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Numero d'incarto:
80.2000.169
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00169
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2000
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________. __________ __________
__________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 23
maggio 2000 l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni effettuava
una cd. revisione presso l’impresa __________ __________ __________ di
__________;
-
che in
occasione della verifica l’ispettore constatava l’esistenza di un rimborso spese
di fr. 400.-, non assoggettato all’imposta alla fonte, che la ditta versava
alla propria dipendente __________ __________;
-
che,
sulla scorta delle informazioni fornite, tale rimborso appariva soltanto parzialmente
giustificato;
-
che
pertanto con decisione del 9 giugno 2000 la Divisione delle contribuzioni riprendeva
metà del suddetto rimborso spese e lo assoggettava alla trattenuta alla fonte;
-
che il 10
luglio 2000 l’impresa __________ __________ __________ presentava reclamo,
facendo presente che __________ __________ svolge da oltre venti anni attività
di segretaria con compiti di responsabilità e che in questa sua veste deve effettuare
trasferte in diversi uffici, studi, banche e negozi;
-
che il 12
luglio 2000 l’Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo, rilevando che
nel caso della signora __________ si era in presenza di un rimborso spese
forfetario non documentato e pertanto considerato imponibile eccezionalmente
solo nella misura del 50%;
-
che il 26
luglio 2000 l’Ufficio imposte alla fonte convocava l’impresa __________ nei
propri uffici;
-
che in
data 11 settembre 2000 l’Ufficio, constatata l’impossibilità di trovare un accordo,
respingeva nuovamente il reclamo del 10 luglio 2000;
-
che con
il presente ricorso l’impresa __________ __________ contesta nuovamente la
ripresa parziale del rimborso spese versato a __________ __________, ribadendo
che esso corrisponde a spese per trasferte che la dipendente effettua per
l’impresa;
-
che con
osservazioni del 12 ottobre 2000 l’Ufficio imposte alla fonte propone di respingere
il ricorso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
secondo l’art. 227 cpv. 1 LT, applicabile in virtù del rimando operato
dall’art. 212 LT, contro le decisioni su reclamo in materia di imposta alla
fonte è dato ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta
giorni dalla notifica;
-
che nel
caso in esame la decisione su reclamo è stata validamente notificata
all’impresa __________ __________ già il 12 luglio 2000;
-
che
pertanto il ricorso presentato a questa Camera il 10 ottobre 2000 appare di
primo acchito tardivo;
-
che è
certo vero che l’Ufficio imposte alla fonte, dando verosimilmente seguito a una
richiesta telefonica dell’impresa __________ la ha convocata con lettera del 26
luglio 2000 a un colloquio;
-
che tale
circostanza non esimeva l’impresa __________ dal presentare ricorso in tempo
utile, dal momento che la decisione su reclamo conteneva chiaramente la
menzione dei termini e dei rimedi giuridici;
-
che in
effetti il ricorso ha effetto devolutivo: la decisione sull'oggetto della
contestazione viene cioè trasferita all'autorità di ricorso, alla quale spetta
il compito di esaminare la decisione dell'autorità di tassazione sia in fatto
sia in diritto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, N.
1 ad art. 109, p. 268 s.; CDT n. ..__________ del 14
novembre 1997 in re A. B.; CDT n. ..__________ del 5
dicembre 1997 in re C. B.);
-
che
pertanto la nuova decisione su reclamo dell’11 settembre 2000, per altro proceduralmente
irrita per quanto precede, non è idonea per costante giurisprudenza a far
decorrere un nuovo termine di ricorso;
-
che, nel
merito, sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro
reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD);
-
che
l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv.
1 LIFD);
-
che in
altre parole, oggetto dell'imposta alla fonte sono il salario versato e ogni
altra prestazione che scaturisce dal rapporto di lavoro, ivi comprese le
entrate in natura;
-
che per
costante giurisprudenza sotto la nozione di reddito possono anche venir assunti
i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute
dal dipendente nell'esercizio dei propri compiti;
-
che, di
regola, tali importi non sono imponibili quando possono essere esattamente
documentati: quando ciò non è il caso, trattandosi per esempio di rifusione di
spese eseguite forfetariamente, gli importi ricevuti devono essere aggiunti ai
proventi lordi in quanto costituiscono integrazione di salario (CDT
314/79 in re B. e 201/83 in re R.; CDT n. 1 del 9 marzo 1990 in re
S.Z.);
-
che
diversamente si renderebbe possibile ogni sorta d’abuso;
-
che la
direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni prevede testualmente che il
rimborso delle spese di viaggio e di altre spese professionali particolari da
parte del datore di lavoro non è considerato elemento imponibile unicamente
nella misura in cui trattasi di spese effettivamente sopportate dal lavoratore
e in questo senso debitamente documentate;
-
che la
menzionata direttiva, su questo punto, è perfettamente aderente alla giurisprudenza
appena citata;
-
che nel
caso in esame l’impresa __________ __________ non ha minimamente provato né
all’ispettore fiscale né in questa sede le spese che le vengono rifuse forfetariamente
ad esempio presentando i rapporti giornalieri di lavoro o altri documenti atti
a dimostrare che __________ __________ assume personalmente spese come quelle
di trasferta a partire dal luogo di lavoro che normalmente sarebbero a carico
del datore di lavoro;
-
che
nondimeno l’Ufficio imposte alla fonte ha assoggettato all’imposta soltanto la
metà della rifusione forfetaria, accontentandosi delle giustificazioni verbali
fornite all’ispettore fiscale e considerandole almeno in parte attendibili;
-
che,
tutto ben considerato, tale modo di procedere non appare certo ingeneroso, ma
anzi vantaggioso per la contribuente;
-
che
pertanto il ricorso, quand’anche fosse ricevibile, sarebbe chiaramente
destituito di fondamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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