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80.2000.176 ΓÇó Interim tax assessment after cessation of activity
80.2000.176Altro tribunale13 dic 2000Granted
The taxpayer challenged the 1999-2000 tax assessment because it included income from a periodic maintenance allowance that ended when her husband died at the end of November 1999. At the hearing, the parties reached an agreement: the tax office must issue an interim assessment for cessation of activity as of the date of death and strike the maintenance income, while no interim assessment would be made for commencement of activity in 1997. The appeal was upheld, the file was remitted to the tax office, and no court costs were levied.
Art. 26c cpv. 2 LOG; interim tax assessment following cessation of activity; the cantonal tax chamber may decide as a single judge in cases raising no point of principle and of no significant importance. Where the parties reach agreement that taxable income must be eliminated as of the date of a relevant change in circumstances, the appeal is upheld in accordance with that agreement and the file is remitted to the tax authority to issue the corresponding interim assessment. Costs may be waived under Art. 144 LIFD and Art. 231 LT; for cantonal income tax the judgment is final, whereas for federal direct tax the statutory appeal remains available under Art. 146 LIFD.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.176
Data decisione, Autorità: 13.12.2000, CDT
Incarto n. 80.2000.00176
Lugano 13 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 9 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, a valere dal 1° dicembre 1999, in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 21'356.- per la prestazione periodica di mantenimento di anziani, ricevuta durante quasi tre anni fino al decesso del marito, avvenuto alla fine di novembre del 1999;
che la contribuente ha presentato ricorso, rilevando che con il decesso del marito è venuta meno anche la prestazione e chiedendo quindi lo stralcio di detto importo dalla data del decesso del marito;
che in sede di audizione il 13 dicembre 2000, dopo discussione, per economia di giudizio, si è raggiunto il seguente accordo:
· allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell'attività dalla data del decesso del marito, con conseguente stralcio del reddito derivante dalla prestazione di mantenimento;
· rinuncia ad allestire una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa dal 1° marzo 1997 in considerazione del fatto che il marito della ricorrente era al beneficio del condono delle imposte;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta la tassazione intermedia per cessazione dell'attività.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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