AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2000.183
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00183
Lugano
6 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2000
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________.
__________ e __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, maestro conducente diplomato, era titolare di un agenzia __________
a __________ e di una scuola __________, pure con sede a __________. Motivi di
salute suoi e di sua moglie lo inducevano a cessare alla fine del 1994 l'attività
di gerente dell'agenzia __________, che era la sua maggiore fonte di reddito.
Il 4
agosto 1999 il contribuente, assistito dalla __________ __________ di
__________, chiedeva all'Ufficio di tassazione di metterlo al beneficio di una
tassazione intermedia dal 1° gennaio 1995 a seguito della profonda
modificazione della sua complessiva situazione professionale con conseguente
drastica riduzione del reddito, che si è più che dimezzato pur tenendo conto
delle prestazioni delle assicurazioni sociali.
1.2.
Con
decisione del 30 agosto 1999 l'Ufficio di tassazione respingeva l'istanza di tassazione
intermedia
L'attività
del sig. __________ era quella di titolare di un'agenzia __________ cui era
affiancata quella di maestro di __________. Le due attività erano svolte
entrambe in forma indipendente a __________, sempre nel ramo automobilistico e
per le quali si intravede anche un certo collegamento. Ha beneficiato per
entrambe della collaborazione della moglie, ha fatto capo (almeno in parte)
alle stesse strutture ed ha persino avuto, per un certo periodo, gli Uffici
nello stesso stabile.
Segnaliamo
il reddito del contribuente negli ultimi tre bienni (di computo): 1989-90
Agenzia __________ fr. 74'000.-, Scuola __________ fr. 26'000.-; 1991-92 fr.
84'000.-/45'000.-; 1993-94 fr. 72'500.-/ 58'000. Da questo specchietto emerge
come l'attività di scuola __________ abbia assunto sempre maggiore rilevanza
sino a diventare l'unico settore d'attività nell'ambito della stessa impresa.
1.3.
Il
reclamo presentato dal ricorrente il 23 settembre 1999 veniva respinto
dall'Ufficio di tassazione, dopo aver sentito l'interessato, con decisione del
18 ottobre 2000.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dalla
__________ __________, chiedono l'annullamento della suddetta decisione e conseguentemente
l'allestimento della tassazione intermedia dal 1° gennaio 1995. Argomentano, in
particolare, che il contribuente aveva ripreso l'attività dell’agenzia
__________ dal suocero, rilevando che la cessazione di questa attività è da
ricondurre a motivi di salute di entrambi i contribuenti e alla erogazione di
rendite per incapacità lavorativa.
2.2.
All'udienza
del 21 febbraio 2001 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente.
- 3.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il
periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT
1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA
38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di
ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il
reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zei-
tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das
neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und
Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque, secondo gli artt. 45 LIFD e 55 LT, ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
3.3.
In linea
generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all’entrata
nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell’attività lucrativa a
causa dell’età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT
1988, 27). «Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti
professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo
quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell’attività (come per
esempio il passaggio da un’attività dipendente ad un’attività indipendente e
viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n.
26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo
dell’attività, subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole
del reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191
consid. 3b)» (cfr. RTT 1980, p. 27).
In breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio
che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell’ attività lucrativa,
come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo
della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe
più il mantenimento della tassazione ordinaria.
3.4.
La
giurisprudenza si è già confrontata con la questione se l’inizio o la
cessazione di un’attività accessoria ponga in essere un profondo cambiamento
della situazione professionale complessiva. A partire dalla sentenza 7 dicembre
1984 (cfr. DTF 101 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE
1985 B 63.13 n. 6; RF 40 p. 399), il Tribunale ha risolto chiaramente la
questione, consentendo anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere dalla
lettura di una sentenza del 1975 (cfr. DTF 101 Ib 398).
3.4.1.
Quest’ultima
decisione dell’Alta Corte aveva infatti affermato, in palese contrasto con i
princìpi sempre enunciati (v. supra, consid. 4.), che, in presenza di una variazione
quantitativa del reddito, superiore ad una certa proporzione, si giustificano
tassazioni intermedie anche per l’inizio o la cessazione di attività accessorie.
3.4.2.
La sentenza
del 1984 ha pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita
con la decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha
allora indicato che, per decidere se l’inizio o la cessazione di una o più
attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere
in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione
professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro
globalità. L’art. 21 DIFD (corrispondente agli attuali artt. 16-23) propone
infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell’incremento
globale del patrimonio netto, con computo sul passato (Vergangenheitsbemessung);
non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle
sue diverse fonti e di concludere che l’aggiunta o la scomparsa di una singola
fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.
3.4.3.
Si deve
dunque negare che l’inizio di un’attività accessoria sia costitutivo di una profonda
modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così
come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella
citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva
acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo
stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF
del 22 novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 n. 8; STF del 10
dicembre 1985 in RF 41 p. 343) e recepita, sul piano cantonale,
anche da questa Camera (cfr. CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G.;
- 155 del 28 luglio 1993 in re B.P., in RDAT II-1993 n. 23t; CDT
- ..__________ del 22 marzo 1995 in re A. e L. S.; n.
..__________ del 28 agosto 1995 in re R. e L. P.).
3.4.4.
Il
Tribunale federale ha d’altronde escluso che il passaggio da un’attività
lucrativa a tempo pieno a un’attività a tempo parziale e viceversa costituisca
motivo di intermedia (ASA 53 p. 188).
Nel solco
della via tracciata dalla giurisprudenza del Tribunale federale, questa Camera
ha, a sua volta, deciso che la cessazione di una singola fonte di reddito, nel
caso di un contribuente che esercita diverse attività a tempo parziale, non
giustifica una tassazione intermedia, neppure nel caso in cui il reddito di cui
si tratta è stato considerato, insieme ad altri, in una tassazione intermedia
per modifica della professione (CDT n.
.____________________ del 26 marzo 1998 in re C. C.).
La Camera
di diritto tributario ha poi confermato che, nei confronti di un contribuente
che esercita un' attività dipendente non si giustifica di intraprendere una
tassazione intermedia nel momento in cui intraprende un' attività indipendente
(gestione di un bar) che si affianca alla precedente né quando, tre anni dopo,
cessa l' attività dipendente e continua solo quella indipendente. Né al momento
dell' inizio dell' attività indipendente né al momento della cessazione di
quella dipendente si verifica infatti quel "profondo mutamento strutturale
dell' attività" che si richiede per intraprendere una tassazione
intermedia (CDT n. ..__________ del 4 gennaio 1999
in re M. G.).
Questa
Camera ha invece ritenuto di poter ammettere, pur trattandosi di un
caso-limite, la tassazione intermedia per cessazione dell' attività lucrativa
principale, se il contribuente che esce da una società in nome collettivo dalla
quale, nonostante la trascurabile occupazione personale, traeva un reddito
superiore a quello proveniente dall' attività dipendente esercitata per la maggior
parte del tempo (CDT n. .____________________ del 4
novembre 1996 in re V. e D. Ve.).
- 4.1.
Il
ricorrente, di professione maestro conducente diplomato, è titolare di una
scuola __________ sin dal 1968. Egli è poi progressivamente subentrato
successivamente nell’agenzia __________ di tipo A del suocero, che si occupava
della vendita di automobili e di accessori, facendo invece di regola capo per i
lavori di garanzia, di manutenzione e per i servizi di messa a punto dei
veicoli d’occasione, come risulta dal rapporto dell’Ispettorato fiscale del 13
settembre 1984, all’attigua officina __________ e __________.
Dagli
atti dell’incarto non è possibile ricostruire con una certa precisione sin da
principio l’evoluzione delle due attività svolte parallelamente dal
contribuente, ma soltanto da fine anni settanta / inizio anni ottanta.
Il
reddito derivante dall’agenzia __________ era, come risulta dal rapporto
dell’Ispettorato, negli anni 1979-80 di fr. 27'000.- e nel successivo biennio
1981-82 di fr. 34'000.-. Non è invece noto il reddito dell’attività di maestro
conducente. Negli anni 1983-84 a fronte di un reddito dell’agenzia di fr.
38’000.- vi era un reddito di maestro di scuola __________ di fr. 31’000.-. La
situazione è invece leggermente mutata negli anni 1985-86, in cui il reddito
dell’ agenzia è sceso a fr. 30'000.- e quello di maestro conducente salito a
fr. 35'000.-. I redditi dei due successivi periodi di computo 1989-90 e 1991-92
hanno fatto oggetto di ulteriore verifica da parte dell’Ispettorato. Nel
1989-90 il reddito dell’agenzia è salito a fr. 74'000.- e quello della scuola
__________ sceso a fr. 26'000.-; nel 1991-92 il reddito dell’agenzia è ulteriormente
aumentato a fr. 84'000.- ed anche quello di maestro conducente è passato a fr.
45'000.-. Nell’ultimo periodo in cui il contribuente ha svolto parallelamente
le due attività, vale a dire negli anni 1993-94, il reddito dell’agenzia è
sceso a fr. 72'500.- e quello della scuola __________ salito a fr. 58'000.-
Va
inoltre rilevato, per completezza, che nel corso degli anni di computo 1995-96
l’unico reddito da attività lucrativa è quello di maestro conducente, che si è
attestato a fr. 38'000.-, per poi nuovamente salire nei due anni successivi,
stando alla dichiarazione del contribuente a ca. fr. 61'500.- e ciò grazie
anche all’attività della moglie. Vanno nondimeno segnalate le rendite e
indennità percepite nel 1996 da diversi enti assicurativi per oltre fr.
53'000.- e nel 1997 per ca. fr. 22'000.-.
4.2.
Da questa
ricostruzione emerge chiaramente che le due attività nei quindici anni
precedenti la cessazione dell’attività di maestro conducente hanno avuto
andamento altalenante, comunque sempre con una prevalenza, in certi periodi
(soprattutto negli anni dal 1989 al 1992) non trascurabile, del reddito
derivante dall’agenzia. Dal momento della cessazione dell’attività di agente
__________, il reddito derivante dalla Scuola __________, dopo un biennio di
assestamento, ha conosciuto nel biennio di computo 1997-98 una certa impennata,
a dimostrazione di una certa osmosi delle due attività, anche se si situa
ancora lontano dall’ammontare complessivo dei redditi conseguiti prima della
cessazione dell’attività di agente __________.
4.3.
Questi
dati trovano corrispondenza anche nel numero di allievi conducenti che si sono
presentati agli esame di guida dall’inizio degli anni ottanta alla fine degli
anni novanta. Se tra il 1983 e il 1994, per quanto è dato evincere dall’incarto
fiscale, il numero degli allievi non ha praticamente mai superato le trenta
unità, situandosi per lo più attorno alle venti / venticinque, nel 1997 è
passato a 36 e l’anno successivo a 39.
4.4.
Questa
Camera deve basare il proprio giudizio su questi dati oggettivi, essendo difficile
per non dire impossibile ricostruire a posteriori l’evoluzione pratica delle
due attività. Non va comunque dimenticato, d’altra parte, che i dati economici
appaiono prevalenti rispetto a altre considerazioni pratiche relative alle
modalità di svolgimento del lavoro. Dagli stessi non emerge una situazione tale
per cui si possa affermare che la cessazione dell’una o dell’altra delle due
attività comporti quel mutamento duraturo ed essenziale delle basi
dell’attività lucrativa, che configura motivo d’intermedia. Proprio quanto
esposto in precedenza, in particolare al considerando 4.2, induce ad affermare
il contrario.
Il caso
in esame appare sostanzialmente diverso da quello in RDAT 1997 I 433, in
cui la moglie aveva lasciato un'occupazione remunerativa (salario di fr.
3'800.- mensili) per assumere la gerenza di una cassa malati di paese
(__________), che la occupava per poco tempo (apertura dell'agenzia durante tre
ore settimanali; lavoro amministrativo svolto a domicilio) e con una remunerazione
molto inferiore alla precedente e con una struttura diversa (pagamento a
provvigioni, spese telefoniche, ecc. a carico della dipendente !), al punto da
indurre a paragonare o assimilare questa attività a una "attività accessoria".
La
situazione del ricorrente non appare diversa nella sua sostanza da quella di un
salariato che riduce drasticamente la propria attività (metà tempo o anche
meno) senza poter ambire al beneficio della tassazione intermedia, oppure a
quella di un indipendente i cui redditi sono soggetti ad ampie oscillazioni
(superiori al 50%), al quale pure è precluso il beneficio dell’intermedia,
poiché altrimenti si finirebbe di fatto per sostituire, nel caso
dell’indipendente, la tassazione praenumerando con la postnumerando.
4.5.
Di
converso si può affermare che, accogliere il ricorso in esame significherebbe annullare
il principio stesso per il quale l'intermedia è (e deve rimanere) un'eccezione,
che, di regola, deve intervenire (una sola volta) all'inizio dell'attività e al
momento del pensionamento. Si finirebbe in altre parole per ammettere sempre
l'intermedia quando le fonti di reddito sono due e quella che viene meno è
quella maggiormente fruttifera al momento del verificarsi dell'evento. Quando
invece le fonti di reddito sono più di due, l'intermedia sarebbe (di regola)
esclusa.
4.6.
È infine
quasi superfluo rilevare che eventuali futuri incrementi di reddito derivanti
dall'ampliamento dell'attività di maestro di __________ non saranno colpiti se
non in media annua, così come eventuali redditi derivanti da un’altra (nuova)
attività che il ricorrente dovesse intraprendere accanto a quella di maestro di
scuola-__________.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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