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che nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD __________ __________, nata nel 1938, vedova, dichiarava
per l’anno di computo 1997 un reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- quale contributo
alle spese domestiche ricevuto dalla figlia __________;
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che nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 l’Ufficio di tassazione esponeva alla
contribuente un reddito d’altra fonte di fr. 12'000.- di media annua;
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che a
seguito del reclamo della contribuente, l’Ufficio di tassazione con decisione
su reclamo del 9 ottobre 2000 riduceva il reddito d’altra fonte a fr. 6'000.-
di media annua;
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che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta l’esposizione di
un reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- di media annua, argomentando di non
riuscire a comprenderne il motivo e osservando inoltre di condividere
l’economia domestica con la figlia __________ che si preoccupa delle sue
piccole spese personali da considerare alla stregua di piccoli regali, risp. di
una mancata uscita;
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che
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la
presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
che
sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;
-
che sono
pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente
il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal
contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono
valutati al valore di mercato (art. 15 cpvv. 1 e 2 LT;
art. 16 cpvv. 1 e 2 LIFD);
-
che sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli
alimenti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto (art. 23 lett. e
LT; art. 24 lett. e LIFD);
-
che
secondo la giurisprudenza del TF e la dottrina (cfr. per es. Egger,
Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e
sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita
cadrebbe nel bisogno;
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che una
persona cade nel bisogno quando non è più in grado di mantenersi con i propri
mezzi
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che per
stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla
tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti
del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.) e
dall'altra considerare che uno si trova in uno stato di bisogno quando non è
più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento;
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che, nel
caso concreto, la ricorrente dispone di un reddito superiore al minimo esistenziale;
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che
d’altra parte non versa in una situazione tale che non sia più in grado di
provvedere con le proprie forze al suo sostentamento;
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che
l’Ufficio di tassazione non ha fatto altro che esporre alla ricorrente quale
reddito d’altra fonte l’aiuto da parte della figlia dichiarato dalla
contribuente in ragione di fr. 6'000.- all’anno;
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che, per
costante giurisprudenza si è sempre ritenuto che le prestazioni date in contropartita
dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di
persone non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno
carattere economico e sono valutabili in denaro;
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che così
vitto, alloggio, vestiario, disponibilità in moneta erogati dalla persona apportatrice
di reddito all'altra che si occupa della casa e con la quale convive formando
una economia domestica non unita dal vincolo matrimoniale e al cui sostentamento
non è obbligata a sopperire in virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti,
sono considerati reddito imponibile presso la beneficiaria (CDT 202 del
26.8.91 in re E.A.);
-
che gli
aiuti della figlia alla madre non possono essere considerati come delle donazioni,
poiché le elargizioni senza contropartita di un genitore a un figlio o
viceversa, che hanno carattere ricorrente, non rientrano, secondo la
giurisprudenza di questa Camera, nella nozione di doni usuali o regali
occasionali, esenti indipendentemente dal grado di parentela tra donante e
donatario dall'imposta di donazione fino a fr. 10'000.- (cfr. art. 155 cpv. 1
lett. a LT; cfr. CDT n. 5 del 9 febbraio 1988, in re G.P. con riferimenti
a dottrina e giurisprudenza);
che l’importo annuo di fr. 6'000.- è quello
indicato dalla ricorrente medesima nella dichiarazione d’imposta 1999-2000 ed
anche nella precedente.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).