre situato a __________, non
appare certo eccessivo, ma anzi agevolmente conseguibile sul mercato, qualora venisse
locato a terzi;
-
che,
tutto ben considerato, il ricorso, sotto questo profilo, appare manifestamente
destituito di fondamento;
-
che -
sia rilevato abbondanzialmente - mal si comprende l'argomento accennato dal
contribuente in sede di reclamo, ma non ripreso in sede di ricorso, secondo cui
egli verserebbe imposte al comune di __________ per l'immobile di __________
una cospicua imposta annuale di fr. 6'000.- sul valore locativo, poiché
pacificamente la sostanza immobiliare e il relativo reddito sono imponibile nel
Cantone di situazione dell'immobile e non in quello di domicilio, se altro;
-
che comunque
dall'esame del riparto del 13 novembre 1997 dell'Ufficio fiscale di __________
emerge chiaramente che il valore locativo dell'immobile di __________ non è
minimamente imposto nel Canton Argovia, ma è pacificamente attribuito al Canton
Ticino, anche se in misura di fr. 6'000.- e non di fr. 7'800.-, senza che ciò
provochi però una doppia imposizione;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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