Italian-language requirement for tax complaint

80.2000.165Altro tribunale2 ott 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The taxpayers appealed against a CHF 150 disciplinary tax fine after the tax office declared their German-language complaint inadmissible because they did not submit an Italian translation within the time granted. The court held that, in dealings with Ticino authorities, Italian is an essential formal requirement grounded in territoriality. Since the appellants failed to cure the language defect, the inadmissibility decision was confirmed. The court also considered it unnecessary, for reasons of procedural economy, to request translation of the appeal itself or to assess its timeliness. The appeal was dismissed insofar as admissible, and CHF 180 in costs were imposed on the appellants.

Massima Omnilex

Art. 70 cpv. 2 CF; territoriality of languages in dealings with cantonal authorities in Ticino; inadmissibility of a complaint not submitted in Italian after expiry of a translation deadline. In cantonal proceedings, observance of the official language may be required as an essential formal condition; if the authority first points out the defect and grants a cure period, rejection of the filing is not excessive formalism. The court may, for reasons of procedural economy, refrain from examining subsidiary admissibility questions once the challenged inadmissibility is upheld (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2000.165

Data decisione, Autorità: 02.10.2000, CDT

Incarto n. 80.2000.00165

Lugano 2 ottobre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2000

in materia di: multa disciplinare

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. 1.1.

Il 15 giugno 2000 l’Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ e a sua moglie __________ una multa disciplinare di fr. 150.- per non aver presentato, nonostante un richiamo e la diffida raccomandata dell’11 maggio 2000, la dichiarazione d’ imposta cantonale del periodo 1999-2000, con l’invito a dar seguito ai propri doveri procedurali entro dieci giorni.

1.2.

Il 20 giugno successivo i coniugi __________ presentavano reclamo in lingua tedesca, rilevando che il loro fiduciario avrebbe richiesto una proroga fino al 15 luglio per presentare la dichiarazione d’imposta. L’Ufficio di tassazione con scritto del 27 giugno 2000 invitava i contribuenti a presentare il proprio reclamo in lingua italiana entro il 14 luglio 2000, con l’avvertenza che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Il 19 luglio 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo in assenza di traduzione nel termine di grazia concesso ai contribuenti.

1.3.

La dichiarazione d’imposta veniva poi presentata dai contribuenti il 21 luglio 2000. Il 31 luglio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC 1999-2000.

Il 23 agosto 2000 i contribuenti si rivolgevanoial Dipartimento delle finanze, Ufficio esazione e condoni, facendo presente d’aver contestato la multa. Detto scritto è stato trasmesso per competenza a questa Camera, perché, se del caso, lo consideri alla stregua di un ricorso contro la decisione su reclamo in materia di multa del 19 luglio 2000.

  1. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

  2. 3.1

Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.

L'art. 70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato cosituzionalizzato il principio di territorialità, sancito dalla dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, § 922, p. 455). Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere, nel rispetto delle minoranze autoctone, i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.

Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

3.2.

La mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).

3.3.

Si rileva inoltre che quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 70 cpv. 1 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua, fatto salvo il diritto delle persone di lingua romancia di rivolgersi all'amministrazione in romancio e di ottenere risposta nella loro lingua materna.

La regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).

Peraltro, la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 935, p. 459).

3.4.

Si sottolinea, infine, che una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo rappresentante ed attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).

  1. 4.1.

Nel caso in esame questo giudice non può far altro che confermare la decisione con cui l'Ufficio di tassazione il 19 luglio 2000 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la multa disciplinare, poiché non hanno pacificamente ossequiato il termine impartitogli per tradurre in italiano il reclamo presentato in lingua tedesca.

4.2.

Per pura economia di giudizio si può quindi fare astrazione, nel presente caso,dal richiedere innanzi tutto ai ricorrenti la traduzione del loro "ricorso" vale a dire dello scritto in tedesco del 23 agosto 2000 con cui contestavano la multa disciplinare.

Sempre per economia di giudizio si può inoltre fare astrazione dall'esaminare se il suddetto scritto all'Ufficio di esazione sia tempestivo, vale a dire sia stato introdotto nel termine di trenta giorni dalla decisione su reclamo del 20 giugno 2000, notificata per lettera raccomandata.

Per questi motivi,

visto per le spese l' 231 LT,

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tax finelanguage requirementterritorialityinadmissibilitytranslation deadlineformal defectsprocedural economycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tax office correctly declared the German-language complaint inadmissible for lack of an Italian translation

Decisione estratta

Yes. The complainants did not comply with the deadline granted to submit an Italian translation, so the inadmissibility ruling is upheld.

Motivazione estratta

In dealings with Ticino authorities, use of Italian is an essential formal requirement under territoriality. A complaint not filed in Italian fails the formal requirements, and the authority had granted a translation deadline before rejecting it.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be examined despite the appeal being filed in German and the possible timeliness question

Decisione estratta

No further examination was needed for reasons of procedural economy.

Motivazione estratta

Since the inadmissibility of the underlying complaint was confirmed, the court did not need first to request a translation of the present appeal or decide whether it had been filed within thirty days.

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