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Numero d'incarto:
80.2000.161
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00161
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2000
in materia di: IC/IFD 111/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, ora domiciliata
a __________ e prima ad __________, __________ presso l'Istituto __________ di __________,
chiedeva una deduzione per spese di trasporto per fr. 10'800.- di media annua.
Nella
notifica di tassazione del 10 aprile 2000 l’Ufficio di tassazione le concedeva
invece soltanto una deduzione di fr. 5'000.- di media annua, considerando in
larga misura esigibile l’uso del mezzo pubblico.
- Con
tempestivo reclamo del 17 aprile 2000 la contribuente chiedeva nuovamente la
deduzione delle spese di trasporto derivanti dall'uso dell’automobile per
recarsi al lavoro, rilevando di essere tenuta a dei turni di lavoro.
L’Ufficio
di tassazione con decisione del 14 agosto 2000 respingeva il reclamo.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione delle
spese di trasporto occasionatele dall’uso della propria automobile in ragione
di fr. 9'240.-, ribadendo la necessità dell'uso a dipendenza dei turni di
lavoro.
3.2.
All'udienza
del 19 ottobre 2000, dopo discussione, tenuto conto delle particolarità del
caso, si è convenuto di elevare la deduzione per spese di trasporto a fr.
7'500.- di media annua.
- In simili
condizioni, il ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio
1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione
perché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente al consid. 3.2.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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