AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.167
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00167
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 13
ottobre 1999 i coniugi __________ __________ e __________ __________ __________
presentavano la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000, alla quale allegavano
una lettera accompagnatoria in cui chiedevano la deduzione dai loro redditi
dello stipendio versato nel 1998 alla bambinaia per complessivi fr. 30'359.50,
facendo presente che solo sostenendo tale spese possono conseguire quanto dichiarato.
Il 15
maggio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione
IC/IFD 1999-2000, negando in particolare la deduzione dello stipendio versato
alla bambinaia.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 14 giugno 2000 i coniugi __________ riproponevano, tra
l'altro, la richiesta di dedurre dai loro redditi lo stipendio della bambinaia.
Il
reclamo veniva respinto su questo punto con decisione del 28 agosto 2000.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la questione
della deduzione dello stipendio della bambinaia, ritenendo che questa spesa o
l'equivalente spesa per il mantenimento della figlia presso un asilo nido è
indispensabile per acquisire il reddito dichiarato.
-
3.1
Il
reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese
d'acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26–33 LIFD, risp.
25 - 32 LT (cfr. art. 25 LIFD e art. 24 LT).
Analoghe
norme erano previste dall’art. 24 dell’abrogata LT e del 1976 e dall’art. 22
cpvv. 1 e 2 dell’abrogato DIFD).
3.2.
Il
quesito relativo alla deduzione per le spese di una bambinaia, come pure altre
fattispecie analoghe, è stato ripetutamente sottoposto a questa Camera, che lo
ha risolto negativamente (cfr., per tutte, CDT n.
..__________ in re A. R. del …… 1994, con riferimenti a
dottrina e giurisprudenza, ). In questa sentenza si ricordava in particolare
quanto segue:
3.2.
La
dottrina, in particolare, attribuisce una notevole importanza alla relazione
che deve sussistere tra reddito conseguito e spese sostenute, perché si giustifichi
la deduzione di queste ultime. Circa l'intensità di tale relazione, gli autori
concordano con la giurisprudenza prevalente sul fatto che si possono
considerare spese per conseguire il reddito solo quelle effettuate direttamente
per ottenere il reddito oppure che hanno una diretta relazione economica col
conseguimento del reddito; altri parlano di una correlazione di carattere organico
o addirittura causale (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach
schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.).
3.3
Il
Tribunale federale ha avuto modo di affermare recentemente che la nozione di
"spese rese necessarie dall'esercizio della professione" dev'essere
interpretata estensivamente. La stretta connessione causale con la professione
esercitata sussiste solo quando un contribuente affronta il perfezionamento di
conoscenze che potrà poi sfruttare nell'esercizio della professione; tuttavia,
ciò non significa che siano deducibili solo i costi per la conservazione e l'approfondimento
di conoscenze proprie e specifiche di una certa professione; vi rientrano
invece anche le spese sostenute per acquisire e conservare conoscenze, p. es.
in materia linguistica, cioè non proprie di una certa professione. Ciò che
importa è comunque che non si tratti di spese effettuate esclusivamente a fini
di arricchimento personale, cioè di formazione culturale (ASA 57, p.
652; DTF 113 Ib 114).
Dottrina
e giurisprudenza hanno precisato il concetto di spese necessarie per il
conseguimento del reddito: si tratta di quelle spese che il contribuente deve
assumersi per conseguire il reddito imponibile. Occorre che esista una relazione
economica tra le spese e la realizzazione del reddito: affinché siano ammesse
in deduzione devono necessariamente e logicamente essere connesse, per la loro
stessa natura, al conseguimento del reddito (cfr. Känzig, Wehrsteuer,
1982, ad art. 22 n. 2 e giurisprudenza ivi; ASA 41 pag. 26; DTF
81 I pag. 72 in SA 24 pag. 35; RDAF 1962 pag. 45,146, 215).
Sono
assimilate ai costi necessari per l'acquisizione del reddito le spese che il
contribuente deve effettuare per mantenere le fonti del reddito e che ne sono
la conseguenza logica (cfr. Känzig, op. cit., ad art. 22 n. 10; Rivier,
L'impôt sur le revenu des personnes physiques, 1980, pag. 116 n. 1).
Non
costituiscono spese per il conseguimento del reddito quelle sostenute per il
mantenimento del contribuente o della sua famiglia (cfr. art. 23 DIFD, 32 lett.
a LT). Si tratta, in particolare, di tutti i costi dell'economia domestica, le
spese per il miglioramento o l'acquisto di beni patrimoniali e per l'estinzione
di debiti, le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza,
l'imposta federale diretta, e tutte le altre spese di vitto e mantenimento,
inclusa la pigione. Nei costi non deducibili in quanto non considerati spese
per il conseguimento del reddito rientrano pure il pagamento di collaboratrici
domestiche, siano esse domestiche, bambinaie o governanti (cfr. Känzig,
op. cit., ad art. 22 bis n. 9, art. 23 n. 3 pag. 701).
Anche
la spesa supplementare derivante dalla circostanza che entrambi i coniugi
svolgono un'attività lucrativa a tempo pieno é considerata una destinazione di
reddito e non può essere dedotta come spesa per conseguire lo stesso (cfr. Rivier,
op. cit., pag. 116 n. 2 e giurisprudenza ivi). Il Tribunale federale ha
segnatamente precisato, con riferimento a contribuenti coniugati, che i costi
per collaboratrici domestiche non costituiscono spese per il conseguimento del
reddito anche nel caso in cui occorrano poiché entrambi i coniugi svolgono una
attività lucrativa (DTF 81 I 71; ASA 23 pag. 426) oppure se la
moglie causa malattia necessita di assistenza nei lavori domestici, o ancora se
deve svolgere un'attività lucrativa perché il marito svolge studi universitari
(ASA 39 pag. 513 e segg.).
Secondo
il Tribunale federale in simili circostanze le spese per l'aiuto domestico così
come le maggiori uscite necessarie per la custodia dei figli sono una
conseguenza indiretta del conseguimento del reddito (cfr. inoltre Känzig,
op. cit., n. 10 ad art. 22, n. 3 ad art. 23).
In
una recente sentenza, prolata in caso per molti versi analogo a quello in
rassegna, in cui la madre doveva forzatamente assumere un'attività a tempo
pieno per far fronte al mantenimento dei figli (STF del 17 marzo 1986 in
re dott. X. c/CCR BE in Sammlung BGE n. 643; inoltre ZBl 1983
pag. 83), il TF ha ribadito la sua precedente giurisprudenza, precisando che
quanto vale per contribuenti coniugati deve valere anche per celibi, divorziati
o vedovi. Non diversamente ne va per quanto è delle cure mediche necessarie al
contribuente medesimo (ASA 24 423 e 34 55).
Questa
Camera ha anche avuto modo di negare la deducibilità delle spese sostenute da
un contribuente che, in seguito al decesso della moglie era stato costretto ad
assumere un'infermiera che si occupasse dei suoi figli mentre lui lavorava (CDT
229-230 del 21 settembre 1992 in re C.M.).
3.3.
Sempre
nel citato giudizio si ricordava che, per quanto concerne l’imposta federale
diretta, il Tribunale federale, nella allora sua più recente giurisprudenza (RF
1993 - 48 - p. 181), aveva confermato e cementato quanto statuito in precedenza
(DTF 113 Ib 114 ss.), segnatamente la non deducibilità delle spese per
il personale domestico che accudisce ai figli, poiché tali costi, indipendentemente
dalle condizioni personali del contribuente, non denotano un nesso causale
diretto con il conseguimento del reddito, bensì costituiscono costi per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia secondo l’art. 23 DIFD.
Per
quanto concerne invece l’imposta cantonale, questa Camera si era distanziata da
una sentenza della Steuer-Rekurskommis-
sion III
del Canton Zurigo (StE 1994 B 22.3 Nr. 53), che aveva proposto
un’interpretazione estensiva del § 26 Abs. 1 lit. b STG-ZH, diversa da quella data
dal TF in relazione all’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD, di tenore letterale
praticamente identico.
Questa
Camera aveva in particolare ricordato:
5.2
Si
vuole, in primo luogo, sottolineare la diversa formulazione dell’art. 25
LT-1976, applicabile alla presente fattispecie, rispetto al § 26 Abs. 1 lit. b
STG-ZH e all’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD. Diversamente da quelle leggi,
l’art. 25 LT-1976 consente unicamente la deduzione delle spese supplementari causate
dai pasti presi fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre (lett. c),
delle spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (lett. d) e
delle spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio
dell’attività professionale (lett. e). Il cpv. 2° dell’art. 25 LT-1976 precisa
inoltre che le spese professionali di cui alle lettere c, d, e e
sono deducibili solo se necessarie all’esercizio della professione e sempre che
non siano state assunte dal datore di lavoro o un terzo, entro i limiti che il
Consiglio di Stato fissa, aggiornandoli periodicamente, nell'apposito Decreto
esecutivo (cfr. Raccolta della Legislazione tributaria 1976, cifra 4.1). L’art.
32 lett. a LT-1976, dal canto suo, dispone che non possono essere
dedotte dal reddito le spese per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia, comprese quelle private causate dalla posizione professionale del
contribuente.
5.3
Vero
è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese ammesso che non
lede il precetto dell'art. 4 Cost. l'interpretazione di una norma contro il suo
tenore letterale, se a favore di una tale interpretazione possono invocarsi
validi motivi, desunti dal senso o dallo scopo, oppure dalla genesi della norma
stessa (cfr., per quanto concerne il diritto cantonale, STF del 14
novembre 1973 in re A. Anstalt). Un simile procedimento interpretativo non deve
tuttavia contraddire il principio della legalità dell'imposta, la cui
violazione implica, per costante giurisprudenza, quella dell'art. 4 Cost. (STF
del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). Se il principio di
legalità in quanto tale non impedisce un'interpretazione estensiva o
restrittiva, così come non impedisce la possibilità di colmare lacune proprie,
esso inibisce nondimeno la creazione di nuove fattispecie di imposizione, che
il legislatore non ha previsto, foss'anche per dimenticanza (STF del 14
novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). In particolare la giurisprudenza
del Tribunale federale ha ripetutamente precisato che, là dove il tenore della
legge è inequivoco e chiaro non v'è posto per l'interpretazione condotta sulla 'ratio
legis' (DTF 43 I 112; 61 I 289); ancor meno per quella condotta sui
lavori legislativi, che, per costante giurisprudenza, non sono determinanti di
fronte a un testo chiaro, se non vi hanno lasciato traccia (DTF 87 II
331; 83 IV 94; 84 II 103 e riferimenti; 92 I 309).
5.4
Balza
subito all’occhio, nel caso concreto, la diversa formulazione della LT-1976
rispetto a quella delle due altre leggi citate, la LT-ZH e il DIFD. Se la
formulazione di queste ultime appare esemplificativa, anche se entro limiti determinati,
la formulazione della LT-1976, invece, è chiaramente esauriente e non
consente deduzioni diverse da quelle elencate limitativamente dalle lett. c
- e dell'art. 25 LT-1976. Se poi si esamina il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato, ci si avvede immediatamente che tutte le deduzioni previste
dalla legge sono sottoposte a limiti precisi, persino molto restrittivi, come
ad es. nel caso del perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio
dell’attività professionale o delle spese supplementari causate dai pasti presi
fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre.
L’art.
25 LT-1976 non lascia quindi alcun margine interpretativo a questa Camera. Non
è quindi nemmeno possibile constatare, a maggior ragione, una lacuna propria
della legge, vale a dire un errore logico insinuatosi nella legge (Höhn,
Steuerrecht, VII Ed., p. 98, cifra 55).
Lo
stesso patrocinatore del ricorrente riconosce d’altronde che la LT-1976 è più
restrittiva del DIFD sul punto in contestazione.
In
simili condizioni la richiesta di estendere l’applicazione dell’art. art. 25
LT-1976, così da includere nelle spese deducibili anche quelle per il personale
di custodia dei figli minorenni, necessario per consentire al contribuente di
svolgere la propria attività dipendente, si configura quindi non tanto quale
richiesta di interpretazione estensiva della norma invocata, quanto piuttosto
come una richiesta, rivolta all’autorità giudiziaria, di completare la legge,
colmando, in via giurisprudenziale, una supposta lacuna della legge,
segnatamente creando una nuova fattispecie che consenta la deduzione delle
spese per la custodia dei figli. Ma ciò, come si è visto, contravverrebbe al
principio di legalità, che informa il diritto tributario (Höhn, op. cit,
p. 91, cifra 40).
A titolo abbondanziale questa Camera vuole nondimeno
esaminare la censura ricorsuale, secondo cui l’art. 25 LT-1976 sarebbe lesivo
del diritto federale, segnatamente violerebbe il principio di un’imposizione
conforme alla capacità contributiva.
6.1
La
più volte citata sentenza della III Commissione di ricorso del Canton Zurigo,
previo esame approfondito della giurisprudenza federale e di quella cantonale
zurighese, riconosce, in linea di principio, le deduzioni “ der übrigen, für
die Ausübung des Berufes erforderlichen Ausgaben”; occorre, come d’altronde per
le deduzioni dei costi necessari per conseguire il reddito nel caso degli
indipendenti, un nesso causale diretto e organico (strumentale) con l’esercizio
della professione (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 c, consid. 2c-bb). La citata
autorità giudiziaria ritiene nondimeno che tale nesso qualificato sia dato
anche nel caso delle spese per la custodia dei bambini, quando esse siano
ineluttabili, ovvero dovute solo ed esclusivamente a motivi professionali (StE
1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-aa). Affrontando poi il delicato problema della
delimitazione tra spese indispensabili e spese non indispensabili, essa afferma
che il tratto distintivo è di natura quantitativa piuttosto che qualitativa (StE
1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-cc), escludendo l'indispensabilità, quando le
spese siano dettate da mero desiderio o da mera scelta personale (StE
1994 B 22.3 Nr. 53 e, consid. 4c) e affermandolo invece solo quando sono
strettamente necessarie per consentire al contribuente di svolgere un’attività
lucrativa.
6.2
La
giurisprudenza zurighese non convince, indipendentemente dal fatto che la
normativa cantonale è di diverso e più restrittivo tenore. A mente di questa
Camera il nesso diretto, organico può essere dato soltanto da motivi di natura
qualitativa. Altrimenti, come rileva la Divisione delle contribuzioni nelle sue
osservazioni (p. 6), si finisce per stravolgere il principio stesso. In
mancanza di un sufficiente nesso diretto e organico si finisce, in altre
parole, per affermarlo in virtù di uno stato famigliare di angustia, di
indigenza o di necessità. Il nesso qualificato viene cioè posto in essere non
da ragioni intrinseche connesse direttamente e strumentalmente all’esercizio
dell’attività dipendente, quanto piuttosto da uno “status necessitatis”, che
tuttavia, secondo questa Camera, non trasforma qualitativamente l’assenza del
nesso causale diretto, che rimane invece tale.
6.3
Certo,
a questa Camera non sfugge che senza la custodia dei figli da parte di terze
persone, il contribuente sarebbe ostacolato nel lavoro, ma ciò non significa
ancora che la custodia dei figli denoti lo stesso grado di intensità qualitativa
(nesso diretto e organico) rispetto all’esercizio della professione che denotano
ad es. determinati abiti o strumenti di lavoro. Il nesso tra la custodia dei
figli e l’esercizio dell’attività lavorativa rimane pur sempre indiretto.
Sovviene
in proposito il parallelismo con i provvedimenti sanitari destinati direttamente
all’integrazione professionale di cui all’ art. 12 LAI. Anche in questo caso,
senza la preventiva cura vera e propria del male, i provvedimenti sanitari
d’integrazione non potrebbero nemmeno essere eseguiti o sarebbero votati a
sicuro insuccesso. Ciò nondimeno, la cura vera e propria del male è premessa e
come tale solo indirettamente connessa con i successivi provvedimenti sanitari
d’integrazione.
6.5
Si
faticherebbe d’altra parte a capire, secondo questa Camera, perché mai il nesso
dovrebbe essere negato quando mancherebbe quello “status necessitatis” che
consente, secondo la giurisprudenza zurighese presa in esame, di ammettere
comunque il nesso organico e diretto tra l'affidamento in custodia dei figli a
terzi e l’esercizio della professione. Infatti, anche chi, senza averne il
bisogno impellente, va a lavorare affidando i figli ad altri, affronta una
spesa che gli consente di conseguire un reddito imponibile, che in sua assenza
non potrebbe essere conseguito.
6.6
Il
motivo di natura sociale che, per i giudici zurighesi, consente di trasformare
una premessa in un nesso organico diretto, può trovare ascolto, secondo questa
Camera, unicamente in una specifica norma di legge, che consenta di
porre al beneficio di un’apposita deduzione sociale chi, come il ricorrente, ma
anche come altre categorie di contribuenti (persone sole con figli minorenni in
tenera età a carico), si vede costretto per poter lavorare ad affidare i figli
a terzi. A questo proposito, la Divisione delle contribuzioni attira
opportunamente l’attenzione sull’iniziativa parlamentare depositata l’8
novembre 1993 dall’on. Storelli e confirmatari.
- 4.1.
La
suddetta giurisprudenza va mantenuta anche vigenti la LIFD e la LT del 1994, entrambe
entrate in vigore il 1° gennaio 1995.
Va
innanzitutto ricordato che la LIFD non porta novità di rilievo. In effetti la
nozione di “spese necessarie per l’esercizio della professione”, contenuta
nell’art. 26 lett. c LIFD, viene intesa dalla dottrina in sintonia con
l’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD: sono quindi deducibili le spese per
abiti di lavoro, lavori pesanti, usura particolare degli abiti, strumenti
professionali, riviste e libri specializzati, come pure per l’uso di locali
privati, provvigioni e spese di rappresentanza, cioè spese che denotano un
nesso causale diretto, strumentale, con il conseguimento del reddito (Agner/
Jung/Steinmann, Kommentar zum DGB, p.
109). Come finora, le spese per la custodia dei figli
continuano a essere considerate spese per il mantenimento del contribuente e
della sua famiglia (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 146).
Analoghe
considerazioni valgono anche per la nuova LT, il cui art. 24 ricalca nella
formulazione l’art. 25 LIFD, così come gli artt. da 25 a 32 LT ricalcano gli
artt. da 26 a 33 LIFD.
4.2.
Ma v’è di più! Nel frattempo, il Tribunale amministrativo Zurigo,
con sentenza dell’ 8 marzo 1995, ha annullato la precedente decisione della
Steuer-Rekurskommission III di quel Cantone e ha stabilito che le spese che un
contribuente deve sostenere per affidare un bambino a terzi, per poter
esercitare un' attività lucrativa, sono costi di mantenimento e pertanto non
deducibili (StE 1995 B 22.3 n. 57 = ZStP 1995 p.148).
Questa
Camera, a sua volta, ha confermato, in una fattispecie analoga, che non sono
deducibili dal reddito imponibile, quali spese per malattia, infortunio o
invalidità, i costi per una domestica che assiste una persona anziana al suo
domicilio (CDT n. ..__________ del 26 marzo 1998 in
re G. B.).
4.3.
Nello
stesso senso si è poi espressa unanimemente la dottrina.
__________,
in un corposo saggio, ha esaminato, alla luce della sopra citata sentenza del
Tribunale amministrativo del Canton Zurigo il tema della deducibilità dei costi
di custodia dei figli, allineandosi alla distinzione introdotta dall’istanza
giudiziaria superiore zurighese tra costi che in generale sono in relazione con
l’esercizio di ogni attività professionale e costi che invece hanno la loro
causa nello specifico rapporto di lavoro. L’autore è giunto alla conclusione
che i costi di custodia dei figli sono certo necessari per l’esercizio di
un’attività lucrativa, ma non denotano quel nesso qualificato necessario con un
concreto rapporto di lavoro, rilevando altresì che tale impostazione collima
con quella della suprema Corte giudiziaria tedesca (cfr. Richner,
Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten, in ZStP 1995, pp. 255 – 276,
in particolare p. 263 s.).
4.4.
Anche
Locher in un suo recentissimo studio (cfr. Locher, Steuerrechtliche
Qualifikation von Kinderbetreuungskosten, in ASA 68 - 2000 - pp.
375 - 383) giunge alle medesime conclusioni di Richner.
Locher
rileva innanzi tutto come la giurisprudenza del Tribunale federale sembri abbandonare
una concezione strumentale per una meramente causale in materia di deduzione
professionali, affermando che possono essere considerate spese professionali
non soltanto quelle mirate ma anche quelle che sono la conseguenza dell'esercizio
di un'attività lucrativa, ponendo così sullo stesso piano lavoratori dipendenti
e lavoratori indipendenti (Sentenza del Tribunale federale del 28 agosto
1997 in ASA 67 180 = StE 1998 B 24.7 n. 3 = RDAF 55 / 1999
p. 126). Traendo le conseguenze di questa apparente evoluzione
giurisprudenziale, l'autore in questione ritiene quindi che sono spese
professionali le spese che denotano un legame economico interno con la sfera
professionale ("einen inneren, wirtschaftlichen Bezug zur Sphäre der
Einkommenserzielung aufweisen"). Non ogni spesa che ha il suo
fondamento in senso lato nell'esercizio di un'attività lucrativa, è quindi
necessaria all'esercizio della professione. Occorre piuttosto un nesso
qualificato, stretto, giuridicamente rilevante tra motivo, scopo e tipo di
spesa, da una parte, e natura dell'attività professionale, dall'altra (Locher,
op. cit., p. 377 s.).
Ne viene
che alle spese per la custodia dei figli manca un simile legame qualificato.
Essi costituiscono infatti la premessa generale per l'esercizio di una
qualsiasi attività lucrativa esterna. Altrimenti detto, non fanno astrazione
dalle specifiche condizioni personali, ma dipendono proprio da queste ultime.
Se ne ha la riprova, secondo Locher, non appena si consideri che quando ci si
trova al cospetto di costi fissi necessari per l'esercizio di qualsiasi
attività lucrativa e quindi indipendenti nella loro entità dalla specifica
attività esercitata, ci si muove con ogni verosimiglianza al di fuori della
sfera delle spese professionali (Locher, op. cit., p. 380 s.).
4.5.
Allo
stadio attuale della legislazione, vale a dire de lege lata, i costi per
la custodia dei figli non possono essere dedotti dal reddito quali spese
professionali necessarie per il suo ottenimento.
Unanime è
la dottrina nel ritenere che il problema vada risolto attraverso una modifica
legislativa, vale a dire de lege ferenda (Locher, op. cit., p.
382 s.; Richner, op. cit., p.p. 274-276; Pesciallo-Bianchi,
Deducibilità dei costi per personale domestico e per la cura dei figli:
indispensabile un intervento a livello legislativo, in RDAT
1995-II pp. 529 - 556, in partic. pp. 554 ss.).
4.6.
A titolo
meramente abbondanziale su rileva che il legislatore, dal canto suo, non è
rimasto insensibile, tant’è che nel rapporto della commissione d'esperti
sull'imposizione della famiglia se ne occupa, ritenendo possibile una deduzione
per la custodia dei figli solo sotto forma di deduzione sociale che tenga in
considerazione entro determinati limiti i costi effettivi della custodia dei
figli durante l’orario di lavoro nel caso delle persone sole e delle coppie in
cui entrambi i coniugi lavorano o uno di loro è invalido (cfr. Bericht
der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der
Familienbesteuerung, p. 34 e in particolare p. 48; inoltre Risposta del
Consiglio federale alla mozione Mugny, del 2 ottobre 2000).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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