-
che il 14
agosto 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ - __________ notificava a
__________ __________ la tassazione IC 1997-98__________ a valere dal 1° luglio
1997, per inizio dell'assoggettamento;
-
che il
medesimo giorno l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente anche la
tassazione intermedia, a valere dal 1° ottobre 1997, per inizio dell'attività
indipendente, esponendole un reddito aziendale di fr. 12'000.- di media annua e
un reddito d'altra fonte di fr. 16'000;
-
che in
precedenza e, meglio, il 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione aveva notificato
alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, confermando l'esposizione
di un reddito aziendale di fr. 12'000.- di media annua e di un reddito d'altra
fonte di fr. 16'000.-;
-
che, a
seguito del reclamo interposto dalla contribuente e del verbale sottoscritto dalle
parti il 17 agosto 2000, con decisione dell' 11 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione
riduceva sia per la tassazione intermedia 1997-98, a valere dal 1° ottobre
1997, sia per la tassazione ordinaria 1999-2000 il reddito aziendale a fr.
6'000.- di media annua e quello d'altra fonte a fr. 12'000.-;
-
che con
tre diversi ricorsi datati 17 ottobre, ma tutti spediti il 24 ottobre,
__________ __________ impugnava sia la decisione su reclamo dell'11 settembre
2000 dell'Ufficio di tassazione in materia di IC/IFD 1999-2000 sia i conteggi
dell'imposta comunale per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, che le sono stati
notificati il 30 settembre 2000;
-
che, per
quanto concerne la tempestività del ricorso in materia di IC, l'art. 227
cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito interporre
ricorso scritto alla camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa;
-
che
secondo l'art 192 LT i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Una deroga
è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p.
349; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea
1992, p. 157; CDT n. 80.99.00157 del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in
re K.B.);
-
che la
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del
destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
-
che
quando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato
tramite la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata
applicando in via analogica la normativa postale (DTF 100 III 3 segg.; CDT
174/84 del 4.4.84 in re E.B; STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid.
2b, inedita);
-
che
quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella
buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento
del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario
lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il
termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come
notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32
del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.; STF
del 30 maggio 2000 in re M.B.);
-
che nel
caso in esame le decisioni su reclamo in materia di IC 1997-98, a valere dal 1°
ottobre 1997 e in materia di IC 1999-2000 sono entrambe state notificate per lettera
raccomandata l' 11 settembre 2000;
-
che le
stesse sono state ritirate dalla contribuente prima della scadenza del termine
di giacenza, che sarebbe decorso al più tardi il 20 settembre 2000;
-
che i
ricorsi, ancorché datati 17 ottobre 2000, sono stati spediti per lettera raccomandata
soltanto il 24 ottobre alle ore 10.00 da __________ __________;
-
che
pertanto il termine di ricorso di trenta giorni è scaduto al più tardi venerdì
20 ottobre;
-
che
quindi il ricorso, nella misura in cui contesta l'IC, è irrimediabilmente
tardivo;
-
che
dall'incarto non risultano per altro indizi di sorta che possano far pensare in
qualche modo all'esistenza di un motivo di restituzione in intero del termine e
che la ricorrente nemmeno ne fa valere;
-
che, per
quanto concerne invece la tempestività in materia di imposta comunale,
gli scritti del 17 ottobre 2000, spediti il 24 ottobre successivo, configurano,
con riferimento all’art. 299 LT, un reclamo presentato in tempo utile contro i
conteggi dell'imposta comunale di __________ e di __________, poiché sono stati
notificati solo in data 30 settembre 2000;
-
che
pertanto gli atti andrebbero a rigore retrocessi alle competenti autorità
comunali perché emettano le decisioni su reclamo di loro competenza;
-
che
tuttavia in materia di imposta comunale i rimedi giuridici del reclamo e del
ricorso sono dati unicamente, come stabilito dall’art. 299 cpv. 1 LT, contro la
decisione di assoggettamento e contro il calcolo dell’imposta comunale;
-
che
infatti, secondo l’art. 275 cpv. 1 LT, l’imposta comunale è prelevata in base
alle classificazioni per l’imposta cantonale, applicando, conformemente
all’art. 275 cpv. 2 LT, il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;
-
che per
economia di giudizio questa Camera ritiene di poter evadere direttamente la
contestazione sollevata dalla ricorrente, essendo il ricorso, per quanto si
dirà, manifestamente privo di fondamento;
-
che,
essendo cresciute in giudicato le decisioni su reclamo in materia di IC per tardività
del presente ricorso, i comuni non potevano che fondare il calcolo dell’imposta
comunale sulla classificazione cantonale;
-
che il Comune
di __________ ha correttamente calcolato l’imposta comunale per l’ anno
1999, applicando alla classificazione cantonale, che prevede un’imposta annua
di fr. 200.-, il moltiplicatore dell’85%, ottenendo così un’imposta comunale annua
di fr. 170.-, cui ha aggiunto l’imposta personale di fr. 20.- (cfr. art. 274
cpv. 1 lett. d LT);
-
che il Comune
di __________ ha pure correttamente calcolato l’imposta comunale per l’ anno
1998, dal 1° agosto al 31 dicembre, applicando pro rata temporis (vale a
dire per cinque mesi) alla classificazione cantonale, che prevede un’imposta annua
di fr. 256.-, il moltiplicatore dell’85%, ottenendo così un’imposta comunale
per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre di fr. 90.65;
-
che il Comune
di __________ ha pure correttamente calcolato l’imposta comunale per l’ anno
1998, dal 1° gennaio al 31 luglio, applicando pro rata temporis (vale a
dire per sette mesi) alla classificazione cantonale, che prevede un’imposta
annua di fr. 256.-, il moltiplicatore del 90%, ottenendo così un’imposta
comunale per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre di fr. 134.40, cui ha
aggiunto l’imposta personale di fr. 20.- (cfr. art. 274 cpv. 1 lett. d LT);
-
che il Comune
di __________ ha pure correttamente calcolato l’imposta comunale per l’ anno
1997, dal 1° luglio al 31 dicembre, applicando pro rata temporis (vale a
dire per sei mesi) alla classificazione cantonale, che prevede un’imposta annua
di fr. 1'077.45 dall’inizio dell’assoggettamento (1° luglio 1997) al 30
settembre 1997 e di fr. 256.- dal 1° ottobre al 31 dicembre (tassazione
intermedia per inizio dell’attività), il moltiplicatore del 90%, ottenendo così
un’imposta comunale per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre di fr. 134.40,
cui ha aggiunto l’imposta personale di fr. 10.- (cfr. art. 274 cpv. 1 lett. d
LT), tenuto conto dell’assoggettamento iniziato soltanto il 1° luglio 1997;
-
che il
presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause la presente causa, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
-
che data
la manifesta infondatezza del gravame nella misura in cui è rivolto contro i
conteggi di imposta dei comuni di __________ e di __________ il giudice rinuncia
a chiedere alle Autorità comunali interessate di presentare osservazioni, limitandosi
a notificare loro copia del presente giudizio;
-
che, sia
rilevato di transenna, l'art. 246 cpv. 1 LT consente (infatti) al contribuente
caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o
della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono
integrale o parziale degli importi dovuti;
-
che,
secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente,
vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
visto per le spese l'art. 231 LT 1994