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Numero d'incarto:
80.2000.179
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00179
Lugano
26 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ ha svolto, fino al 31 luglio 1998, l'attività di magazziniere presso
la __________ __________ di __________.
A partire
dal 1° agosto 1998, il contribuente è stato licenziato ed ha iniziato a beneficiare
dell'indennità di disoccupazione. Nello stesso mese di agosto, il suo ultimo
datore di lavoro gli ha versato una indennità di fine rapporto di fr. 6'000,
calcolata nella misura di fr. 750 per ognuno degli otto anni di lavoro presso
la __________ __________, ed una "indennità di continuità" di fr.
12'150.
- Notificandogli
la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 20 settembre 1999, l'Ufficio
di tassazione di __________ -__________, commisurava il reddito del lavoro in
fr. 56'778 in media annua, includendovi anche le indennità ricevute alla cessazione
del rapporto di lavoro.
Il
contribuente impugnava la decisione, con reclamo all'Ufficio di tassazione, argomentando
che l'autorità fiscale avrebbe a suo tempo garantito agli amministratori della
__________ __________ che il capitale di liquidazione sarebbe stato tassato con
un'aliquota più favorevole di quella applicata al reddito del lavoro.
L'autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 23 ottobre 2000, nella
quale sosteneva fra l'altro quanto segue:
Secondo le
norme vigenti, le indennità d'uscita, destinate a dipendenti che lasciano la
ditta senza beneficiare del pensionamento anticipato, hanno lo scopo di
attenuare le difficoltà economiche, umane e sociali che si presentano a quei
dipendenti che si trovano senza lavoro. Proprio perché queste indennità vengono
elargite allo scopo di limitare la portata delle difficoltà personali ed
economiche a cui vanno incontro le maestranze toccate dal licenziamento,
situandosi come prestazioni aggiuntive alle usuali prestazioni previdenziali,
sono da imporre quali indennità per cessazione d'attività o il mancato esercizio
di un'attività in virtù degli art. 22 lett. c) LT e 23 lett. c) LIFD.
Visto quanto
precede l'importo di fr. 18'150.– deve essere imposto in media annua (fr.
9'075.–) secondo gli art. 22 lett. c) LT e 23 lett. c) LIFD.
- 3.1.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede che le indennità ricevute alla cessazione dell'attività lucrativa
dipendente siano assoggettate all'imposta con le aliquote previste per le
prestazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti (art. 37 LT e
LIFD) o per le prestazioni in capitale di carattere previdenziale (art. 38 LT e
LIFD). Spiega, fra l'altro, di avere cercato un nuovo impiego per un anno, dopo
il licenziamento, e di avervi poi rinunciato, decidendo di intraprendere
un'attività in proprio, dalla quale ricava comunque un reddito nettamente
inferiore. Ciò giustifica a suo avviso l'attenuazione delle aliquote. Osserva
poi che l'amministratore della __________ __________ avrebbe avuto la garanzia
dall'autorità fiscale che sarebbero stati applicati gli articoli 37 e 38.
3.2.
Nelle
proprie osservazioni del 15 dicembre 2000, la Divisione delle contribuzioni del
Canton Ticino propone di respingere il ricorso. L'applicazione dell'art. 37 LT
sarebbe infatti limitata alle prestazioni in capitale che sostituiscono
prestazioni ricorrenti future, mentre l'art. 38 LT sarebbe previsto solo per i
capitali di carattere previdenziale.
3.3.
L'Amministrazione
federale delle contribuzioni, con osservazioni del 17 gennaio 2001, concorda
con la Divisione quanto all'inapplicabilità degli articoli 37 e 38 LIFD, ma
propone comunque l'annullamento della decisione ed il rinvio degli atti
all'autorità di tassazione, per il fatto che nei confronti del ricorrente
avrebbe dovuto essere intrapresa una tassazione intermedia per mutamento di
professione, con la conseguenza che le prestazioni litigiose dovrebbero
sottostare all'imposta annua prevista per la fine dell'assoggettamento ed i
casi di tassazione intermedia.
- In
occasione dell'udienza del 14 febbraio 2001 le parti, consenziente il giudice,
hanno aderito alla proposta formulata dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni nella memoria dell' 8 gennaio 2001.
Gli atti
del procedimento verranno retrocessi all'Ufficio di tassazione, affinché:
·
emetta una tassazione intermedia per mutamento
di professione dall' 1° agosto 1999;
·
stralci dalla tassazione ordinaria 1999/2000 (a
valere fino al 31 luglio 1999) la parte relativa all'indennità di uscita;
·
imponga l'indennità di uscita versatagli dalla
__________ __________ in base all'art. 57 LT e 47 LIFD.
- Il
presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
§ Gli
atti sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione perché proceda nei
propri incombenti e, meglio, conformemente al consid. 4.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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